R.R. Puglia 9/2020
Modifiche al Regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7 (Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina pugliese dei Presidi Territoriali di Assistenza, rafforzando i requisiti per istituirne di nuovi, le condizioni di sostenibilità finanziaria e organizzativa e i tempi di attivazione dei servizi. Le nuove regole valgono dal 15 maggio 2020; per i 33 PTA già previsti dal regolamento 2019 l’offerta doveva essere resa disponibile entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento 7/2019, salvo motivate esigenze.
Modifiche al regolamento sui Presidi Territoriali di Assistenza della Regione Puglia
Modifiche al regolamento sui Presidi Territoriali di Assistenza
Il regolamento interviene sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza della Regione Puglia, aggiornando le condizioni per l’istituzione di nuovi PTA e i criteri di attivazione dei servizi al loro interno. La disciplina opera nel solo territorio della Regione Puglia e si applica dal 15 maggio 2020, integrando il regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7.
Istituzione di nuovi PTA
L’istituzione di nuovi Presidi Territoriali di Assistenza può avvenire con deliberazione della Giunta regionale, su richiesta delle Aziende sanitarie locali. La richiesta deve essere motivata sulla base di:
- evidenze epidemiologiche;
- fabbisogno sanitario del territorio di riferimento adeguatamente giustificato;
- assetto dei servizi sanitari del territorio, tenendo conto dei processi di riorganizzazione dell’offerta.
Se il nuovo presidio prevede servizi di natura residenziale, la proposta deve esplicitare anche la compatibilità con la programmazione regionale relativa a ciascuna tipologia di assistenza.
Sostenibilità finanziaria e organizzativa
La richiesta di istituzione deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sulla sostenibilità della riconversione, con attenzione ai nuovi servizi da attivare rispetto a quelli già presenti nella struttura o in altre strutture distrettuali, comprese eventuali richieste di ore aggiuntive di assistenza specialistica ambulatoriale.
Il piano di fattibilità deve indicare:
- i costi dei servizi già attivi;
- i costi per l’eventuale trasferimento o potenziamento dei servizi;
- i costi di ciascun nuovo servizio da attivare;
- le risorse destinate a coprire i costi previsti.
Deve inoltre essere dimostrata la sostenibilità organizzativa, con indicazione del personale necessario, delle modalità e dei tempi di eventuale reclutamento e della coerenza con il piano dei fabbisogni dell’azienda proponente, già approvato dalla Giunta regionale.
Istruttoria e approvazione regionale
La richiesta è istruita dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e poi approvata dalla Giunta regionale con propria deliberazione, che istituisce i nuovi PTA e approva contestualmente le relative schede.
L’istituzione di ulteriori presidi deve essere prevista prioritariamente nei distretti socio-sanitari privi di tali strutture. Inoltre, l’inserimento dei nuovi presidi nella programmazione regionale e l’adozione della deliberazione istitutiva costituiscono condizione indispensabile sia per avviare gli interventi previsti sia per richiedere finanziamenti regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020.
Servizi all’interno dei PTA
I servizi resi in ciascun presidio sono individuati nelle apposite schede allegate all’atto deliberativo della Giunta regionale. Il regolamento, quindi, rimette alla deliberazione regionale la definizione concreta del paniere dei servizi attivabili per ciascun PTA.
Tempi di attivazione dei servizi
L’offerta dei servizi prevista nelle schede approvate dalla Giunta regionale deve essere resa disponibile:
- entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento regionale n. 7/2019 per i 33 PTA originariamente previsti;
- per i PTA di nuova istituzione, entro la data indicata nella deliberazione di Giunta regionale che istituisce ciascun presidio.
Restano salve motivate e documentate esigenze connesse all’attuazione degli investimenti programmati.
Sostituzione delle schede allegate
Le schede dei Presidi Territoriali di Assistenza allegate al regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 7 sono sostituite dalle schede allegate alla deliberazione di approvazione del presente regolamento. In tal modo, la disciplina operativa dei PTA viene aggiornata mediante nuovi allegati regionali.
Regime di utilità attuale
Il regolamento è formalmente vigente, ma richiama in più punti la programmazione comunitaria 2014-2020 e i 33 PTA originariamente previsti dal regolamento del 2019; per tali profili la sua utilità pratica è oggi fortemente ridotta. Rimane invece rilevante come testo modificativo della disciplina dei PTA in Puglia, nei limiti in cui continui a incidere sulla programmazione e sull’organizzazione dei presidi attuali.
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