Sentenza n. 738/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 41231, presentata in data 5 settembre 2024 (doc.1) con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusta adeverinta, rilasciata dall'Università Dimitrie Cantemir di Tirgu-Mures in Romania,in data 1 luglio 2024 per le seguenti discipline: - A18 FILOSOFIA E SCENZE UMANE II grado - A19 FILOSOFIA E STORIA II grado
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, non essendo più necessaria una pronuncia sul silenzio ministeriale dopo il riconoscimento del titolo, sebbene subordinato a misure compensative. Le spese di lite sono state compensate, in considerazione della definizione preliminare della vicenda processuale.
Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento di un titolo rumeno di specializzazione sul sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 5 settembre 2024, con la quale aveva chiesto, ai sensi della direttiva 2013/55/UE, il riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università rumena, relativo alle classi di concorso A18 e A19. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché l'Amministrazione, con decreto ministeriale del 30 settembre 2025, ha riconosciuto il titolo, subordinatamente all'espletamento di misure compensative.
Norme richiamate
direttiva 2013/55/UE
La direttiva è indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione; la sentenza non ne sviluppa l'interpretazione.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, da parte dell'amministrazione, di un provvedimento idoneo a definire la situazione sostanziale controversa determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'azione contro il silenzio, quando il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia.
- Quando il giudizio avverso il silenzio si definisce per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'intervento dell'amministrazione, il giudice può compensare le spese in ragione della definizione preliminare della vicenda processuale.
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