Parere n. 1640/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dalla società La Grande Opera s.r.l.s. contro il Comune di Orta di Atella, la Regione Campania, la Prefettura di Caserta, il Ministero dell’interno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’annullamento: - della delibera di Consiglio comunale n. 21 del 27 settembre 2023 di approvazione del PUC e del RUEC del Comune di Orta di Atella; - del PUC approvato con delibera consiliare n. 21/2023 nella parte in cui impone ai lotti di terreno di sua proprietà la destinazione “D3- Area turistica ricettiva da ripristinare”; - delle norme tecniche di attuazione relativamente agli articoli da 48 a 55; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Definito con parere n. 1494 del 29 dicembre 2025. Richiesta di correzione di errore materiale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRichiesta di correzione di errore materiale del parere n. 1494 del 29 dicembre 2025, reso su ricorso straordinario concernente l’approvazione del PUC e del RUEC del Comune di Orta di Atella
Esito
La questione giuridica
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto la correzione del parere n. 1494 del 29 dicembre 2025, nel quale era stata indicata, sia nell’epigrafe sia nel dispositivo, la presenza di un’istanza cautelare e il suo assorbimento. Dalla lettura del ricorso straordinario risultava invece che la ricorrente non aveva formulato alcuna domanda di sospensione. La questione sottoposta alla Sezione consisteva quindi nello stabilire se tale riferimento costituisse un errore materiale riconoscibile dagli atti e correggibile mediante l’apposito procedimento, senza incidere sul contenuto sostanziale e sulle valutazioni del precedente parere.
Il parere
La Sezione ha ritenuto fondata la richiesta ministeriale. Ha accertato che nel ricorso straordinario non era stata formulata alcuna domanda cautelare e che il riferimento all’istanza di sospensione, contenuto nell’incipit dell’epigrafe e nel dispositivo del parere n. 1494/2025, costituiva un mero errore materiale di scritturazione, immediatamente riconoscibile dal contesto degli atti e non incidente sul contenuto del parere né sulle valutazioni svolte. Ha quindi disposto l’eliminazione dall’epigrafe della locuzione “con istanza di sospensione” e dal dispositivo dell’espressione “con assorbimento dell’istanza cautelare”, incaricando la Segreteria delle conseguenti annotazioni.
Osservazioni
Correzione dell’epigrafe
Deve essere espunta dall’incipit dell’epigrafe del parere n. 1494 del 29 dicembre 2025 la locuzione “con istanza di sospensione”, poiché dagli atti non risulta proposta alcuna domanda cautelare.
Correzione del dispositivo
Deve essere espunta dal dispositivo del precedente parere l’espressione “con assorbimento dell’istanza cautelare”, trattandosi di riferimento derivante dal medesimo errore materiale.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
È richiamato quale disposizione relativa al deposito diretto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Massime di principio
- È correggibile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali l’indicazione erronea della presenza di una domanda cautelare quando la sua inesistenza risulti dalla semplice lettura del ricorso e l’errore sia immediatamente riconoscibile dal contesto degli atti.
- La correzione dell’errore materiale è ammissibile quando incide esclusivamente sulla scritturazione del provvedimento e non modifica il contenuto sostanziale, le valutazioni o la decisione resa nel parere.
- Il dispositivo di un parere deve essere emendato quando contiene il riferimento all’assorbimento di un’istanza cautelare mai proposta dalla parte.
Correzione dell’errore materiale nel parere sul ricorso straordinario
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato una richiesta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa alla correzione del parere n. 1494 del 29 dicembre 2025, reso su un ricorso straordinario proposto da una società privata contro plurime amministrazioni in materia di pianificazione urbanistica comunale.
Oggetto del precedente parere
Il ricorso straordinario riguardava la delibera del Consiglio comunale di Orta di Atella n. 21 del 27 settembre 2023, di approvazione del PUC e del RUEC, nonché la destinazione urbanistica attribuita a terreni della ricorrente e le relative norme tecniche di attuazione. Con il parere n. 1494/2025 la Sezione aveva espresso il parere che il ricorso dovesse essere respinto.
Errore rilevato
Nel precedente parere era stata indicata, nell’epigrafe, la proposizione del ricorso “con istanza di sospensione”. Nel dispositivo era stato inoltre previsto il rigetto del ricorso “con assorbimento dell’istanza cautelare”. Il Ministero ha segnalato che dal ricorso straordinario non risultava presentata alcuna domanda cautelare.
Valutazione della Sezione
La Sezione ha ritenuto fondata l’istanza di correzione. La mancata formulazione di una domanda cautelare emergeva dalla mera lettura del ricorso. Le indicazioni contenute nell’epigrafe e nel dispositivo erano pertanto riconducibili a un mero errore materiale di scritturazione, immediatamente riconoscibile dagli atti del procedimento.
L’errore non incideva sul contenuto sostanziale del parere, né sulle valutazioni compiute dalla Sezione, e poteva quindi essere emendato mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
Correzioni disposte
La Sezione ha disposto:
- l’eliminazione dall’incipit dell’epigrafe della locuzione “con istanza di sospensione”;
- l’eliminazione dal dispositivo dell’espressione “con assorbimento dell’istanza cautelare”;
- le conseguenti annotazioni da parte della Segreteria.
Esito
L’istanza di correzione dell’errore materiale è stata accolta, senza modificare la decisione sostanziale di rigetto del ricorso straordinario già espressa con il parere n. 1494 del 29 dicembre 2025.
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