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Sentenza

Sentenza n. 5524/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego della concessione della cittadinanza italiana per residenza, fondato su due comunicazioni di notizia di reato relative a una presunta truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e alla guida senza patente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il richiedente, titolare di permesso per soggiornante di lungo periodo e residente legalmente in Italia da oltre dieci anni, aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza richiamando un rapporto informativo della Questura dal quale risultavano una comunicazione di notizia di reato del 2006 per l’art. 640-bis c.p. e una del 2014 per l’art. 116, comma 15, del Codice della strada. In primo grado il ricorrente aveva dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e delle garanzie partecipative, sostenendo di non avere ricevuto validamente il preavviso di rigetto; dall’altro, il difetto di istruttoria e di motivazione, il travisamento dei presupposti, l’illogicità manifesta e l’erronea applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, evidenziando che le segnalazioni erano state archiviate, che non vi erano precedenti penali o pendenze giudiziarie e che il Ministero non aveva valutato la sua lunga permanenza in Italia, l’inserimento lavorativo, la capacità reddituale e la stabile situazione familiare. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo valido il preavviso trasmesso sull’area riservata del portale ministeriale e adeguata la valutazione discrezionale negativa dell’integrazione del richiedente. In appello sono state riproposte le medesime censure.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, riformato la sentenza del TAR e accolto il ricorso di primo grado, annullando il diniego ministeriale. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha escluso che l’indirizzo di posta elettronica ordinaria associato all’utenza del richiedente sulla piattaforma ministeriale potesse essere considerato un domicilio digitale o un domicilio eletto idoneo a ricevere atti recettizi sfavorevoli. Ai sensi della definizione contenuta nell’art. 1, comma 1, lettera n-ter), del d.lgs. n. 82/2005, il domicilio digitale presuppone un indirizzo eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Il preavviso di rigetto, quale atto recettizio, avrebbe quindi dovuto essere trasmesso con modalità idonee a comprovare la conoscenza o la presunzione di conoscenza da parte del destinatario. L’omissione partecipativa ha inciso concretamente sull’istruttoria, impedendo all’interessato di rappresentare l’archiviazione delle segnalazioni, l’assenza di precedenti e gli altri elementi di integrazione. Quanto al merito, il Collegio ha attribuito rilevanza, ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., alla mancata contestazione da parte del Ministero del fatto che le due segnalazioni fossero state archiviate. Ha inoltre rilevato che la contestazione relativa alla guida di ciclomotore senza patente non integrava il reato di cui all’art. 116, comma 15, del d.lgs. n. 285/1992, poiché il richiedente era in possesso di patente albanese, ma costituiva l’illecito amministrativo previsto dall’art. 135, comma 14, del medesimo decreto legislativo. Il diniego risultava pertanto viziato da difetto di istruttoria e di motivazione, poiché si era limitato a una valutazione stereotipa delle segnalazioni, senza verificarne il concreto significato sintomatico e senza inserirle in una valutazione complessiva della personalità e dell’integrazione del richiedente, comprendente i legami familiari, l’attività lavorativa, il radicamento territoriale e la condotta complessiva. Le spese del doppio grado sono state poste a carico del Ministero, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    La concessione della cittadinanza per residenza richiede una valutazione discrezionale dell’effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società italiana; tale valutazione non può essere fondata soltanto su fatti isolati o su segnalazioni penali non contestualizzate.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto deve essere comunicato con modalità idonee a garantire la conoscenza o la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario; la sua omissione è rilevante quando impedisce un apporto partecipativo concretamente incidente sull’istruttoria.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite

    La mancata contestazione specifica da parte dell’amministrazione costituita consente di porre a fondamento della decisione il fatto allegato dalla parte, nella specie l’archiviazione delle segnalazioni di polizia.

  • art. 1, comma 1, lett. n-ter), d.lgs. 82/2005

    un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ... valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale

    Un indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato su una piattaforma amministrativa non equivale, per ciò solo, a un domicilio digitale e non è sufficiente per la comunicazione di atti recettizi sfavorevoli.

  • art. 135, comma 14, d.lgs. 285/1992

    La guida in Italia con patente estera non convertita, nella fattispecie considerata, integra un illecito amministrativo e non il reato di guida senza patente previsto dall’art. 116, comma 15.

  • art. 116, comma 15, d.lgs. 285/1992

    La disposizione penale non era applicabile al fatto contestato, sicché il richiamo a tale fattispecie non poteva costituire valido elemento negativo per la valutazione della domanda di cittadinanza.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego deve esplicitare le ragioni per cui gli elementi acquisiti risultano concretamente sintomatici dell’inaffidabilità o della mancata integrazione del richiedente; una motivazione stereotipa e non contestualizzata è insufficiente.

  • art. 33, comma 2-bis, d.l. 69/2013, conv. l. 98/2013

    entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici

    La previsione dell’uso di strumenti informatici per la gestione dei procedimenti di cittadinanza non attribuisce automaticamente a un indirizzo di posta elettronica ordinaria il valore di domicilio digitale per le comunicazioni recettizie.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana per residenza, l’amministrazione deve compiere una valutazione effettiva, complessiva e individualizzata dell’integrazione del richiedente; non può fondare il diniego sulla mera esistenza di segnalazioni di polizia o di fatti risalenti senza verificarne l’effettiva consistenza, il concreto valore sintomatico e l’inserimento nella complessiva storia personale, familiare, lavorativa e territoriale dell’interessato.
  • La comunicazione del preavviso di rigetto tramite un indirizzo di posta elettronica ordinaria associato a una piattaforma amministrativa non è equiparabile alla comunicazione presso un domicilio digitale, salvo che l’indirizzo sia stato eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato; per gli atti recettizi sfavorevoli occorrono modalità idonee a comprovare la conoscenza o la presunzione di conoscenza da parte del destinatario.
  • La violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 assume rilievo sostanziale quando l’omessa o invalida comunicazione del preavviso abbia impedito al privato di fornire elementi potenzialmente idonei a incidere sull’istruttoria e sulla decisione finale.
  • La mancata contestazione specifica, da parte dell’amministrazione costituita, di un fatto allegato dalla parte può consentire al giudice di porlo a fondamento della decisione ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
  • Ai fini della valutazione della domanda di cittadinanza, una contestazione di rilievo penale non può essere utilizzata come elemento negativo se il fatto, alla luce della disciplina applicabile, integra soltanto un illecito amministrativo; l’amministrazione deve verificare la corretta qualificazione giuridica dei fatti posti a base del diniego.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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