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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33832/2024 del 21/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per il recupero di contribuzione agricola relativa al secondo e terzo trimestre 2006. In primo grado l'opposizione era stata accolta per prescrizione; in appello, limitatamente a uno dei due avvisi, la Corte territoriale aveva ritenuto non maturata la prescrizione e aveva confermato la pretesa contributiva. La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello con tre censure: (1) violazione di norme costituzionali, di leggi speciali in materia di sgravi contributivi per le zone agricole svantaggiate e della disciplina del riallineamento retributivo e contributivo, sostenendo che le agevolazioni contributive spettassero e che le retribuzioni corrisposte in base all'accordo provinciale del 20 settembre 2004 fossero idonee a integrare il presupposto per gli sgravi; (2) violazione della disciplina sul riallineamento contributivo e dei canoni di correttezza e validità negoziale, deducendo che l'accordo del 2004 non fosse una seconda variazione vietata dall'art. 5, comma 5, d.l. n. 510/1996, ma una mera sospensione e riattivazione dell'accordo precedente; (3) violazione della disciplina sul computo dell'imponibile contributivo per gli operai agricoli a tempo determinato, contestando che la contribuzione dovesse essere calcolata sull'orario contrattuale settimanale anziché sulle ore effettivamente lavorate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto i primi due motivi, confermando che l'accordo provinciale del 2004 era nullo ai fini previdenziali perché costituiva una seconda variazione non consentita del programma di riallineamento e che, per tale ragione, non poteva essere invocato né per determinare la base contributiva né per fondare il diritto agli sgravi. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che per gli operai agricoli a tempo determinato i contributi vanno calcolati sulle ore effettivamente lavorate, salvo il caso in cui, per forza maggiore, il datore di lavoro abbia mantenuto il lavoratore a disposizione in azienda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39 Cost.

    richiamato nel primo motivo di ricorso come parametro di legittimità delle previsioni collettive e del loro rilievo nei rapporti previdenziali.

  • art. 1 d.l. 10 gennaio 2006 n. 2 conv. l. 11 marzo 2006 n. 81

    la Corte richiama la norma per affermare che essa conferma per il triennio 2006/2008 gli sgravi contributivi per i datori di lavoro agricolo nelle zone svantaggiate, ma nel caso concreto la loro fruizione resta subordinata alle condizioni legali.

  • art. 20 d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375

    considerato come norma che estende ai datori di lavoro agricoli la condizione del pagamento di retribuzioni non inferiori a quelle collettive per accedere alle agevolazioni contributive.

  • art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 conv. l. 7 dicembre 1989 n. 389

    richiamato quale base della disciplina sulla determinazione dell'imponibile contributivo e sull'interpretazione autentica operata dal riallineamento retributivo e contributivo.

  • art. 5 d.l. 1 ottobre 1996 n. 510 conv. l. 28 novembre 1996 n. 608

    il comma 4 collega in modo inscindibile corresponsione retributiva e determinazione contributiva; il comma 5 consente una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo, di qualunque contenuto.

  • art. 28 CCNL 10.7.2002

    richiamato nel ricorso per contestare la disciplina applicata dalla Corte territoriale.

  • art. 28 CCNL 6.7.2006

    richiamato nel ricorso per contestare la disciplina applicata dalla Corte territoriale.

  • art. 19 C.P.L. provincia di Brindisi 20.9.2004

    considerato dalla Corte territoriale come accordo nullo ai fini previdenziali perché seconda variazione non consentita del riallineamento.

  • delibera C.I.P.E. n. 42/2000

    richiamata per qualificare la provincia di Brindisi come zona agricola svantaggiata ai fini degli sgravi contributivi.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta validità dell'accordo e ai doveri di correttezza.

  • art. 1337 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione ai canoni di buona fede nelle trattative e nella formazione dell'accordo.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la nullità dell'accordo provinciale contestato.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati nei motivi per censurare la valutazione delle prove e dei fatti compiuta dalla Corte d'appello.

  • artt. 10, 14, 27, 30, 40, 45 CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 6.7.2006

    richiamati nel terzo motivo; la Corte valorizza in particolare la disciplina dell'orario e dell'imponibile contributivo degli operai agricoli a tempo determinato.

  • artt. 3 e 16 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66

    richiamati nel terzo motivo in tema di orario di lavoro.

  • direttive 93/104/CE e 2000/34/CE

    richiamate nel terzo motivo come fonte sovranazionale della disciplina dell'orario di lavoro.

  • decreto interministeriale 28 dicembre 1995

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla disciplina del settore agricolo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio motivazionale ai precedenti di legittimità su questioni già decise in senso conforme.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di riallineamento retributivo e contributivo nel settore agricolo, l'accordo provinciale può operare come base di calcolo dei contributi e come presupposto per gli sgravi solo se valido e nei limiti consentiti dalla disciplina speciale; la nullità o l'invalidità dell'accordo travolge entrambi i profili, perché il sistema lega inscindibilmente corresponsione retributiva e determinazione contributiva.
  • L'art. 5, comma 5, d.l. n. 510/1996 consente una sola variazione dei programmi di riallineamento contributivo, quale che ne sia il contenuto; non è ammissibile eludere tale limite mediante una sospensione e successiva riattivazione o rimodulazione dell'accordo precedente.
  • Per gli operai agricoli a tempo determinato, il contributo va calcolato sulle ore effettivamente lavorate, non sul mero orario contrattuale teorico, salvo che il datore di lavoro abbia trattenuto il lavoratore in azienda a propria disposizione per causa di forza maggiore.
  • Le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli richiedono il rispetto delle condizioni legali previste dalla disciplina speciale; la pretesa di benefici non può essere fondata su un accordo invalido né su una diversa autonomia del rapporto di lavoro rispetto al rapporto previdenziale quando la legge collega espressamente i due piani.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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