Cassazione Penale, Sentenza n. 25982/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria che, in sede di esecuzione, aveva applicato l'art. 184, primo comma, cod. pen. (dimezzamento della pena temporanea concorrente) disponendo la riduzione della pena residua e la scarcerazione. Il Procuratore generale contestava che l'art. 184, che disciplina la riduzione in caso di estinzione dell'ergastolo per amnistia, indulto o grazia con isolamento diurno previamente scontato, non potesse essere applicato per analogia al caso in cui l'ergastolo fosse venuto meno per proscioglimento in sede di revisione (cioè caducato ab origine), sostenendo che la fattispecie normativa fosse diversa e non estendibile per analogia.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Procuratore generale (ricorso infondato), confermando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva accolto l'istanza di Racco. La Corte ha ritenuto legittima l'applicazione analogica, in bonam partem, della ratio dell'art. 184 cod. pen. anche al caso di proscioglimento in sede di revisione che abbia fatto venire meno ab origine l'ergastolo, perché la finalità della norma (tenere conto del peso afflittivo dell'isolamento diurno e regolare la reviviscenza delle pene concorrenti) è la medesima. Ne è conseguita la riduzione delle pene temporanee concorrenti e l'effetto favorevole per il resistente (conseguente scarcerazione ove ricorrenti i presupposti di espiazione).
Norme richiamate
art. 184 cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma nella ratio: essa prevede il dimezzamento della pena temporanea concorrente quando l'ergastolo si estingua per atti di clemenza e l'isolamento diurno sia stato totalmente scontato; tale ratio puo' essere estesa per analogia al caso del proscioglimento in sede di revisione che comporti la caducazione ab origine dell'ergastolo, al fine di contemperare l'intensità afflittiva dell'isolamento diurno.
art. 72 cod. pen.
Disciplina l'assorbimento delle pene temporanee nell'ergastolo o la loro sostituzione con l'isolamento diurno; la Corte richiama la natura specificamente sanzionatoria e l'elevata afflittività dell'isolamento diurno che giustifica trattamenti differenziati nella riedeterminazione delle pene.
art. 73 cod. pen.
Principi sul cumulo materiale delle pene e limiti applicabili alle pene temporanee; la Corte osserva che tali regole non sono direttamente compatibili con le pene perpetue, da cui discendono regole speciali (art.72).
art. 80 cod. pen.
Richiamato come principio che i criteri sanzionatori vanno applicati anche in fase esecutiva se non diversamente disposti dalle decisioni di merito.
art. 663, 667, 676 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione al procedimento di esecuzione e all'opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione; inquadrano la natura e i limiti del provvedimento impugnato.
Corte EDU, Scoppola c. Italia (17/10/2009)
La sentenza europea è richiamata per distinguere la commutazione dell'ergastolo in pena determinata (caso Scoppola) — che non equivale a estinzione — dalle ipotesi di estinzione/annullamento dell'ergastolo; per la Corte di cassazione la fattispecie Scoppola è diversa e non autorizza l'applicazione di art.184.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cuccuru, Cappai, Raucci, Spampinato, Stilo, Schiavo)
Richiamata per consolidare i principi sul cumulo delle pene, sulla natura afflittiva dell'isolamento diurno e sulla possibilità di integrazione analogica in bonam partem in materia di scissione virtuale e accesso ai benefici quando la disciplina sia carente.
Massime di principio
- La ratio dell'art. 184 cod. pen. (tenere conto dell'intensità afflittiva dell'isolamento diurno e ridurre le pene temporanee quando l'ergastolo viene meno) può giustificare un'applicazione analogica a favore del condannato se la fattispecie concreta non è espressamente disciplinata dalla legge.
- L'isolamento diurno va considerato come sanzione penale specifica e particolarmente afflittiva, rilevante nel calcolo e nella riedeterminazione delle pene concorrenti una volta sciolto il cumulo giuridico.
- La commutazione dell'ergastolo in pena determinata (per esigenze conformative alla giurisprudenza europea) non equivale all'estinzione dell'ergastolo: in tale ipotesi il meccanismo dell'art. 184 non trova applicazione.
- Per applicare regole di riedeterminazione delle pene è sufficiente che inizialmente sia esistita la concorrenza di reati e pene; la successiva caducazione dell'ergastolo non esclude l'applicazione dei criteri di scissione e riduzione, quando la finalità e la ratio normativa lo consentano.
- L'integrazione analogica in bonam partem è ammessa quando il quadro normativo è carente e l'estensione della norma produce un effetto favorevole al soggetto condannato, purché supportata da una solida comparazione di ratio normativa.
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