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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21643/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso delle ritenute alla fonte subite nel 2003 sui dividendi percepiti dal fondo tedesco (ritenuta applicata al 15% in base all'art. 10, comma 2, della Convenzione Italia-Germania). La ricorrente contestava che tale tassazione fosse discriminatoria e violasse l'art. 63 T.F.U.E., posto che un omologo fondo italiano, sottoscritto esclusivamente da investitori non residenti (white list), era esente dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione (aliquota 12,5% o esenzione ai sensi dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 461/1997) e non soggetto a ritenuta sui dividendi. Si chiedeva il rimborso integrale delle ritenute o, in subordine, il rimborso parziale della differenza tra il 15% e il 12,5%.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'applicazione della ritenuta al 15% ai dividendi pagati a quel fondo tedesco integrasse una restrizione della libera circolazione dei capitali (art. 63 T.F.U.E.) laddove, ricorrendo le medesime condizioni oggettive previste dalla normativa nazionale, l'omologo organismo di investimento residente sarebbe esente dall'imposta sostitutiva. La Corte ha interpretato l'art. 10, par. 2, della Convenzione Italia-Germania in modo conforme al diritto UE (secondo il canone di buona fede ex art. 31 Convenzione di Vienna e alla giurisprudenza comunitaria) e ha disposto la cassazione della sentenza impugnata, accogliendo nel merito la domanda principale di rimborso integrale delle ritenute. La richiesta subordinata di rimborso parziale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sono rimasti assorbiti. Le spese del merito sono compensate; le spese di legittimità seguono la soccombenza.

Norme richiamate

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - art. 63, par. 1

    Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

    Il divieto di restrizioni ai movimenti di capitali è applicabile anche a misure fiscali nazionali o convenzionali che discriminano fondi non residenti rispetto a fondi residenti; la norma è stata utilizzata come criterio per valutare la legittimità del trattamento fiscale differenziato

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 27, comma 3 (versione ratione temporis)

    La ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti... L'aliquota della ritenuta è ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio.

    La disposizione nazionale disciplina la ritenuta sui dividendi che la convenzione internazionale mitiga fissando un limite massimo; la Corte ha ricordato che l'interpretazione adeguatrice deve riguardare primariamente la norma nazionale su cui la convenzione si innesta

  • Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania - art. 10 (Dividendi)

    I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato... tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente... l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

    L'art. 10, par. 2, va interpretato in conformità al diritto UE: non esclude automaticamente che, in presenza delle condizioni previste dalla normativa nazionale, il fondo non residente possa beneficiare dello stesso regime di esenzione riconosciuto al fondo residente; pertanto la norma convenzionale non legittima di per sé un trattamento discriminatorio

  • Legge 23 marzo 1983, n. 77 - art. 9, commi 1-2 e comma 4 (versione ratione temporis)

    2. Sul risultato della gestione del fondo maturato in ciascun anno la società di gestione preleva un ammontare pari al 12,50 per cento del risultato medesimo a titolo di imposta sostitutiva. ... 4. Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione.

    La Corte ha preso come parametro di paragone la disciplina nazionale dei fondi residenti; ove il fondo non residente soddisfi i criteri oggettivi previsti (es. investitori esclusivamente non residenti in paesi white list), il trattamento più favorevole previsto per il fondo residente deve essere riconosciuto anche al fondo non residente, per conformità al diritto UE

  • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 - art. 9, comma 4 (richiamato, versione ratione temporis)

    Nel caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti ... gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato della gestione.

    Costituisce la disposizione nazionale che legittima, a determinate condizioni soggettive (investitori non residenti in paesi con adeguato scambio di informazioni), l'esenzione che deve essere confrontata con la tassazione applicata al fondo non residente

  • D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 - art. 6, comma 1 (richiamato)

    Individua i soggetti residenti all'estero che consentono un adeguato scambio di informazioni (white list).

    Serve a definire i paesi i cui residenti possono legittimare, per le rispettive caratteristiche, l'applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 9 d.lgs. n. 461/1997; la Corte ha considerato la Germania ricompresa nei paesi white list ratione temporis

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati - art. 31 (canone di buona fede)

    La Corte ha invocato i principi interpretativi di buona fede per operare un'interpretazione adeguatrice della disposizione convenzionale in modo conforme al diritto UE

Massime di principio

  • Per valutare una presunta discriminazione fiscale di un fondo non residente va confrontata la normativa nazionale applicabile ai fondi residenti: solo i criteri distintivi previsti dalla normativa nazionale devono essere presi in considerazione (non va estesa la comparazione al regime fiscale del paese di residenza del fondo non residente).
  • Se la normativa nazionale riconosce un regime fiscale più favorevole ai fondi residenti che soddisfano determinate condizioni (es. quote sottoscritte esclusivamente da investitori non residenti in paesi white list), un fondo non residente che presenti le medesime condizioni oggettive può pretendere analogo trattamento per conformità al principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 T.F.U.E.).
  • Le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni non escludono automaticamente il controllo di conformità al diritto UE: il giudice nazionale deve, ove possibile, interpretare le norme convenzionali alla luce del diritto dell'Unione (interpretazione adeguatrice) e disapplicare la norma interna incompatibile se necessario.
  • Le giustificazioni domestiche (es. 'coerenza del sistema fiscale' o 'efficacia dei controlli fiscali') possono costituire motivi giustificativi solo in presenza di requisiti stringenti: occorre un nesso diretto e documentato tra il trattamento disparato e l'obiettivo perseguito; la semplice tutela del gettito non è sufficiente.
  • In contenziosi simili, l'onere del giudice di esaminare il quadro normativo e la comparazione normativa precede richieste probatorie complesse: il giudice non può limitarsi a rilevare la mancanza di prove sulla tassazione nel paese terzo quando la normativa nazionale permette già un confronto obiettivo.
  • Prima di promuovere azioni di rimborso, verificare che il fondo soddisfi i requisiti oggettivi previsti dalla normativa nazionale (natura dell'OICR, vigilanza dell'autorità competente, composizione degli investitori, appartenenza del paese alla white list, ecc.) e la possibile applicabilità di disposizioni convenzionali interpretate alla luce del diritto UE.
  • Nei casi in cui sussista una restrizione potenzialmente incompatibile con il diritto UE, il rimedio giudiziale può essere il riconoscimento dell'esenzione/diritto al rimborso direttamente da parte del giudice nazionale, senza necessariamente ricorrere al rinvio pregiudiziale, se la questione può essere risolta per interpretazione conforme.

Testo integrale

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