Cassazione Civile, Ordinanza n. 13989/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha preso atto della regolare definizione agevolata della lite tributaria. Ha quindi dichiarato estinto il processo di cassazione; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della l. n. 130 del 2022.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi ai periodi d'imposta 2007 e 2008, impugnati dalla società contribuente e inizialmente annullati dai giudici tributari di merito. L'Agenzia delle entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva confermato l'accoglimento dei ricorsi della contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità, però, la controversia è stata inserita nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai sensi dell'art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, quale effetto della definizione agevolata prevista dall'art. 5 della l. n. 130 del 2022. La Corte ha verificato l'assenza di diniego alla definizione e ha ritenuto che ne derivasse l'estinzione del processo.
Norme richiamate
art. 40, comma 4, d.l. n. 13 del 2023
L'inserimento della controversia nell'elenco trasmesso dall'Agenzia delle entrate in osservanza di questa disposizione è stato considerato indice della regolare definizione della lite ai fini dell'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 5, legge n. 130 del 2022
comma 11; comma 12; comma 5
La definizione della controversia nelle forme previste dalla norma, in assenza di diniego ai sensi del comma 11, comporta ai sensi del comma 12 l'estinzione del processo; le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate ai sensi del comma 5.
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nella definizione agevolata prevista dalla legge e risulta correttamente inserita nell'elenco trasmesso dall'Amministrazione, il giudizio di legittimità si estingue senza esame del merito.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata, è sufficiente la verifica della regolare definizione della lite e dell'assenza di un espresso diniego nei termini previsti dalla disciplina speciale.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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