Regolamento (UE) 2024/738
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/738 della Commissione, del 1o marzo 2024, che revoca l’accettazione dell’impegno per tutti i produttori esportatori, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/607 e abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene nel procedimento antidumping sull’acido citrico cinese revocando l’accettazione degli impegni sui prezzi precedentemente accettati per alcuni esportatori. La revoca deriva dalla violazione dell’obbligo di consultazione e dalla compromissione del rapporto di fiducia con la Commissione, in particolare per la divulgazione a un nuovo esportatore di informazioni riservate sul prezzo minimo all’importazione (PMI). Di conseguenza, vengono abrogati gli atti che accettavano gli impegni e tornano applicabili i dazi antidumping definitivi previsti dal regolamento (UE) 2021/607, con una disciplina transitoria per le operazioni già coperte da fattura conforme a impegno.
Revoca dell’accettazione degli impegni sui prezzi relativi alle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, con conseguente applicazione dei dazi antidumping definitivi previsti dal regolamento (UE) 2021/607.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese, nonché, per effetto delle misure antidumping già vigenti, alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia indipendentemente dall’origine dichiarata. Riguarda in particolare i produttori esportatori COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd., RZBC Co., Ltd., RZBC (Juxian) Co., Ltd. e Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd., insieme alla Camera di commercio cinese degli importatori ed esportatori di metalli, minerali e prodotti chimici (CCCMC). Sono escluse dalla riscossione dei dazi le importazioni accompagnate da una fattura conforme a un impegno emessa prima dell’entrata in vigore del regolamento, se la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Revoca degli impegni sui prezzi relativi all’acido citrico cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/738 interviene nel quadro delle misure antidumping sulle importazioni di acido citrico originario della Repubblica popolare cinese. La Commissione revoca l’accettazione degli impegni sui prezzi precedentemente accettati per alcuni produttori esportatori cinesi, ritenendo che la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate sul prezzo minimo all’importazione (PMI) abbia violato l’obbligo di consultazione e compromesso il rapporto di fiducia su cui gli impegni si fondavano.
Contesto normativo e misure in vigore
Le misure iniziali erano state istituite con il regolamento (CE) n. 1193/2008, con dazi antidumping ad valorem tra il 6,6 % e il 42,7 %. In seguito, la Commissione aveva accettato impegni di prezzo per vari produttori esportatori cinesi con decisione 2008/899/CE, successivamente modificata e, per alcuni soggetti, revocata negli anni seguenti. Le misure sono state poi prorogate e in parte estese, anche alle importazioni di acido citrico spedito dalla Malaysia, fino al regolamento (UE) 2021/607, che costituisce il quadro immediatamente precedente al presente intervento.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le importazioni di acido citrico originario della RPC e i soggetti aderenti agli impegni con la CCCMC. In concreto, la revoca concerne COFCO Bio-Chemical Energy (Yushu) Co. Ltd., RZBC Co., Ltd., RZBC (Juxian) Co., Ltd. e Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd. I dazi antidumping definitivi tornano applicabili per tali società, secondo i codici TARIC specifici indicati nel testo.
Ragioni della revoca dell’accettazione degli impegni
La Commissione ricostruisce che, nell’ambito di un riesame relativo a un nuovo esportatore, Seven Star ha presentato un’offerta di impegno contenente lo stesso PMI già previsto per altri impegni vigenti. Poiché le condizioni e il meccanismo di calcolo del PMI erano riservati e accessibili solo alle parti firmatarie, la CCCMC avrebbe dovuto consultare la Commissione prima di confermare tali informazioni al nuovo esportatore. La mancata consultazione è stata qualificata come violazione degli impegni; inoltre, la comunicazione a terzi di un dato riservato ha incrinato la fiducia indispensabile per il sistema degli impegni e ha reso l’attività di controllo ed esecuzione non più praticabile.
Valutazione delle osservazioni delle parti
La Commissione esamina e respinge le difese della CCCMC e dei produttori esportatori. In particolare, esclude che la clausola sulle violazioni sia esaustiva, conferma la natura riservata del PMI ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base e chiarisce che l’obbligo di consultazione opera ogni volta che emergano difficoltà o questioni connesse all’attuazione dell’impegno. Viene anche negata rilevanza a eventuali prassi precedenti su nuovi esportatori e alle argomentazioni di proporzionalità o interesse dell’Unione, ritenute non decisive ai fini dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1036.
Effetti pratici della revoca
Con la revoca degli impegni, si torna all’applicazione del dazio antidumping definitivo già previsto dal regolamento (UE) 2021/607 per le importazioni dei produttori esportatori interessati. L’articolo 2 abroga la decisione 2015/87 e la decisione 2008/899/CE, mentre l’articolo 3 abroga l’articolo 2 del regolamento 2021/607. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma salvaguarda le operazioni già coperte da fattura conforme a un impegno emessa prima dell’entrata in vigore, purché la dichiarazione di immissione in libera pratica sia stata accettata entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Implicazioni operative per gli operatori
Per importatori e consulenti doganali, il punto centrale è la necessità di verificare se le spedizioni rientrino nella finestra transitoria di 30 giorni e se la documentazione sia conforme a un impegno valido prima della revoca. Per le importazioni successive, i dazi antidumping definitivi tornano pienamente applicabili ai soggetti indicati, con effetto diretto in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Revoca degli impegni sui prezzi
L’articolo 1 revoca l’accettazione degli impegni, presentati congiuntamente da ciascun esportatore e dalla CCCMC, per COFCO, RZBC e Jiangsu Guoxin Union. Sono indicati i relativi codici addizionali TARIC: A874 per COFCO, A926 per RZBC Co., Ltd. venduta dalla collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd., A927 per RZBC (Juxian) Co., Ltd. venduta dalla collegata RZBC Imp. & Exp. Co., Ltd., e A879 per Jiangsu Guoxin Union Energy Co., Ltd.
Abrogazione degli atti di accettazione degli impegni
L’articolo 2 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/87 e la decisione 2008/899/CE, cioè gli atti che avevano originariamente accettato gli impegni sui prezzi nel procedimento antidumping sull’acido citrico originario della RPC.
Ripristino dei dazi antidumping definitivi
L’articolo 3 abroga l’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/607, con l’effetto di rendere nuovamente esigibile il dazio antidumping definitivo istituito da tale regolamento per le importazioni dei produttori esportatori interessati.
Decorrenza e disciplina transitoria
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Restano tuttavia escluse dalla riscossione dei dazi le importazioni accompagnate da una fattura conforme a un impegno emessa prima dell’entrata in vigore, se la dichiarazione di immissione in libera pratica è stata accettata entro 30 giorni dalla pubblicazione. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Motivi della revoca
La revoca si fonda sull’articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha ritenuto che la CCCMC abbia violato l’obbligo di consultazione previsto dagli impegni, non avendo informato tempestivamente la Commissione della divulgazione del PMI a un nuovo esportatore, con conseguente compromissione della fiducia necessaria al funzionamento degli impegni e impossibilità di controllarli efficacemente.
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