Cassazione Penale, Sentenza n. 32718/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre stabilito che le spese del procedimento restano a carico della querelata ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., non essendo stato diversamente disposto. Decisione resa il 17/09/2025.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 26/11/2024 del Tribunale di Ravenna che aveva ritenuto la ricorrente responsabile del reato di lesioni colpose (art. 590 c.p.). Nel corso del procedimento di impugnazione sono stati depositati agli atti la remissione della querela e l'accettazione della remissione, entrambe formalmente rituali (artt. 152 e 155 c.p.). La difesa ha inoltre depositato memoria a mezzo PEC.
Norme richiamate
art. 590 cod. pen.
La fattispecie contestata in primo grado era quella delle lesioni colpose; la sentenza impugnata aveva condannato la ricorrente sulla base di questa norma.
artt. 152 e 155 cod. pen.
Sono state depositate la remissione della querela e la sua accettazione, regolarmente formalizzate; tali atti hanno determinato l'estinzione del reato perseguibile a querela, come rilevato dalla Corte.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, non essendo stato diversamente convenuto, le spese del procedimento rimangono a carico della querelata in presenza dell'estinzione del reato per remissione di querela.
Massime di principio
- La remissione della querela, se validamente formulata e accettata secondo le formalità di legge, estingue il reato perseguibile a querela e comporta l'annullamento delle sentenze di condanna già pronunciate.
- Se la remissione interviene durante il giudizio d'appello, la Corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
- È essenziale che remissione e accettazione siano rituali e risultino agli atti (artt.152 e 155 c.p.); in assenza di tali formalità l'estinzione potrebbe non essere riconosciuta.
- La remissione opera solo per reati procedibili a querela: va sempre verificato se la fattispecie è querelabile o procedibile d'ufficio, perché in quest'ultimo caso la remissione non estingue il reato.
- Sulle spese processuali, di norma restano a carico della parte offesa/querelata quando il reato si estingue per remissione, salvo diverso accordo tra le parti o diversa determinazione del giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32585/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32586/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32587/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32590/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32591/2025 del 03/10/2025
- Sentenza penale · 3 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 32592/2025 del 03/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →