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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/762

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/762 della Commissione, del 1o marzo 2024, recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 relativo all’autorizzazione di acido malico, acido citrico prodotto da Aspergillus niger DSM 25794 o CGMCC 4513/CGMCC 5751 o CICC 40347/CGMCC 5343, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico, propionato di sodio, propionato di calcio e propionato di ammonio, acido formico, formiato di sodio, formiato di calcio e formiato di ammonio, e acido lattico prodotto da Bacillus coagulans (LMG S-26145 o DSM 23965), o Bacillus smithii (LMG S-27890) o Bacillus subtilis (LMG S-27889) e lattato di calcio come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

Normativa europea32024R0762

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica errori materiali del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 relativo all’autorizzazione di diversi additivi per mangimi. In particolare, corregge il titolo dell’atto, limita correttamente l’ambito della specie destinataria per acido lattico e lattato di calcio ed elimina una voce erronea nella composizione dell’acetato di calcio. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 in materia di autorizzazione di alcuni additivi per mangimi destinati a determinate specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi per mangimi disciplinati dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/415, in particolare ad acido lattico (1a270), lattato di calcio (1a327) e acetato di calcio (1a263), nonché alla correzione del titolo del regolamento originario e delle specificazioni dell’allegato. La rettifica riguarda gli operatori del settore mangimistico e, più in generale, gli utilizzatori degli additivi autorizzati negli Stati membri dell’Unione europea. Non introduce una nuova autorizzazione sostanziale, ma corregge errori materiali nel testo e nell’allegato del regolamento del 2022.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 sugli additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/762 interviene esclusivamente per correggere alcune imprecisioni presenti nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/415, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione motiva la rettifica richiamando tre errori materiali: un titolo non coerente con il reale ambito dell’autorizzazione, una formulazione errata relativa alle specie animali destinatarie di due additivi e una voce impropriamente inserita nella descrizione dell’acetato di calcio.

Oggetto della rettifica

La correzione riguarda l’autorizzazione di diversi additivi per mangimi, tra cui acido malico, acido citrico prodotto da specifici ceppi di Aspergillus niger, acido sorbico e sorbato di potassio, acido acetico, diacetato di sodio e acetato di calcio, acido propionico e suoi sali, acido formico e suoi sali, nonché acido lattico e lattato di calcio prodotti da specifici microrganismi. Il regolamento non modifica la sostanza dell’autorizzazione in modo autonomo, ma corregge il testo dell’atto del 2022 affinché rispecchi correttamente le condizioni autorizzative già deliberate.

Correzione del titolo dell’atto originario

Il titolo del regolamento (UE) 2022/415 viene sostituito per indicare che l’autorizzazione riguarda additivi per mangimi destinati a "determinate specie animali". Il considerando chiarisce che, nel testo originario, il titolo riferiva erroneamente un’autorizzazione per "tutte le specie animali", mentre in realtà l’uso dell’acido acetico, del diacetato di sodio, dell’acetato di calcio e del formiato di ammonio era stato autorizzato per 10 anni solo per determinate specie.

Specie animali interessate da acido lattico e lattato di calcio

Per le voci 1a270 (acido lattico) e 1a327 (lattato di calcio), la colonna "Specie o categoria di animali" dell’allegato viene corretta. La formulazione "Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a rumine funzionante" è sostituita da "Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti". La rettifica è rilevante perché il considerando precisa che, secondo il parere EFSA del 12 novembre 2019, non era stato possibile stabilire una dose sicura per i preruminanti; ne consegue che tali additivi non avrebbero dovuto risultare autorizzati per i ruminanti a rumine non funzionante.

Correzione tecnica dell’acetato di calcio

Per la voce 1a263 relativa all’acetato di calcio, la Commissione elimina un’indicazione erronea relativa al ferro nella colonna "Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi", sotto il titolo "Caratterizzazione della sostanza attiva". La nuova descrizione fissa i principali parametri di purezza e composizione: acetato di calcio ≥ 98,7 %, formula C4H6CaO4, N.CAS 62-54-4, acqua ≤ 6 %, sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg, acido formico e suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg, con produzione mediante sintesi chimica.

Entrata in vigore e natura dell’atto

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Rettifica del titolo del regolamento (UE) 2022/415

Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/415 viene sostituito per precisare che l’autorizzazione concerne additivi per mangimi destinati a "determinate specie animali" e non a tutte le specie animali. La correzione riflette il contenuto effettivo dell’autorizzazione concessa per alcuni prodotti.

Correzione dell’ambito di specie per acido lattico e lattato di calcio

Nell’allegato del regolamento (UE) 2022/415, per le voci 1a270 (acido lattico) e 1a327 (lattato di calcio), la categoria "Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti a rumine funzionante" è sostituita con "Tutte le specie animali diverse dai suini e dai ruminanti". La rettifica elimina quindi la possibilità di interpretare l’autorizzazione come estesa ai ruminanti a rumine non funzionante (preruminanti), per i quali non era stata stabilita una dose sicura secondo il parere EFSA del 12 novembre 2019.

Correzione della composizione dell’acetato di calcio

Per la voce 1a263 relativa all’acetato di calcio, nella terza colonna dell’allegato, il testo sotto il titolo "Caratterizzazione della sostanza attiva" viene sostituito integralmente. La nuova formulazione riporta: acetato di calcio ≥ 98,7 %, formula C4H6CaO4, N.CAS 62-54-4, acqua ≤ 6 %, sostanze non volatili ≤ 30 mg/kg, acido formico e i suoi sali e altre sostanze ossidabili ≤ 1 g/kg, prodotto mediante sintesi chimica.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica degli atti regolamentari dell’Unione.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalemangimisicurezza alimentareautorizzazioni amministrative

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