R.R. Puglia 5/2020
“Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRegolamento della Regione Puglia che individua le prestazioni erogabili negli studi odontoiatrici e nelle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, distinguendo tra attività a minore, media e maggiore invasività. Definisce anche i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi e i relativi regimi autorizzativi. Le disposizioni riguardano il territorio pugliese e sono applicabili secondo il sistema di autorizzazioni e comunicazioni previsto dalla L.R. 9/2017.
Prestazioni odontoiatriche e requisiti autorizzativi per studi e ambulatori in Puglia
Prestazioni odontoiatriche e requisiti autorizzativi in Puglia
Il regolamento attua la disciplina regionale pugliese in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie e sociosanitarie, con specifico riferimento all’odontoiatria. Delimita le prestazioni consentite nei diversi modelli organizzativi e indica i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività nel territorio della Regione Puglia.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento individua:
- le prestazioni erogabili negli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 6, della L.R. 9/2017;
- le prestazioni erogabili negli studi odontoiatrici di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2, della medesima legge;
- le prestazioni erogabili nelle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.6.2;
- i requisiti richiesti ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio in relazione alla tipologia di struttura.
Definizioni e caratteristiche delle strutture
Il regolamento distingue tre livelli organizzativi.
Lo studio professionale è la sede dell’attività del professionista abilitato, esercitata personalmente in autonomia. È caratterizzato dalla prevalenza dell’apporto professionale e intellettuale rispetto ai beni e strumenti impiegati, non è aperto al pubblico e consente l’accesso dei pazienti previo appuntamento. Può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, ma in quest’ultimo caso solo secondo la disciplina delle società tra professionisti.
Lo studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 6, è lo studio professionale nel quale si erogano prestazioni odontoiatriche a minore invasività, corrispondenti a chirurgie o procedure diagnostiche e terapeutiche non complesse e non rischiose, individuate nell’Allegato 1A. Deve possedere i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi dell’Allegato 3B e disporre di un responsabile sanitario, coincidente con il professionista o con uno dei professionisti nel caso di gestione associata o in forma di S.T.P.
Lo studio odontoiatrico di cui all’art. 5, comma 3, punto 3.2, è lo studio professionale attrezzato per prestazioni a media invasività, individuate nell’Allegato 2A, e può erogare anche le prestazioni dell’Allegato 1A. Deve rispettare i requisiti dell’Allegato 2B e avere un responsabile sanitario nelle forme previste dalla legge regionale.
La struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica è un presidio sanitario organizzato in forma d’impresa, caratterizzato da una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi, destinato a prestazioni a maggiore invasività indicate nell’Allegato 3A. In questa tipologia il responsabile sanitario deve essere iscritto all’albo competente per il luogo della sede operativa; il titolare può essere persona fisica o giuridica e, se persona fisica, anche non odontoiatra. Rientrano in questa categoria anche gli ambulatori odontoiatrici collocati presso strutture pubbliche. Tali strutture sono locali aperti al pubblico e devono rispettare i requisiti dell’Allegato 1B.
Prestazioni erogabili e criteri di classificazione
Le prestazioni sono ripartite in tre categorie di invasività.
Sono a minore invasività le procedure invasive che cumulativamente:
- non comportano apertura chirurgica delle sierose;
- presentano rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive;
- presentano rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;
- non richiedono sedazione farmacologica profonda.
Sono a media invasività tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche che non rientrano nelle due categorie estreme.
Sono a maggiore invasività le procedure invasive caratterizzate da:
- complessità tecnica delle prestazioni;
- complessità delle tecniche e dell’atto anestesiologico;
- rischio statisticamente non trascurabile di complicanze post-intervento che richiedano di regola osservazione entro 24 ore dal termine della procedura.
Per pazienti fragili o clinicamente più complessi, quando siano indispensabili specifici standard di sicurezza o vi sia rischio non trascurabile di complicanze con osservazione oltre 24 ore, sia le prestazioni dell’Allegato 3A sia quelle degli Allegati 1A e 2A possono essere erogate solo in strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica attrezzate come ambulatorio “protetto”. La valutazione clinica e la decisione su tali condizioni restano di competenza esclusiva dell’odontoiatra.
Regime autorizzativo delle strutture
Il regolamento adotta una tripartizione del regime amministrativo.
Gli studi odontoiatrici dell’art. 5, comma 6 non sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio, ma a comunicazione di apertura all’ASL competente; il SISP rilascia il nulla osta entro 90 giorni.
Gli studi odontoiatrici dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio di competenza comunale.
Le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo parere regionale di compatibilità al fabbisogno, e ad autorizzazione all’esercizio di competenza regionale.
Regole transitorie e trasformazioni di strutture già esistenti
Il regolamento disciplina il passaggio delle strutture già autorizzate ai nuovi modelli.
I legali rappresentanti di strutture già autorizzate come ambulatori odontoiatrici ai sensi della normativa previgente, o di studi odontoiatrici in possesso del solo nulla osta ASL, che intendano trasformarsi in studi odontoiatrici dell’art. 5, comma 3, punto 3.2., devono presentare al Comune istanza di autorizzazione all’esercizio per trasformazione e dichiarare il possesso dei requisiti dell’Allegato 2B.
Gli ambulatori odontoiatrici e gli studi già autorizzati che eroghino prestazioni dell’Allegato 3A non possono continuare a farlo dal 31 marzo 2020 se non dopo l’autorizzazione regionale come strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica. Dopo l’adeguamento ai requisiti dell’Allegato 1B, possono chiedere la trasformazione al Comune; ottenuto il parere favorevole regionale di compatibilità e l’autorizzazione comunale alla realizzazione, devono presentare alla Regione istanza di autorizzazione all’esercizio.
Se l’autorizzazione comunale prevede l’esclusione delle prestazioni dell’Allegato 2A, le strutture possono comunque erogare in regime privatistico le prestazioni degli Allegati 1A e 2A previo aggiornamento o conferma dell’autorizzazione come studi odontoiatrici dell’art. 5, comma 3, punto 3.2. Se accreditate alla data di entrata in vigore, possono erogare tali prestazioni in accreditamento previo aggiornamento dell’accreditamento istituzionale da parte della competente Sezione regionale.
Assetto societario e responsabilità sanitaria
Per gli studi odontoiatrici gestiti in forma associata o societaria, il regolamento ribadisce che la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci deve riferirsi a soci professionisti della branca odontoiatrica. Nei casi di gestione associata o societaria, devono essere indicati nella comunicazione, nell’istanza o nel provvedimento i nominativi dei soggetti intestatari del titolo abilitativo o del nulla osta, secondo la tipologia di struttura.
Il responsabile sanitario deve coincidere con il professionista o con uno dei professionisti negli studi odontoiatrici; nelle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica il responsabile sanitario assume il ruolo di direttore sanitario ed è soggetto al requisito dell’iscrizione all’albo competente per il territorio in cui si trova la sede operativa.
Quadro complessivo delle prestazioni e dei titoli abilitativi
In sintesi:
- le prestazioni dell’Allegato 1A sono erogabili negli studi odontoiatrici a minore invasività e, per estensione, anche nelle altre strutture che siano abilitate a livelli superiori;
- le prestazioni dell’Allegato 2A sono erogabili negli studi odontoiatrici a media invasività e nelle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica;
- le prestazioni dell’Allegato 3A sono riservate in via esclusiva alle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica.
Il regolamento opera esclusivamente per le strutture situate nel territorio della Regione Puglia e si applica secondo i regimi di comunicazione, autorizzazione comunale e autorizzazione regionale previsti dalla L.R. 9/2017.
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