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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28741/2026 del 29/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza riguarda una imputata condannata in appello per due reati edilizio-paesaggistici, ai soli fini della responsabilità civile. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo la non specificità della costituzione di parte civile e dei motivi di appello proposti dalla stessa parte civile; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando perplessità argomentative della Corte di appello in ordine alla sussistenza del danno risarcibile. La censura era indirizzata contro la statuizione civile, in particolare contro la riconosciuta legittimazione della parte civile e contro il rinvio della liquidazione del danno a separata sede.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che la costituzione di parte civile era avvenuta il 24 novembre 2022, dunque prima dell'entrata in vigore della riforma dell'art. 78 c.p.p. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, ed era comunque specificamente riferita ai danni derivanti dalla servitù di passaggio vantata nei confronti dell'imputata. Ha ritenuto anche il secondo motivo generico e manifestamente infondato, perché le presunte perplessità della Corte di appello riguardavano solo la quantificazione del danno, in mancanza di parametri utili, con corretta rimessione della liquidazione in separata sede. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato edilizio contestato al capo a.

  • art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per il reato paesaggistico contestato al capo b.

  • art. 78 c.p.p.

    La Corte osserva che la costituzione di parte civile è avvenuta prima dell'entrata in vigore della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, sicché la censura sulla specificità della costituzione non è fondata alla luce del testo applicabile ratione temporis.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Richiamato solo come fonte della riforma dell'art. 78 c.p.p., non applicabile alla costituzione di parte civile avvenuta in data anteriore.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in ragione dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure generiche, prive di specifica indicazione delle ragioni di diritto e dei dati fattuali a sostegno della doglianza.
  • La deduzione di violazioni processuali è manifestamente infondata quando sia smentita in modo diretto dagli atti del processo e dal loro contenuto oggettivo.
  • La verifica della specificità della costituzione di parte civile va compiuta secondo la disciplina vigente al momento della costituzione stessa, se successivamente intervenuta una riforma normativa non retroattiva.
  • È legittima la decisione che, pur riconoscendo la responsabilità civile, rinvii la liquidazione del danno a separata sede quando manchino parametri sufficienti per quantificarlo nel processo penale.
  • Il difetto di motivazione è configurabile solo se il vizio emerge dal provvedimento impugnato; non è sufficiente prospettare semplici perplessità o dissensi sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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