R.R. Puglia 8/2020
Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento “Regione Puglia – Liberi dal Debito
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina l’organizzazione dell’OCC regionale “Regione Puglia – Liberi dal debito”, istituito presso la Presidenza della Giunta. Definisce organi, funzioni del Referente e della segreteria amministrativa, gestione dell’elenco dei gestori e adempimenti verso il Ministero della giustizia. È vigente dal 17 aprile 2020 e non contiene limiti temporali di applicazione.
Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Regione Puglia
Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Regione Puglia
Il regolamento disciplina l’organizzazione dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento della Regione Puglia, denominato “Regione Puglia – Liberi dal debito”. L’Organismo è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale come articolazione interna e opera per la gestione delle procedure di sovraindebitamento previste dalla normativa statale.
Ambito di applicazione e riferimenti normativi
L’OCC regionale eroga il servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012 e si conforma alle funzioni e agli obblighi previsti dalla stessa legge, in particolare dagli articoli 15 e seguenti, nonché dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, per quanto riguarda i requisiti e l’iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi.
Organi dell’OCC
Gli organi dell’Organismo sono:
- il Referente;
- la Segreteria amministrativa.
Referente: nomina, durata e funzioni
Il Referente è nominato tra i dirigenti della Regione Puglia con decreto del Presidente della Regione e rappresenta legalmente l’OCC. Nello stesso decreto può essere nominato un sostituto per i casi di impossibilità materiale o giuridica del Referente.
Il Referente:
- cura l’iscrizione e il mantenimento dell’OCC nella sezione B del registro ministeriale degli organismi autorizzati;
- gestisce l’elenco dei gestori della crisi, esamina le domande di ammissione, delibera sulle stesse e verifica la permanenza dei requisiti;
- delibera sull’ammissibilità delle domande;
- nomina e sostituisce il gestore della crisi;
- promuove iniziative di informazione e diffusione della conoscenza dell’OCC e delle tematiche di contrasto al debito e al sovraindebitamento;
- opera in sinergia con ordini professionali, istituzioni, università, associazioni di categoria, forze dell’ordine e associazioni dei consumatori, antiusura e antiracket;
- presenta al Presidente della Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno, il conto della gestione e una relazione sull’attività svolta alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
- verifica la validità della polizza assicurativa conforme al modello ministeriale per la copertura della responsabilità derivante dallo svolgimento del servizio.
Il Referente resta in carica fino alla naturale scadenza della consiliatura ed è prorogato fino alla nomina del nuovo Referente; può essere rinominato una sola volta.
Segreteria amministrativa: composizione, sede e compiti
La Segreteria amministrativa è composta almeno da una unità di personale della Regione Puglia individuata dal Referente. Ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale ed è incardinata nella Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni e Antimafia Sociale.
La Segreteria:
- non può svolgere attività di consulenza giuridica;
- deve operare con imparzialità e indipendenza;
- prende in carico le domande di accesso alla procedura;
- verifica la sussistenza formale dei requisiti di ammissibilità;
- esegue notifiche e comunicazioni previste dalla procedura;
- cura gli aspetti amministrativi;
- tiene il registro, anche informatico, delle richieste di avvio, con dati identificativi del debitore, del gestore della crisi, durata del procedimento ed esito;
- predispone, conserva e aggiorna per ciascun gestore una scheda e un fascicolo con titoli di studio e professionali, curriculum, specializzazioni, attestati formativi, procedure gestite ed esiti, valutazioni e documentazione presentata per l’iscrizione al registro ministeriale;
- procede all’iscrizione nell’apposito elenco dopo il nulla osta del Referente.
Regime applicativo
Il regolamento è indicato come vigente dal 17 aprile 2020. Nel testo fornito non risultano disposizioni transitorie, termini di durata dell’assetto o elementi che ne facciano ritenere l’obsolescenza.
Testo integrale
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