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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02428/2025 del 01/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di un credito derivante dal saldo passivo di un conto corrente con conti anticipi collegati e da un contratto di finanziamento chirografario, garantito da fideiussione prestata da due soggetti in favore della società debitrice principale. Gli opponenti avevano contestato il decreto ingiuntivo davanti al Tribunale, ma l’opposizione era stata rigettata; la Corte d’appello di Ancona aveva confermato il rigetto ritenendo che la documentazione bancaria fosse completa, che non vi fossero contestazioni specifiche sulle singole annotazioni contabili e che le censure su capitalizzazione, pattuizioni e regolarità della documentazione fossero generiche. In cassazione i fideiussori hanno proposto tre motivi: 1) violazione degli artt. 633 c.p.c. e 50 TUB, sostenendo che in sede monitoria la banca non avesse prodotto prova scritta idonea, ma solo saldaconti e non estratti certificati; 2) violazione degli artt. 2702, 1832 e 2697 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse considerato opponibili documenti non sottoscritti in ogni foglio, che non fosse provata l’erogazione del mutuo, che non fosse dimostrato l’invio degli estratti conto e che fosse stata invertita l’onere della prova; 3) violazione degli artt. 61 e 191 c.p.c., censurando il diniego di consulenza tecnica contabile ritenuta esplorativa nonostante asserite contestazioni analitiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché l’eventuale carenza dei requisiti per la concessione del decreto ingiuntivo rileva solo ai fini delle spese nel giudizio di opposizione e non può costituire da sola oggetto di impugnazione di merito se non accompagnata da specifica censura sulle spese. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo sia perché alcune questioni erano nuove, sia perché mancava l’autosufficienza nella indicazione del dove e come le contestazioni sarebbero state formulate, sia perché la doglianza sulla mancata firma di tutti i fogli era infondata, essendo sufficiente la sottoscrizione dell’intera dichiarazione e restando necessaria querela di falso per contrastarla. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo, ribadendo che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese, al pagamento di una somma equitativa in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, applicando gli artt. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in relazione all’art. 380-bis c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.c.

    La verifica dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo non può essere posta autonomamente a base dell’impugnazione della sentenza di opposizione, salvo che la censura si rifletta anche sul capo spese.

  • art. 50 d.lgs. n. 385/1993

    La documentazione bancaria prodotta ai fini monitori è stata ritenuta non scrutinabile come unico oggetto del ricorso, nel contesto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 2702 c.c.

    La sottoscrizione apposta all’ultima parte di una scrittura privata si riferisce all’intera dichiarazione e rende irrilevante la mancata firma dei singoli fogli precedenti; per contestarne l’efficacia occorre querela di falso.

  • art. 1832 c.c.

    In materia di conto corrente bancario, l’estratto conto portato a conoscenza del cliente o del fideiussore fa piena prova delle annotazioni se non vengono mosse specifiche contestazioni.

  • art. 2697 c.c.

    Non vi è stata inversione dell’onere della prova, poiché la banca è stata ritenuta avere assolto l’onere probatorio a suo carico con la produzione della documentazione contrattuale e contabile.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 191 c.p.c.

    La decisione di disporre o meno la CTU rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a contestare una questione già coperta da consolidato orientamento di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata del giudizio, con applicazione della disciplina sulle ulteriori sanzioni pecuniarie.

  • art. 96 c.p.c.

    Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., può condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’eventuale insussistenza dei presupposti documentali per l’emissione del decreto non costituisce di per sé motivo di cassazione della sentenza, se non si accompagna a una specifica censura sul capo relativo alle spese processuali.
  • In materia di conto corrente bancario, la banca può fondare la pretesa sul saldo passivo producendo gli estratti conto e la documentazione contrattuale; il debitore o il fideiussore devono formulare contestazioni specifiche sulle singole annotazioni, non essendo sufficiente un generico diniego del debito.
  • La sottoscrizione apposta a una scrittura privata sottoscritta in calce o in chiusura si riferisce all’intero contenuto del documento, anche se articolato in più fogli; la mancata firma di singole pagine non ne inficia la validità, salvo esperire querela di falso.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che introducano questioni nuove, né doglianze prive di autosufficienza, ossia senza puntuale indicazione degli atti e dei documenti in cui le questioni sarebbero state dedotte nel merito.
  • La consulenza tecnica d’ufficio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità come regola generale, specie quando la richiesta abbia carattere esplorativo.
  • Quando la Corte di cassazione definisce il giudizio in conformità a una proposta ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le ulteriori conseguenze economiche previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., in quanto la disposizione codifica una forma di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoConto correnteTitolo esecutivo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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