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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27932/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda, proposta da numerosi medici specializzati davanti al Tribunale di Roma, di condanna solidale della Presidenza del Consiglio e di vari ministeri al risarcimento dei danni da mancata o tardiva attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE sulla adeguata retribuzione dei medici in formazione specialistica per gli anni anteriori all'a.a. 1991/92. Il Tribunale rigettava la domanda per prescrizione; la Corte d'appello di Roma confermava. In cassazione, un primo gruppo di ricorrenti deduceva violazione di norme interne ed europee e sosteneva che la legge n. 370/1999 non potesse fissare il dies a quo della prescrizione, che questa dovesse invece decorrere solo dal superamento delle incertezze giurisprudenziali e che occorresse un rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il secondo gruppo deduceva: difetto di motivazione per adesione a precedente conforme, omessa pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale, violazione dell'art. 2935 c.c. per avere individuato il dies a quo nel 27 ottobre 1999 anziché nel 2007, violazione delle direttive e della Costituzione su questioni rimaste assorbite, nonché censura sulla regolazione delle spese. La Corte ha riunito i ricorsi, ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale, ritenendo consolidato l'orientamento secondo cui il diritto al risarcimento da tardiva trasposizione delle direttive si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999, che rese definitivo l'inadempimento residuo; ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale e ha ritenuto inammissibili o infondate le ulteriori censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi; ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale. Ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda risarcitoria per prescrizione. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e, ravvisando la natura temeraria o comunque non giustificata delle impugnazioni alla luce della giurisprudenza consolidata, ha condannato i ricorrenti principali e incidentali al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge nei ricorsi; la Corte esamina le censure sotto il profilo dell'ammissibilità e della conformità a precedenti consolidati.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di mancanza di motivazione è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte d'appello aveva aderito a un precedente conforme richiamato espressamente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione può essere resa anche mediante mero rinvio a precedenti conformi.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude che la mancata pronuncia sulla richiesta di rinvio pregiudiziale integri violazione di questo articolo, perché la richiesta non è autonoma domanda.

  • art. 234 Trattato CE

    Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è richiamato come questione preliminare di diritto dell'Unione, non come domanda autonoma.

  • art. 2935 c.c.

    Il dies a quo della prescrizione va collocato nel momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto, la Corte conferma che ciò avviene dal 27 ottobre 1999.

  • art. 2934 c.c.

    Richiamato nel ricorso tra le norme sulla prescrizione, ma la Corte conferma l'orientamento consolidato sulla decorrenza del termine.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nel ricorso tra le norme sulla prescrizione, senza che la Corte ravvisi ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza consolidata.

  • art. 11, legge 19 ottobre 1999, n. 370

    Ha riconosciuto una borsa di studio soltanto ai beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; per gli altri aventi diritto ha reso definitivo l'inadempimento residuo, facendo decorrere da tale data la prescrizione decennale.

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    È ricordato come atto con cui l'ordinamento interno aveva tardivamente e solo parzialmente recepito la disciplina comunitaria sulla remunerazione degli specializzandi.

  • d.lgs. n. 368 del 1999

    È richiamato in relazione al diverso trattamento economico dei medici specializzandi applicabile solo per i corsi a regime successivi, non ai periodi anteriori.

  • art. 39, d.lgs. n. 368 del 1999

    La disciplina economica ivi prevista opera per gli iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'a.a. 2006/2007, non per quelli degli anni precedenti.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte condanna entrambe le compagini ricorrenti al pagamento di un'ulteriore somma per la proposizione di impugnazioni infondate rispetto a un orientamento consolidato.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato per affermare che la statuizione sulle spese è censurabile in cassazione solo nei casi di violazione del divieto di porle a carico della parte vittoriosa o per motivazione illogica o erronea.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La valutazione di compensare o meno le spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, non al sindacato di legittimità salvo i limiti indicati.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È il rito camerale nel quale è stata esaminata la causa; la memoria depositata non ha offerto argomenti nuovi idonei a mutare l'esito.

  • art. 335 c.p.c.

    Impone la riunione dei ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento.

  • art. 332 c.p.c.

    Non imponeva l'ordine di notificazione dell'impugnazione ai litisconsorti facoltativi non raggiunti dal ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Legittima l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il calcolo del contributo unificato ulteriore, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di risarcimento del danno da tardiva o incompleta attuazione di direttive europee sulla remunerazione degli specializzandi, la prescrizione decennale decorre dal momento in cui l'inadempimento residuo dello Stato diviene definitivo e ragionevolmente percepibile dagli aventi diritto; nel caso della disciplina qui esaminata, tale momento è stato individuato nella data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 370/1999.
  • La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non costituisce autonoma domanda processuale: la sua mancata pronuncia non integra di per sé violazione dell'art. 112 c.p.c.; in cassazione il rinvio è dovuto solo se la questione unionale è realmente dubbia, rilevante e decisiva.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando il giudice si conforma espressamente a un precedente consolidato della Corte di cassazione, richiamandone il principio di diritto ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata e i motivi di ricorso si limitano a riproporre argomentazioni già esaminate e disattese, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
  • La determinazione del soggetto passivamente legittimato e del giudice munito di giurisdizione non impedisce, di regola, la decorrenza della prescrizione, se il danneggiato può comunque interrompere l'inerzia con atti anche stragiudiziali.
  • La statuizione sulle spese di lite è sindacabile in cassazione solo entro limiti molto ristretti; la scelta di compensarle, in tutto o in parte, resta di regola rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
  • La proposizione di impugnazioni contrastanti con un orientamento nomofilattico consolidato può giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo o lite temeraria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PARicorso per cassazioneSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiPrescrizioneRinvio pregiudiziale

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