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Ordinanza

Ordinanza n. 228/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600563

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di assunzione di una dirigente farmacista mediante utilizzo di una graduatoria concorsuale di altra azienda sanitaria, delibera di revoca dell'avviso di mobilità volontaria e eventuale contratto individuale di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la delibera con cui l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha disposto l'assunzione di una dirigente farmacista utilizzando la graduatoria concorsuale approvata da altra azienda sanitaria, nonché la precedente delibera di revoca della procedura di mobilità volontaria regionale e interregionale per titoli e colloquio relativa al medesimo posto. Hanno dedotto, in particolare, l'illegittimità della revoca e la violazione dell'obbligo di procedere prioritariamente mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 165/2001, chiedendo anche l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di utilizzare tale procedura e la condanna alla sua conclusione. In sede cautelare hanno chiesto la sospensione degli atti impugnati. Il TAR ha rilevato dubbi sulla propria giurisdizione quanto alla revoca della procedura di mobilità, alla luce dell'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione secondo cui la controversia sul diritto all'assunzione all'esito della mobilità esterna tra amministrazioni appartiene alla giurisdizione ordinaria. Ha inoltre ritenuto necessario verificare l'incidenza della modifica dell'art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001, introdotta dal d.l. n. 25/2025 e convertita dalla l. n. 69/2025, che ha escluso gli enti del Servizio sanitario dal novero dei soggetti obbligati ad attivare procedure di mobilità, sull'orientamento relativo alla prevalenza della mobilità rispetto alle altre forme di assunzione. Infine, ha escluso la sussistenza del periculum in mora perché le ricorrenti risultavano comunque in servizio presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Pur ritenendo sussistenti dubbi rilevanti sulla giurisdizione amministrativa in relazione alla procedura di mobilità e necessaria una verifica dell'effetto della sopravvenuta modifica normativa sull'obbligatorietà della mobilità per gli enti del Servizio sanitario, il Collegio ha escluso il periculum in mora, poiché le ricorrenti erano già attualmente in servizio presso un'altra azienda sanitaria. La tutela cautelare è stata quindi negata senza definire in via conclusiva né la questione di giurisdizione né la legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda è stata rigettata per assenza del periculum in mora.

  • art. 30 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    È stato invocato dalle ricorrenti quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di ricorrere prioritariamente alla mobilità volontaria.

  • art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001

    La modifica introdotta dal d.l. n. 25/2025, convertito dalla l. n. 69/2025, ha escluso gli enti del Servizio sanitario dal novero dei soggetti obbligati ad attivare procedure di mobilità; il TAR ha ritenuto necessario valutarne l'impatto sulla prevalenza della mobilità rispetto ad altre forme di assunzione.

  • d.l. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla l. 9 maggio 2025, n. 69

    Fonte della modifica dell'art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 rilevante per la disciplina della mobilità nel Servizio sanitario.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, la giurisdizione appartiene, secondo l'orientamento richiamato dal TAR, al giudice ordinario, poiché la mobilità comporta una modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro preesistente assimilabile alla cessione del contratto, e non la costituzione di un nuovo rapporto a seguito di concorso.
  • La contestazione incidentale della legittimità di atti amministrativi presupposti nell'ambito di una controversia devoluta al giudice ordinario non sposta la giurisdizione, potendo il giudice ordinario disapplicare tali atti ove li ritenga illegittimi e rilevanti ai fini della decisione.
  • Ai fini della tutela cautelare, l'assenza di un pregiudizio grave e attuale esclude il periculum in mora quando i ricorrenti, pur contestando la revoca di una procedura di mobilità e la conseguente assunzione di altro soggetto, risultino comunque già in servizio presso un'altra amministrazione sanitaria.
  • La modifica dell'art. 30, comma 2-bis, d.lgs. n. 165/2001 che esclude gli enti del Servizio sanitario dall'obbligo di attivare procedure di mobilità incide sulla verifica della perdurante prevalenza della mobilità rispetto alle altre modalità di assunzione e deve essere considerata nella valutazione della fondatezza della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

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