R.R. Puglia 10/2020
Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”. Legge regionale 19 giugno 2018, n. 27.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento regionale disciplina, in Piemonte, le modalità per l’esecuzione delle vaccinazioni previste dai piani vaccinali nazionali e regionali per gli operatori sanitari e gli studenti dell’area sanitaria. Prevede il consenso informato, gli effetti sulla idoneità alla mansione, l’esonero per motivi medici e l’eventuale assegnazione a strutture a minor rischio. Vigente dal 25 giugno 2020.
Disposizioni operative sugli obblighi vaccinali degli operatori sanitari
Disposizioni operative sugli obblighi vaccinali degli operatori sanitari
Il regolamento regionale disciplina, per la Regione Piemonte, le modalità applicative degli obblighi vaccinali previsti dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 per gli operatori sanitari e per gli studenti dei corsi di laurea dell’area sanitaria. La disciplina è finalizzata a collegare l’adempimento vaccinale all’idoneità allo svolgimento delle attività professionali o formative a rischio.
Definizioni rilevanti
Ai fini dell’applicazione del regolamento assumono rilievo, tra gli altri:
- i vaccini dTpa e MPRV;
- il Documento di Valutazione del Rischio (DVR);
- il medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- gli operatori sanitari e gli studenti dei corsi di laurea dell’area sanitaria;
- il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV);
- l’unità operativa (UO).
Finalità e principio del consenso informato
Il regolamento stabilisce le modalità operative per l’esecuzione delle vaccinazioni indicate dal PNPV nei soggetti interessati e collega la vaccinazione alla valutazione di idoneità allo svolgimento della mansione o della specifica attività. L’atto vaccinale, compresa la somministrazione del vaccino, è qualificato come trattamento sanitario e richiede pertanto il consenso informato dell’utente, nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione.
Obblighi vaccinali e conseguenze sull’idoneità
Il mancato consenso alle vaccinazioni previste dai vigenti piani vaccinali nazionali e regionali, in assenza di immunità naturale, comporta la non idoneità alle attività per le quali il regolamento o il DVR richiedono un’immunizzazione naturale o indotta. La disciplina considera anche il possibile rischio derivante dall’assegnazione di personale non immune a strutture a basso rischio, tenendo conto della possibilità di contatti con strutture a rischio più elevato.
Esonero per motivi medici
È previsto l’esonero dall’obbligo vaccinale in presenza di accertati e attestati motivi di ordine medico. In tal caso resta fermo il giudizio di idoneità espresso dal medico competente sulla base del DVR.
Ambito temporale e attualità dell’atto
Il regolamento è vigente dal 25 giugno 2020 ed è indicato come non abrogato. Il testo fornito non contiene una disciplina transitoria o una limitazione temporale dell’efficacia diversa dalla vigenza generale.
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