Cassazione Civile, Ordinanza n. 23189/2024 del 27/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato per il periodo 9 novembre 2004-31 gennaio 2005 tra una società utilizzatrice e una società somministratrice. Il lavoratore ha agito per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di somministrazione per asserita violazione della disciplina legale e/o collettiva, con conseguente accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'utilizzatrice, la riammissione in servizio e il risarcimento del danno. In sede di rinvio la Corte d'appello ha accolto la domanda, ritenendo specifica ed effettiva la causale del contratto ma accertando la mancata prova del rispetto dei limiti percentuali di contingentamento. La società utilizzatrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 383 e 384 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe ecceduto i limiti del giudizio, estendendo la decisione a un tema estraneo al rinvio, cioè il superamento dei limiti di contingentamento; 2) violazione degli artt. 20 d.lgs. 276/2003 e 22 e 25 CCNL Poste Italiane 11 luglio 2003, assumendo che il CCNL richiamato dalla Corte non prevedesse, per la somministrazione a termine in questione, una clausola di contingentamento applicabile ratione temporis, e che comunque mancasse la corretta allegazione e produzione della disciplina contrattuale invocata. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione degli artt. 384 e 116 c.p.c. e dell'art. 20 d.lgs. 276/2003, nonché omesso esame di un fatto decisivo, in relazione alla mancata prova della specificità della causale; tale ricorso incidentale è stato però formulato in via condizionata e quindi ritenuto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società utilizzatrice. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio, investito da cassazione per motivazione apparente, doveva attenersi al principio di diritto enunciato e poteva legittimamente riesaminare anche la questione del rispetto dei limiti di contingentamento, già devoluta in appello. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando l'applicabilità dell'art. 22 del CCNL Poste Italiane 11 luglio 2003 anche alla somministrazione a tempo determinato e la rilevanza, per i contratti stipulati nella vigenza del d.lgs. 276/2003, dei limiti percentuali stabiliti dalla contrattazione collettiva. Il ricorso incidentale del lavoratore è stato dichiarato assorbito per difetto di interesse, essendo condizionato al mantenimento della pronuncia sfavorevole alla società ricorrente principale. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 276/2003
regola la somministrazione di lavoro; la nullità del contratto è stata esclusa o affermata in relazione al rispetto delle condizioni legali e contrattuali, e la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina collettiva sui limiti di utilizzo.
art. 22 CCNL Poste Italiane 11 luglio 2003
prevede limiti percentuali di utilizzo sia per i contratti a tempo determinato sia, al quarto comma, per il contemporaneo ricorso alla somministrazione a tempo determinato e al contratto a termine, con soglia complessiva del 14%.
art. 25 CCNL Poste Italiane 11 luglio 2003
richiamato dalla ricorrente come parte della disciplina collettiva invocata, senza un'autonoma ratio decisoria specificamente sviluppata nel provvedimento.
art. 383 c.p.c.
disciplina i limiti del giudizio di rinvio; la Corte afferma che il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato e non può modificare accertamenti e valutazioni dei fatti acquisiti, ma può decidere sulle questioni devolute.
art. 384 c.p.c.
impone al giudice di rinvio di attenersi al principio di diritto fissato dalla cassazione; nel caso di annullamento per motivazione apparente il rinvio ha natura sostanzialmente chiusa quanto all'accertamento dei fatti già acquisiti.
art. 116 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale quale parametro della valutazione delle prove, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 102 c.p.c.
esclusa la necessità di integrazione del contraddittorio verso la società somministratrice, perché non ricorreva litisconsorzio necessario.
art. 32 legge n. 183/2010
base della condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria commisurata a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
art. 86 d.lgs. 276/2003
la disciplina transitoria conserva solo alcune clausole delle precedenti discipline collettive; la Corte esclude che essa impedisca l'applicazione dei limiti percentuali ai contratti individuali stipulati già sotto la vigenza del d.lgs. 276/2003.
art. 13 comma 1quater d.p.r. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato al ricorrere dei presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio conseguente a cassazione per motivazione apparente, il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte e non può rimettere in discussione gli accertamenti già consolidati, ma può esaminare le questioni che siano state comunque devolute e non siano coperte da preclusioni.
- Nel contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato sotto la vigenza del d.lgs. 276/2003, i limiti percentuali di contingentamento stabiliti dalla contrattazione collettiva possono rilevare ai fini della legittimità del ricorso al lavoro somministrato.
- La disciplina transitoria del d.lgs. 276/2003 non mantiene in vita, per i contratti stipulati nella sua vigenza, le sole regole di contingentamento riferite al previgente lavoro interinale, quando il contratto individuale sia stato concluso già sotto il nuovo regime.
- Non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del soggetto somministratore quando il lavoratore agisca per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l'utilizzatore, senza dedurre un rapporto plurisoggettivo o una contitolarità del rapporto controverso.
- L'impugnazione incidentale proposta in via condizionata e priva di interesse autonomo è assorbita dal rigetto del ricorso principale.
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