Cassazione Civile, Ordinanza n. 37186/2022 del 20/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un’intimazione di pagamento e ai relativi avvisi di addebito recanti crediti contributivi INPS, con sanzioni e accessori. Il giudice di merito aveva ritenuto rituale la notificazione degli atti sulla base delle copie prodotte dall’INPS, reputando generico il disconoscimento della loro conformità agli originali. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., sostenendo che il disconoscimento formulato in udienza fosse specifico perché aveva dichiarato di disconoscere la documentazione prodotta dall’INPS "in quanto non ritiene esistente alcun originale delle copie prodotte". La censura mirava quindi a far valere l’inefficacia probatoria delle copie fotografiche degli avvisi di addebito e della documentazione di notifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di prova documentale, il disconoscimento della conformità della copia fotostatica all’originale deve essere chiaro, specifico e circostanziato; non bastano formule generiche o clausole di stile. Nel caso concreto la formula usata non era idonea a impedire l’utilizzo probatorio delle copie prodotte. Inoltre, la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva censurato l’ulteriore ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui le copie potevano comunque essere valorizzate alla luce di ulteriori elementi probatori, anche presuntivi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese per mancata difesa degli intimati, e con l’atto dovuto relativo al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
Le riproduzioni fotografiche hanno efficacia probatoria, ma la loro contestazione deve essere valutata nel contesto degli elementi istruttori disponibili.
art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della conformità della copia all’originale deve essere chiaro, specifico e circostanziato; non sono sufficienti contestazioni generiche o clausole di stile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge nella valutazione della prova documentale.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma modificativa del d.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità tra copia e originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non richiede formule sacramentali ma deve contenere una contestazione specifica che individui il documento e i profili di difformità rispetto all’originale.
- Una contestazione meramente generica o basata sulla sola negazione dell’esistenza dell’originale, senza ulteriori elementi almeno indiziari di falsità materiale, non è di regola idonea a privare la copia del suo valore probatorio.
- La valutazione della specificità e dell’efficacia del disconoscimento della copia fotostatica è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, è censurabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- Anche in presenza di contestazione della conformità della copia, il giudice può comunque accertarne l’attendibilità e la conformità all’originale mediante altri mezzi di prova o presunzioni.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve investire tutte le rationes, altrimenti l’impugnazione resta infondata.
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