R.R. Puglia 4/2020
Regolamento per la costituzione dell’elenco regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici. Conferimento incarichi, redazione perizie, compensi spettanti".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina in Puglia la formazione e la gestione dell’elenco regionale degli istruttori e dei periti-delegati tecnici per operazioni demaniali in materia di usi civici, i requisiti di iscrizione, le modalità di domanda via PEC, i controlli, l’aggiornamento annuale e le cause di sospensione/cancellazione. Regola anche il conferimento degli incarichi da parte dei Comuni e il quadro di obblighi, perizie e compensi.
Elenco regionale di istruttori e periti-delegati tecnici per gli usi civici in Puglia
Elenco regionale di istruttori e periti-delegati tecnici per usi civici
Il regolamento istituisce presso la Regione Puglia un elenco di professionisti destinati a svolgere operazioni demaniali in materia di usi civici. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio pugliese e definisce requisiti, procedura di iscrizione, gestione dell’elenco e criteri per il conferimento degli incarichi da parte dei Comuni.
Struttura dell’elenco e requisiti di iscrizione
L’elenco è articolato in due sezioni:
- Sezione tecnica: periti-delegati tecnici;
- Sezione storico-giuridica: istruttori.
Per l’iscrizione nella sezione tecnica è richiesto:
- l’iscrizione a uno degli ordini o collegi professionali indicati (architetti, ingegneri, dottori agrari e forestali, geometri, periti agrari o forestali, agrotecnici);
- la presentazione di un curriculum dettagliato con autocertificazione dell’attività svolta, delle competenze in materia di usi civici, del luogo di prevalente esercizio e di eventuali specializzazioni;
- se l’ordinamento professionale non comprende tra le attività la sistemazione e liquidazione degli usi civici e il richiedente non abbia già svolto incarichi prima del 28 gennaio 1998, occorre anche l’attestazione di frequenza di un corso in materia di usi civici riconosciuto dalla Regione Puglia. Il requisito è considerato assolto per i docenti che abbiano tenuto corsi formativi riconosciuti dalla Regione.
Per l’iscrizione nella sezione storico-giuridica è richiesta la dimostrazione, tramite curriculum professionale, della specifica competenza in materia di usi civici, dell’esperienza in ricerche storico-giuridiche attinenti e della capacità di collaborare alle operazioni di sistemazione demaniale previste dal R.D. n. 332/1928.
L’iscrizione non comporta selezione, graduatoria o punteggio e non attribuisce alcun diritto o aspettativa al conferimento di incarichi.
Domanda di iscrizione e documentazione
La domanda va inviata esclusivamente via PEC alla struttura regionale competente, utilizzando l’indirizzo indicato dal regolamento, in un’unica email in formato PDF non modificabile e da PEC intestata al richiedente. La domanda deve essere sottoscritta e redatta sul modulo allegato.
Con la domanda il richiedente accetta integralmente le condizioni del regolamento e rende autocertificazione, tra l’altro, circa:
- assenza di procedimenti o misure di prevenzione ostative;
- assenza di condanne o altri provvedimenti penali indicati dalla norma per reati contro la pubblica amministrazione che incidano sulla moralità professionale;
- assenza, se del caso, di provvedimenti disciplinari;
- assenza di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- assenza di incompatibilità o conflitti di interesse con la Regione Puglia.
Alla domanda devono essere allegati:
- curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e autocertificato, che evidenzi esperienza e professionalità in materia di usi civici;
- nulla osta dell’amministrazione di appartenenza, se il richiedente è dipendente pubblico.
Non è possibile l’iscrizione in caso di domanda incompleta, irregolare, priva di sottoscrizione o priva degli allegati richiesti. L’elenco è formato in ordine alfabetico ed è sempre possibile presentare istanza.
Gestione dell’elenco, controlli e aggiornamenti
L’elenco è formato e gestito dalla struttura regionale competente, che è titolare del trattamento dei dati. La Regione effettua controlli anche a campione sulle dichiarazioni rese.
La struttura regionale esamina la domanda e adotta il provvedimento conclusivo entro 60 giorni dal ricevimento. Se la documentazione è insufficiente, richiede integrazione via PEC, assegnando fino a 15 giorni; in tal caso il termine di 60 giorni resta sospeso.
Se risultano carenze dei requisiti o la documentazione rimane insufficiente, si applica il preavviso di rigetto. La cancellazione dall’elenco può avvenire per:
- richiesta dell’iscritto;
- perdita dei requisiti;
- dichiarazioni false o mendaci;
- mancato puntuale e diligente assolvimento dell’incarico o gravi inadempienze;
- rinuncia ingiustificata all’incarico dopo l’affidamento;
- altri casi di inadempimento o negligenza, nel rispetto del contraddittorio.
La sospensione e la cancellazione sono disposte con atto motivato del dirigente competente e comunicate via PEC. Prima della cancellazione, nei casi previsti, l’iscritto viene contestato e sospeso, con termine tra 10 e 60 giorni per rimuovere la causa e presentare osservazioni.
L’elenco è aggiornato di norma al 30 giugno di ogni anno e pubblicato sul sito istituzionale della Regione. Gli iscritti devono comunicare ogni variazione dei dati autocertificati entro 30 giorni.
Conferimento degli incarichi da parte dei Comuni
Gli incarichi sono conferiti dal Comune nel rispetto del codice dei contratti pubblici, delle regole sul lavoro pubblico e della disciplina sulla prestazione d’opera intellettuale. Prima del conferimento, il Comune acquisisce il nulla osta della struttura regionale competente sull’individuazione dei territori oggetto di verifica demaniale.
Il Comune deve pubblicare un avviso rivolto agli iscritti nella sezione tecnica o storico-giuridica, nel rispetto di pubblicità, non discriminazione, parità di genere, trasparenza e rotazione. Il professionista, prima dell’affidamento, deve dichiarare il permanere dei requisiti, l’assenza di incompatibilità o conflitti di interesse, l’assenza di incarichi pendenti in contraddittorio con Regione o Comune, l’accettazione dei compensi stabiliti e l’impegno a non avviare procedure monitorie contro il Comune prima di un anno dalla richiesta di pagamento. Deve inoltre rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la disciplina integrativa regionale, anche da parte dei propri collaboratori.
L’atto di conferimento è trasmesso alla Regione e pubblicato sul sito web della Regione e del Comune. L’incarico è formalizzato con contratto di prestazione d’opera intellettuale, che deve indicare prestazioni, durata, compensi e modalità di pagamento nel rispetto della tracciabilità.
Contenuto degli incarichi tecnici e perizie
Per gli incarichi conferiti ai periti-delegati tecnici, il contratto deve prevedere attività finalizzate a:
- individuare le terre demaniali civiche o gravate da uso civico per l’assegnazione o la rettifica dell’assegnazione da parte della Regione;
- svolgere verifiche tecniche sullo stato dei suoli e sullo stato giuridico dei terreni sotto il profilo ambientale e urbanistico;
- redigere perizie da depositare presso la Regione;
- ricercare e reperire atti e documentazione negli archivi storici pubblici e privati;
- redigere una relazione storico-giuridica sul territorio oggetto di ricerca;
- elencare e rappresentare cartograficamente, con dati catastali, le terre ritenute soggette a uso civico.
Concluso l’incarico, il professionista trasmette la perizia con le risultanze alla struttura regionale competente per i successivi adempimenti.
Regime temporale e attualità
Il regolamento è vigente dal 27 marzo 2020 ed è indicato come non abrogato nel testo fornito. Non emergono limiti temporali di applicazione diversi dalla sua efficacia ordinaria, per cui la disciplina risulta ancora attuale e operativa.
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