Cassazione Penale, Sentenza n. 35880/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava l'ordinanza che aveva revocato la sospensione condizionale della pena: sosteneva che tale revoca non poteva essere disposta dal giudice dell'esecuzione perché la causa ostativa risultava nota al giudice del merito e non era stata revocata da quest'ultimo; inoltre chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati in tre diverse sentenze, deducendo che non era tenuto ad allegare i titoli esecutivi perché l'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. impone al giudice di acquisire i documenti necessari d'ufficio.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il profilo relativo alla illegittimità della revoca della sospensione condizionale, ritenendo legittima l'azione del giudice dell'esecuzione poiché la causa ostativa è sorta con pronuncia di secondo grado e non si è formato giudicato preclusivo; ha invece annullato l'ordinanza limitatamente al rifiuto di riconoscere la continuazione tra le tre sentenze, rilevando che il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda di continuazione e, ai sensi della normativa e della giurisprudenza, acquisire d'ufficio i titoli esecutivi non allegati. Rinvia la Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio sulla continuazione.
Norme richiamate
art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
Riconosciuta come causa di revoca della sospensione condizionale quando sussiste una condanna anteriore che, cumulata, supera i limiti di legge; qui la revoca è stata ritenuta fondata sulla sussistenza di una successiva condanna.
art. 163, cod. pen.
Richiamato quale norma che fissa il limite della pena cumulabile rispetto al quale la sospensione condizionale non può essere mantenuta.
art. 164, comma 4, cod. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata: disciplina i casi di illegittimità della concessione della sospensione condizionale quando esistono cause ostative note.
art. 186 disp. att. cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che le copie delle sentenze irrevocabili, se non allegate alla richiesta, devono essere acquisite d'ufficio dal giudice e pertanto l'istante non è obbligato ad allegarle per far valere la continuazione in esecuzione.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dall'istante nell'argomentazione: secondo il ricorrente impone al giudice di acquisire i documenti necessari senza imporre oneri al richiedente; la Corte conferma il principio generale di acquisizione d'ufficio in materia di titoli esecutivi rilevanti per la continuazione.
art. 671 cod. proc. pen.
Rilevante come norma procedurale per la richiesta di applicazione della continuazione; la Corte ricorda che la richiesta può essere avanzata anche in esecuzione ai sensi di tale previsione e che il giudice deve decidere la domanda.
art. 666, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto al principio del contraddittorio: la presenza e la possibilità di controdedurre del pubblico ministero devono essere garantite quando la parte privata propone nuove domande in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale se la causa ostativa è emersa successivamente e non si è formato un giudicato preclusivo: l'insorgenza della causa con pronuncia di grado successivo legittima l'intervento esecutivo.
- Se la questione della revoca della sospensione era o poteva essere dedotta in appello, occorre verificare se il giudice di appello sia stato investito della questione; l'assenza di una pronuncia in sede di merito non forma automaticamente un giudicato che impedisca al giudice dell'esecuzione di intervenire.
- La parte privata può introdurre in sede esecutiva domande nuove (es. applicazione della continuazione) indipendentemente dall'oggetto dell'istanza originaria del pubblico ministero; il giudice dell'esecuzione ha il dovere di esaminarle, garantendo il contraddittorio e dando tempo alla pubblica accusa per controdedurre.
- Per la richiesta di riconoscimento della continuazione in esecuzione non è obbligatorio allegare copie delle sentenze irrevocabili: è sufficiente indicarne gli estremi e il giudice deve acquisire d'ufficio i titoli esecutivi necessari ai sensi della disciplina vigente e della giurisprudenza consolidata.
- Il rigetto di una domanda in esecuzione per vizi formali relativi all'allegazione di titoli esecutivi è improprio se la normativa prevede l'acquisizione d'ufficio: il corretto procedimento è acquisire i documenti e decidere nel merito.
- In fase esecutiva il rispetto del principio del contraddittorio impone che, quando la parte privata formulari nuove richieste, il pubblico ministero sia messo in condizione di replicare prima della decisione.
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