Sentenza n. 3676/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento a) della deliberazione del Consiglio comunale di Lusciano n. 17 del 15.3.2024, con la quale è stata disposta la revoca del ricorrente da componente dell'organo di revisione dell'Ente; b) per quanto possa occorrere, della nota di contestazione di addebiti n. -OMISSIS-/2024; e per il risarcimento del danno subìto dall’interessato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale che ha disposto la decadenza e la revoca dall'incarico di revisore dei conti
Esito
Favorevole al ricorrente (revisore contabile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare di revoca e decadenza dall'incarico, nonché, per quanto occorrente, la contestazione degli addebiti, deducendo la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990, degli artt. 235 e 239 del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 168 del regolamento comunale di contabilità, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, vizio del procedimento e travisamento dei fatti. In particolare, ha lamentato l'omessa valutazione delle controdeduzioni rese nel procedimento; ha contestato l'illegittimità degli addebiti relativi alla nomina di un coadiutore, sostenendo che il collaboratore era qualificato, operava sotto la responsabilità del collegio, con compensi a carico dell'organo di revisione e accompagnato dai revisori negli accessi presso il Comune; ha negato la tardività del parere sulla ricognizione delle partecipate, rilevando che la richiesta era stata formulata il 24 dicembre 2023 e il parere reso il 28 dicembre, nel rispetto del termine computabile; ha infine dedotto che la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale costituisce una facoltà e non un obbligo e che l'art. 168 del regolamento si riferisce alle riunioni dell'organo di revisione, non alle sedute consiliari. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i compensi non percepiti nel residuo periodo dell'incarico e per il danno all'immagine professionale. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, l'inammissibilità per mancata notifica a controinteressati e l'improcedibilità per scadenza dell'incarico.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, ritenendo la revoca del revisore espressione di un potere pubblicistico, riconducibile all'autotutela dell'ente e funzionale alla tutela dell'interesse pubblico, nonché escludendo la presenza di controinteressati. La scadenza dell'incarico non ha fatto venir meno l'interesse al ricorso, poiché permaneva sia l'interesse morale alla reintegrazione dell'immagine professionale sia l'interesse collegato alla domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto. La deliberazione non aveva adeguatamente esaminato né confutato le articolate controdeduzioni del revisore, limitandosi a un generico rinvio a documentazione non allegata né resa disponibile; ciò ha violato l'art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990. Il giudice ha inoltre ritenuto insussistenti gravi inadempienze: le contestazioni sulla nomina del coadiutore erano generiche e non dimostravano una violazione effettiva; la presunta tardività del parere sulle partecipate non era configurabile, considerati i giorni festivi e il ristretto termine imposto dalla richiesta; la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale non poteva fondare la decadenza, trattandosi di una facoltà ai sensi dell'art. 239, comma 2, TUEL, mentre il regolamento comunale si riferiva alle riunioni dell'organo di revisione. Il TAR ha quindi annullato la deliberazione. Ha accolto anche la domanda risarcitoria, riconoscendo la colpa dell'amministrazione, il nesso causale e il danno patrimoniale derivante dalla perdita dei compensi. L'importo richiesto di euro 28.358,00 è stato ridotto equitativamente a euro 20.000,00 per la possibilità di diverso impiego del tempo; il danno all'immagine professionale è stato liquidato nel 10% di tale importo, per un totale di euro 22.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 7 ss. l. 241/1990
Le garanzie partecipative impongono all'amministrazione di considerare le osservazioni dell'interessato nel procedimento di revoca e di fornire una motivazione che renda percepibili le ragioni dell'eventuale mancato adeguamento alle difese.
art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990
L'amministrazione deve valutare le memorie e i documenti presentati dall'interessato; un generico rinvio a documentazione non allegata né resa disponibile non soddisfa l'obbligo motivazionale.
art. 235, comma 2, d.lgs. 267/2000
Il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d).
La revoca è consentita soltanto in presenza di inadempienze oggettive e gravi; la mancata presentazione della relazione sul rendiconto costituisce la fattispecie tipizzata di revoca obbligatoria.
art. 239, comma 2, d.lgs. 267/2000
Può partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare.
La partecipazione del revisore alle sedute consiliari è una facoltà e non un obbligo sanzionabile con la decadenza.
art. 239, comma 4, d.lgs. 267/2000
L'organo della revisione può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 234, comma 2. I compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.
La collaborazione di soggetti qualificati è consentita sotto la responsabilità dell'organo di revisione e con compensi a suo carico; contestazioni formali e generiche non dimostrano, da sole, una grave inadempienza.
art. 168 del Regolamento di contabilità del Comune di Lusciano
Il revisore decade dall'incarico: • per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre riunioni nel corso dell'anno […]
La causa di decadenza riguarda le riunioni dell'organo di revisione e non può essere estesa alle sedute del Consiglio comunale.
art. 34, comma 3, c.p.a.
La proposizione della domanda risarcitoria mantiene l'interesse alla decisione sull'illegittimità dell'atto anche quando l'incarico sia nelle more scaduto.
Massime di principio
- La revoca dell'incarico di revisore dei conti di un ente locale costituisce esercizio di un potere pubblicistico, riconducibile all'autotutela amministrativa e soggetto alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- La revoca del revisore dei conti, a garanzia dell'indipendenza dell'organo di controllo, può essere disposta soltanto per inadempienze oggettive e gravi riguardanti i compiti istituzionali previsti dalla legge; non è ammessa una revoca ad nutum o fondata su mere divergenze con l'amministrazione.
- L'amministrazione che conclude un procedimento avviato mediante contestazione di addebiti deve esaminare le memorie difensive dell'interessato e motivare, anche sinteticamente ma in modo effettivo e percepibile, le ragioni per cui non intende accoglierle; il generico richiamo a documenti non allegati né messi a disposizione non è sufficiente.
- La partecipazione del revisore dei conti alle sedute del Consiglio comunale è una facoltà prevista dall'art. 239, comma 2, TUEL e non può essere trasformata in un obbligo la cui violazione comporti la decadenza dall'incarico, salvo una specifica e legittima previsione riferita alle riunioni dell'organo di revisione.
- La scadenza dell'incarico durante il giudizio non determina l'improcedibilità dell'impugnazione quando persistano un interesse morale alla tutela dell'immagine professionale o una domanda risarcitoria collegata all'illegittimità dell'atto.
- L'annullamento di una revoca illegittima può fondare la responsabilità risarcitoria dell'amministrazione quando siano provati l'illiceità della condotta, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa dell'apparato; la perdita dei compensi può essere ridotta equitativamente considerando la possibilità di attività alternative remunerative.
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