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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1294

Regolamento delegato (UE) 2024/1294 della Commissione, del 1o marzo 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2023/2867 che integra il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in servizio (verifica in servizio)

Normativa europea32024R1294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2024/1294 interviene in modo puntuale per correggere un errore di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2023/2867, relativo alla verifica in servizio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di autovetture e veicoli commerciali leggeri. La correzione riguarda la versione neerlandese e tedesca all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), dove l’errore incideva sulla disciplina delle circostanze in cui il regolamento non si applica a determinati costruttori. Non vengono modificati, per il testo italiano, contenuti sostanziali del regime originario.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2023/2867 in materia di verifica in servizio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla rettifica delle sole versioni linguistiche neerlandese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2023/2867. Non introduce obblighi sostanziali nuovi per costruttori o operatori rispetto al regime di verifica in servizio già previsto dal regolamento delegato rettificato; la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Rettifica di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato (UE) 2023/2867

Il regolamento delegato (UE) 2024/1294 della Commissione ha una funzione esclusivamente correttiva: interviene per rettificare un errore presente nelle versioni in lingua neerlandese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2023/2867, che integra il regolamento (UE) 2019/631 in materia di verifica in servizio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di autovetture e veicoli commerciali leggeri. La Commissione evidenzia che l’errore riguardava una disposizione sostanziale e che, per questo, era necessario un intervento di rettifica; le altre versioni linguistiche non sono toccate.

Contesto normativo

L’atto si fonda sull’articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/631, che costituisce la base giuridica per l’adozione di misure delegate relative ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi. Il regolamento rettificato disciplina i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica dei valori di CO2 e del consumo di carburante in servizio.

Oggetto della rettifica

La correzione riguarda l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2023/2867, con riferimento alle circostanze in cui il regolamento non si applica a determinati costruttori. Il testo disponibile non riporta il contenuto della correzione materiale, ma chiarisce che l’errore incideva sulla sostanza dell’atto e che la rettifica è limitata alle versioni linguistiche neerlandese e tedesca.

Ambito soggettivo e materiale

Il regolamento non introduce un nuovo regime per i costruttori o per i veicoli interessati; il suo effetto è quello di allineare il testo di alcune versioni linguistiche del regolamento delegato originario. In termini sostanziali, il quadro normativo resta quello della verifica in servizio delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di autovetture e veicoli commerciali leggeri.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore del regolamento il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la formula standard secondo cui il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il testo è qualificato come rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Rettifica di alcune versioni linguistiche

L’articolo 1 dispone la correzione delle versioni in lingua neerlandese e tedesca del regolamento delegato (UE) 2023/2867, limitatamente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che disciplina le circostanze in cui il regolamento non si applica a determinati costruttori. La rettifica è motivata dal fatto che l’errore incideva sulla sostanza dell’atto; la correzione non riguarda le altre versioni linguistiche, compresa quella italiana.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasportiomologazione veicoliemissioni di co2

Testo integrale

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