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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19553/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico stipulato per la costruzione e la gestione di un impianto di depurazione e di una condotta sottomarina di scarico. In primo grado era stata rigettata la domanda di pagamento di una somma iscritta a titolo di quinta riserva, ritenuta tardiva. In appello la società ricorrente aveva contestato la declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva, sostenendo: (1) che le norme sull'ATI non escludono i poteri delle imprese mandanti e non attribuiscono alla sola mandataria una legittimazione esclusiva a stare in giudizio; (2) che, comunque, la disciplina della rappresentanza esclusiva non potrebbe estendersi alle attività svolte da una sola impresa dopo la cessazione delle operazioni comuni, poiché nella fase di gestione dell'impianto l'attività sarebbe divenuta di esclusiva competenza della società ricorrente. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché contrastante con l'orientamento consolidato secondo cui, nell'ATI, la mandataria-capogruppo è l'unica legittimata a stare in giudizio, anche attivamente, per le imprese associate nei giudizi derivanti dall'appalto, in forza della rappresentanza esclusiva anche processuale prevista dalla normativa di settore. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché mirava a una diversa ricostruzione del contenuto del contratto e della durata dell'ATI, cioè a un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità, oltre a difettare di autosufficienza per mancata indicazione delle clausole contrattuali rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 8 e 9, d.lgs. n. 406/1991

    attribuisce alla capogruppo mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese riunite nei confronti del soggetto appaltante, con conseguente legittimazione esclusiva ad agire in giudizio per le associate nei giudizi derivanti dall'appalto

  • art. 11, commi 4-7, d.lgs. n. 157/1995

    richiamato quale conferma della disciplina della rappresentanza esclusiva della mandataria nell'ambito dei raggruppamenti

  • art. 37, commi 14-16, d.lgs. n. 163/2006

    richiamato quale ulteriore conferma del principio di rappresentanza esclusiva della mandataria e della sua legittimazione processuale

  • art. 360-bis c.p.c.

    utilizzato come base per dichiarare inammissibile il primo motivo, perché contrario a un orientamento di legittimità consolidato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente nel procedimento camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato implicitamente nella statuizione sul contributo unificato aggiuntivo, quale conseguenza del rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nell'ambito di un'ATI, la mandataria è l'unico soggetto legittimato, anche sul piano processuale attivo, ad agire nei confronti del committente per diritti nascenti dall'appalto, salvo diversa previsione normativa espressa.
  • La rappresentanza "esclusiva, anche processuale" attribuita alla capogruppo comporta l'esclusione della legittimazione delle imprese mandanti a promuovere autonomamente il giudizio per pretese derivanti dal contratto di appalto.
  • In cassazione non è consentito censurare l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito prospettando una diversa ricostruzione del contenuto negoziale, se non nei limiti della violazione dei criteri legali di ermeneutica o di motivazione logicamente viziata.
  • Il motivo di ricorso che non si confronta con il testo delle norme applicate o con la ratio della decisione impugnata, limitandosi ad affermazioni assertive, è inammissibile.
  • Le censure che richiedono un nuovo accertamento di fatto sulla durata dell'ATI o sulla ripartizione delle attività tra le imprese associate sono estranee al giudizio di legittimità e non possono essere esaminate come vizi di diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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