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Sentenza

Sentenza del 30/12/2015 n. 2526 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Legge 27 luglio 2000 n. 212.Art. 11. Imposte in genere - Cartella pagamento - Interpello del contribuente - Risposta dell'amministarzione finanziaria - Pendenza termine per la risposta - Nullità cartelle - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La tesi del contribuente è stata respinta. La violazione del termine previsto per la risposta all'interpello non comporta la nullità della cartella, poiché l'art. 11 della legge n. 212/2000 non prevede espressamente tale sanzione. La presentazione dell'interpello non sospende inoltre gli ordinari termini di legge: il contribuente resta tenuto a rispettare anche i termini per impugnare la cartella.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la cartella di pagamento fosse nulla perché notificata mentre era ancora pendente il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il quale l'Amministrazione avrebbe dovuto rispondere all'interpello. Secondo il contribuente, la pendenza del termine avrebbe impedito l'emissione della cartella e lo avrebbe esonerato dal rispetto dei termini processuali, compresi quelli per proporre ricorso.

Norme richiamate

  • Art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Termine di centoventi giorni per la risposta dell'Amministrazione finanziaria all'interpello del contribuente.

    La pendenza del termine per la risposta all'interpello non determina automaticamente la nullità della cartella di pagamento emessa nel frattempo, né sospende gli obblighi e i termini ordinari a carico del contribuente.

Massime di principio

  • La violazione di un termine procedimentale determina la nullità dell'atto solo se la legge prevede espressamente tale conseguenza oppure se essa deriva necessariamente dalla natura della garanzia violata.
  • La presentazione di un interpello non sospende, di regola, i termini per adempiere agli obblighi tributari o per impugnare gli atti ricevuti.
  • Il contribuente deve rispettare i termini per proporre ricorso anche quando l'Amministrazione non ha ancora risposto all'interpello; è prudente impugnare tempestivamente l'atto per evitare decadenze.
  • L'eventuale ritardo nella risposta all'interpello può produrre conseguenze specifiche previste dalla disciplina dell'interpello, ma non rende automaticamente invalida ogni cartella emessa durante il periodo di attesa.

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