Cassazione Penale, Sentenza n. 04529/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) errata applicazione degli artt. 612-bis e 612 cod. pen., sostenendo che la gravità delle minacce (ai fini dell'irrevocabilità della querela) ha una componente valutativa che doveva essere specificamente contestata nel capo di imputazione; 2) mancanza di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte d'appello non ha valorizzato elementi favorevoli prospettati in appello (la condotta limitata a messaggi, assenza di avvicinamento, turbamento minimo, remissione della querela e rifiuto della vittima di struttura protetta); 3) carenza/contraddittorietà della motivazione riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che l'astensione da successive condotte sarebbe stata spontanea e non dovuta alla conoscenza della denuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure generiche perché riproducevano gli argomenti già svolti in appello senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte territoriale, che aveva dato risposte adeguate e articolate. Sul primo motivo la Corte ha condiviso l'orientamento secondo cui, in tema di atti persecutori (art. 612-bis), la gravità e la reiterazione delle minacce possono desumersi dal capo di imputazione e costituiscono modalità realizzative della condotta (non una aggravante che richieda specifica contestazione), stante la fattispecie in cui era indicato che l'imputato reiteratamente minacciava di uccidere la donna e il suo compagno. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la sanzione, anche considerando che la pena risultava al di sotto della media edittale, per cui non era richiesta una motivazione più dettagliata. Sul terzo motivo la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi nuovi o rilevanti per concedere le attenuanti generiche, e ha considerato rilevanti la gravità delle minacce e i precedenti dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; è disposta l'omissione delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Norme richiamate
art. 612-bis, comma 2, cod. pen.
art. 612-bis, comma 2, cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la gravità e la reiterazione delle minacce costituiscono una modalità di realizzazione della condotta (non una aggravante che richieda una specifica contestazione nel capo di imputazione) e che, se ricavabili dalla descrizione fattuale (es. minacce reiterate di uccidere), determinano l'irrevocabilità della querela.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Le censure esperite ai sensi di queste disposizioni sono state ritenute generiche e inammissibili perché non hanno criticamente confutato la motivazione della Corte territoriale ma ne hanno solo riproposto gli argomenti.
Sezioni Unite n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)
Sezioni Unite n. 24906 del 18/04/2019, Sorge
Citata come pronuncia che richiede, per talune fattispecie con forte componente valutativa, la contestazione specifica dell'aggravante; la Corte di merito e la Cassazione hanno comunque ritenuto non applicabile tale estensione nella fattispecie concreta.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 34412 del 11/05/2023; Sez. 5, n. 7994 del 09/12/2020; Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020)
Sez. 5, n. 34412 del 11/05/2023; Sez. 5, n. 7994 del 09/12/2020; Sez. 5, n. 3034 del 17/12/2020
La prima giurisprudenza citata sostiene che la gravità/reiterazione siano modalità della condotta idonee a determinare l'irrevocabilità della querela; esiste però anche un orientamento difforme (Sez. 5, n. 3034/2020) che richiederebbe la specifica contestazione dell'elemento valutativo.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nel provvedimento quando richiesto dalla legge.
Massime di principio
- In reati di atti persecutori (art. 612-bis) la gravità e la reiterazione delle minacce possono essere considerate modalità realizzative della condotta; se tali elementi risultano chiaramente dal capo di imputazione la querela può essere ritenuta irrevocabile anche senza una specifica formula aggravante.
- In Cassazione le censure devono confrontarsi specificamente e punto per punto con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione degli argomenti di merito già esposti in appello, senza confutazione critica della motivazione, è causa di inammissibilità.
- Nella determinazione della pena, se il giudice fissa una pena al di sotto della media edittale non è sempre richiesta una motivazione particolarmente analitica; la motivazione può essere più sintetica quando la misura è più mite della media prevista dalla legge.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo quando emergono elementi che denotano la gravità della condotta e la pericolosità dell'imputato (es. minacce gravi e precedenti), salvo che la difesa non proponga elementi nuovi e rilevanti in grado di modificare la valutazione.
- Se si ritiene che una componente valutativa rilevante (es. gravità di una minaccia) non sia stata adeguatamente contestata o motivata, la strategia difensiva in cassazione deve indicare esattamente i punti della motivazione che si ritengono carenti e proporre argomenti giuridicamente fondati e documentati.
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