Cassazione Civile, Ordinanza n. 13723/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un estratto di ruolo riferito a sette cartelle di pagamento, di cui due concernenti tributi doganali per gli anni d'imposta 2005 e 2006. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR della Campania, su appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha riformato la decisione ritenendo regolarmente notificate le cartelle e quindi inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo per difetto di interesse. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe pronunciato l'inammissibilità del ricorso originario per difetto di interesse attuale e concreto sulla base di una ragione non prospettata dall'appellante, il quale si sarebbe limitato a chiedere l'accertamento della validità degli atti dell'Ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che la sussistenza dell'interesse ad agire è verificabile dal giudice anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; pertanto la CTR poteva rilevare, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la regolare notificazione delle cartelle e la conseguente mancanza di interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo. La Corte ha inoltre richiamato l'indirizzo delle Sezioni Unite sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo in assenza di interesse e ha osservato che, comunque, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 conferma tale conclusione anche per i processi pendenti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato se il giudice rileva d'ufficio la mancanza di interesse ad agire, trattandosi di una verifica sempre consentita in ogni stato e grado.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'estratto di ruolo non è impugnabile nei casi disciplinati dalla norma; la Corte segnala che tale disciplina è applicabile anche ai processi pendenti.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
La disposizione ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, prevedendo l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La verifica dell'interesse ad agire costituisce un controllo officioso che il giudice può e deve compiere in ogni stato e grado del processo; non occorre una specifica eccezione di parte.
- Non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che dichiari inammissibile o improcedibile l'azione per difetto di interesse quando tale profilo emerga dagli atti, anche se non sia stato espressamente dedotto dall'appellante.
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile quando risulta la regolare notificazione delle cartelle sottostanti e quindi manca un interesse concreto e attuale alla rimozione dell'estratto stesso.
- La disciplina sopravvenuta che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo si applica anche ai giudizi pendenti, se così interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
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