Cassazione Penale, Sentenza n. 1520/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta per una sentenza del Giudice di pace (25/05/2022) pronunciata in assenza del difensore, a causa dell'omessa comunicazione, al difensore, del rinvio d'ufficio dell'udienza (rinvio indicato al 6 aprile). Si deduce che la mancata comunicazione ha determinato una nullità assoluta/insanabile e che tale nullità rende ammissibile la richiesta di rescissione ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del difensore, pur non potendo essere dedotte tramite l'incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.) dopo il passaggio in giudicato, possono essere fatte valere mediante la richiesta di rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) quando sia ravvisabile un'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Nel caso concreto non risultava dimostrata la comunicazione dell'udienza di rinvio, con conseguente impedimento alla partecipazione consapevole alla formazione della decisione; perciò la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, per nuovo esame.
Norme richiamate
Sentenza Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric)
Stabilisce che le nullità assolute derivanti dall'omessa citazione dell'imputato o del suo difensore non sono rimediabili mediante l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato, ma possono essere invocate tramite la richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. quando sussista incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.
art. 629-bis cod. proc. pen.
Consente la richiesta di rescissione del giudicato quando si osservi che il processo si è svolto senza che l'interessato abbia avuto, per causa non imputabile a lui, la conoscenza della celebrazione; pertanto è lo strumento idoneo per far valere nullità derivanti dall'omessa comunicazione al difensore.
art. 670 cod. proc. pen.
Regola l'incidente di esecuzione: secondo la giurisprudenza richiamata non è lo strumento adeguato per dedurre nullità assolute/insanabili dopo il passaggio in giudicato.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma procedurale richiamata in relazione alla trasmissione alle sezioni civili delle conclusioni scritte del pubblico ministero; nel testo della sentenza è menzionata la trasmissione delle conclusioni del Sostituto Procuratore generale ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- La mancata comunicazione al difensore dell'udienza o del suo rinvio configura una nullità assoluta che può determinare l'inammissibilità della partecipazione e giustificare la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p., se sussiste incolpevole mancata conoscenza.
- Le nullità assolute conseguenti all'omessa citazione non possono essere efficacemente rilevate tramite l'incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. dopo il passaggio in giudicato, ma vanno dedotte mediante la procedura di rescissione del giudicato prevista da apposite norme.
- Spetta a chi ha interesse dimostrare l'assenza di comunicazione (cioè l'inidoneità della notifica/trasmissione) e, in mancanza di prova della regolare comunicazione dell'udienza o del suo rinvio, il giudice deve considerare che la decisione è stata assunta nonostante una nullità che ha impedito la partecipazione consapevole alla formazione della decisione.
- Se la rescissione del giudicato è accolta, la conseguenza tipica è l'annullamento della statuizione e il rinvio del processo per nuovo esame alla corte territoriale, spesso ad altra sezione per garantire imparzialità e corretto procedimento.
- Per evitare rischi di annullamento, le corti e le parti devono curare la conservazione e la produzione delle prove di notifica/comunicazione delle udienze e dei rinvii; il difensore che non riceve comunicazioni utili potrà far valere l'incolpevole mancata conoscenza attraverso la procedura di rescissione.
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