Cassazione Civile, Ordinanza n. 24687/2025 del 06/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento Irpef per l'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti della socia di una società a ristretta base partecipativa, dopo che alla società erano stati attribuiti maggiori ricavi e si era ritenuta presuntivamente distribuita alla socia la quota di maggiori utili. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva accolto solo in parte il gravame, riducendo l'imponibile in conseguenza della riduzione dell'imponibile accertato alla società, ma confermando il resto della pretesa. In cassazione la contribuente ha dedotto due motivi: con il primo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia sull'accertamento societario; con il secondo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 38, comma 3, e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 nonché dell'art. 2729 c.c. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con prova del pagamento della prima rata; l'Ufficio ha depositato un diniego di condono, sostenendo però che la lite non fosse pendente alla data rilevante e chiedendo dichiararsi l'estinzione per mancata istanza di trattazione. La Corte ha verificato che il ricorso per cassazione era tempestivo e, soprattutto, che il diniego non risultava ritualmente notificato, poiché in caso di irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. mancava la prova della ricezione della raccomandata informativa. Ha quindi ritenuto perfezionata la definizione agevolata per presentazione dell'istanza e pagamento della prima rata e ha dichiarato estinto il giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha ritenuto tempestivo il ricorso per cassazione, ha escluso che fosse provata una valida notifica del diniego della definizione agevolata e ha applicato l'art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018, considerando perfezionata la definizione con la domanda e il pagamento della prima rata. Le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. È stato inoltre precisato che la pronuncia di estinzione non comporta il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma invocata per denunciare un error in procedendo relativo alla mancata sospensione necessaria del processo.
art. 295 c.p.c.
È richiamato come base della censura sulla sospensione necessaria in attesa della definizione del giudizio presupposto relativo all'accertamento societario.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge sostanziale in materia di accertamento e presunzioni.
artt. 38, comma 3, e 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati dalla ricorrente come norme dell'accertamento presuntivo ai fini reddituali e della rettifica del reddito imponibile.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare l'uso della prova presuntiva e dei relativi requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento degli importi dovuti o della prima rata; il diniego va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità degli atti processuali; dopo il diniego la parte interessata ha l'onere di chiedere la trattazione, pena l'estinzione.
art. 327 c.p.c.
Utilizzato per affermare la tempestività del ricorso per cassazione rispetto al termine lungo, facendo applicazione della scissione degli effetti della notificazione.
art. 140 c.p.c.
Per la notificazione a mezzo deposito in casa comunale in caso di irreperibilità relativa è necessaria la prova della ricezione della raccomandata informativa ai fini del perfezionamento della notifica.
Massime di principio
- Nelle liti fiscali pendenti, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento della prima rata o degli importi dovuti, salvo che l'Amministrazione provi un valido e rituale diniego notificato nei termini e nelle forme di legge.
- Quando il diniego della definizione agevolata è notificato secondo il modello dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, la notifica non si considera perfezionata senza la prova della ricezione della raccomandata informativa.
- La mancata prova della rituale notificazione del diniego impedisce di far valere l'effetto ostativo del diniego stesso e rende operativa la definizione agevolata già perfezionata dalla domanda e dal pagamento.
- La tempestività del ricorso per cassazione si valuta in base alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione, per effetto della scissione degli effetti della notificazione.
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