Cassazione Penale, Sentenza n. 43822/2024 del 29/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) carenza di motivazione e mancata considerazione di elementi a discarico, in particolare sulla possibile responsabilità del coimputato e sulla mancata prova della consapevolezza delle falsità; richiesta applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e prospettazione della configurabilità del tentativo; (2) omessa rinnovazione dell'istruttoria in appello e mancata audizione dell'imputato e del coimputato; (3) illogicità della motivazione e violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p.; (4) carenza di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; (5) censura del trattamento sanzionatorio per eccessiva gravità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo sul punto relativo alla mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., disponendo l'annullamento limitato a tale profilo e il rinvio per nuovo giudizio su quella specifica questione. Ha invece rigettato le restanti doglianze (mancata rinnovazione istruttoria, censure sulla valutazione delle prove, richiesta di proscioglimento, e doglianza sulla quantificazione della pena). In sostanza la sentenza di merito è annullata solo nella parte in cui non ha motivato adeguatamente la valutazione negativa sulla applicabilità dell'art. 131-bis, mentre resta confermato il resto del verdetto (condanna per i reati contestati).
Norme richiamate
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione)
«Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.»
La Corte ha ritenuto che le condotte contestate integrino una falsificazione materiale consumata, riconducibile alla fattispecie di cui al comma 8-bis (non mera ideologica), escludendo che il fatto si sia fermato allo stadio del tentativo.
art. 131-bis cod. pen.
Richiesta specifica della difesa in appello per la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di merito non ha motivato la reiezione di tale istanza e la Cassazione ha annullato limitatamente a questo vizio per omessa motivazione, disponendo il rinvio.
art. 129 cod. proc. pen.
La difesa aveva chiesto il proscioglimento ai sensi dell'art. 129; la Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione circa il mancato proscioglimento non fosse viziata in modo da giustificare annullamento.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Invocata dalla difesa per vizio di logica nella valutazione delle prove; la Cassazione ha ricondotto il sindacato ai limiti propri del controllo di legittimità e non ha accolto la censura perché la motivazione di merito è risultata compatibile con i parametri di logicità e completezza richiesti.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che delimita l'ambito del controllo della Cassazione sulla motivazione (vizi per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità); la Corte ha richiamato questi limiti per rigettare le censure dirette a riformulare la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito.
art. 603, comma 2 e regole sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello
La Corte ha ribadito che la rinnovazione istruttoria in appello è eccezionale e richiede prove sopravvenute o l'indicazione della decisività delle prove richieste; la mancata rinnovazione non è stata ritenuta censurabile perché la difesa non ha dimostrato la rilevanza decisiva delle prove invocate.
Massime di principio
- La Corte di cassazione controlla la motivazione di merito solo per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
- Se in appello la difesa chiede l'applicazione di una causa speciale di non punibilità (es. art. 131-bis), il giudice di merito deve esprimersi esplicitamente e con motivazione: l'omessa valutazione su tale richiesta può determinare annullamento limitato.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: va disposta solo se emergono prove sopravvenute o se la prova invocata sarebbe stata decisiva e capace di disarticolare la motivazione impugnata.
- Nel reato di falsità documentale collegato a pratiche di immigrazione, occorre valutare se si tratti di falsità materiale (sussumibile nell'art. 5, comma 8-bis T.U. imm.) o di falsità ideologica; la qualificazione può incidere sulla configurazione della fattispecie e sulla pena.
- La valutazione della sussistenza dell'elemento soggettivo (consapevolezza delle falsità) rientra principalmente nel potere del giudice di merito; per contestare tale valutazione in Cassazione bisogna dimostrare vizi argomentativi sostanziali nel testo motivazionale.
- La dosimetria della pena va motivata ma il sindacato in Cassazione è limitato: se la motivazione complessiva (primaria e di appello) è coerente, le censure generiche sulla gravità della pena sono difficilmente accolte.
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