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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49585/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna due ordinanze del Tribunale di Trani: (i) l'ordinanza del 17/11/2021 che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione tra due sentenze e ha rideterminato la pena complessiva; (ii) l'ordinanza del 14/01/2022 con cui il Tribunale ha «corretto» l'ordinanza precedente estendendo la sospensione condizionale della pena già concessa con una delle sentenze alla pena complessiva. Il ricorso deduce (a) che la correzione ex art. 130 c.p.p. non poteva essere utilizzata per modificare in modo essenziale un provvedimento (mancata impugnazione sarebbe stata il rimedio corretto); (b) che la sospensione condizionale era stata concessa in violazione degli artt. 164 e 168 c.p. (esistenza di precedente condanna e revoca obbligatoria per reato commesso nei termini), per cui il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare il beneficio in sede di unificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente all'ordinanza del 14/01/2022 e ha annullato senza rinvio tale provvedimento perché la correzione di errore materiale non poteva essere utilizzata per una modifica essenziale dell'atto. Quanto all'ordinanza del 17/11/2021, la censura specifica non era contenuta nel ricorso; tuttavia la Corte ha qualificato come ricorso per cassazione l'istanza di correzione proposta dal difensore in data 14/01/2022 e, previa conversione, ha annullato l'ordinanza del 17/11/2021 limitatamente alla pronuncia sulla sospensione condizionale della pena, rinviando al Tribunale di Trani per nuovo giudizio su quel punto. Il resto dell'ordinanza di riconoscimento della continuazione è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    La Corte interpreta l'art. 130 nel senso che il rimedio di correzione dell'errore materiale non può servire a modificare parti essenziali di un provvedimento o a emendare omissioni non riconducibili a mera svista; la correzione è ammessa solo per errori materiali e non per cambiamenti sostanziali del contenuto della decisione.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio che, in sede esecutiva di unificazione delle pene, il giudice deve valutare l'eventuale estensione dei benefici (es. sospensione condizionale) alle pene complessivamente determinate; l'art. 671 non impone automaticamente l'estensione o la revoca, ma lascia al giudice dell'esecuzione la valutazione delle condizioni.

  • art. 164 cod. pen.

    L'art. 164 vieta la sospensione condizionale a chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva; la Corte osserva però, richiamando giurisprudenza, che quando è riconosciuta la continuazione i vari capi possono essere assimilati a una condanna unica e l'estensione del beneficio non contrasta automaticamente con l'art. 164, purché il giudice verifichi i presupposti.

  • art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.

    Stabilisce la revoca obbligatoria della sospensione condizionale se il condannato commette un altro delitto nei termini; la norma è rilevante quando risulti una condanna successiva che, se intervenuta nei termini di legge, comporta la revoca del beneficio.

  • art. 568, comma 5 cod. proc. pen.

    La Corte ha utilizzato questo principio procedurale per qualificare come ricorso per cassazione l'istanza di correzione formulata dal difensore quando essa ha contenuto argomentazioni giuridiche tali da costituire impugnazione sostanziale.

Massime di principio

  • Lo strumento della correzione dell'errore materiale (art.130 c.p.p.) non può essere usato per modificare in modo rilevante o essenziale un provvedimento: omissioni non riconducibili a mera svista richiedono l'impugnazione ordinaria.
  • In sede esecutiva di unificazione delle pene il giudice deve valutare se i presupposti per la sospensione condizionale permangono e decidere se estendere il beneficio alla pena complessiva o revocarlo; l'estensione non è automatica né vietata a priori quando è riconosciuta la continuazione.
  • Se è intervenuta successiva condanna nei termini che impongono la revoca del beneficio, il giudice dell'esecuzione deve tenerne conto e revocare la sospensione condizionale; l'accertamento va compiuto in sede esecutiva.
  • Un'istanza apparentemente diretta alla correzione può essere qualificata come impugnazione (anche in cassazione) se contiene argomentazioni giuridiche sostanziali; la qualificazione può determinare effetti processuali diversi (es. annullamento e rinvio).
  • Il rimedio procedurale corretto contro omissioni rilevanti della decisione è l'impugnazione, non la semplice richiesta di correzione, salvo che la mancata pronuncia sia chiaramente meramente materiale.

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