Ordinanza n. 428/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso l'incidente cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha rilevato l'irregolarità della copia digitale della procura alle liti e ha disposto che essa sia regolarizzata ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla notificazione se anteriore. La trattazione dell'incidente cautelare è stata quindi rinviata all'udienza camerale del 10 giugno 2026.
Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al ricorrente
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento della Prefettura di Brescia del 20 novembre 2024 con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 19 maggio 2024 su istanza di un'impresa. L'esame dell'incidente cautelare è stato impedito dalla rilevata irregolarità della procura alle liti: la copia digitale depositata risultava priva dell'attestazione di conformità all'originale analogico richiesta dalla disciplina del processo amministrativo telematico.
Norme richiamate
art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
La copia digitale della procura alle liti deve rispettare gli adempimenti previsti per la documentazione informatica nel processo amministrativo telematico, inclusa l'attestazione di conformità quando necessaria.
art. 8, comma 2, allegato 1, d.P.C.S. 28.7.2021
La disposizione tecnico-operativa del PAT è richiamata quale fondamento dell'obbligo di attestazione di conformità della copia digitale della procura all'originale analogico.
art. 44, comma 2, c.p.a.
L'irregolarità della procura può essere regolarizzata entro un termine perentorio assegnato dal giudice; nel caso concreto il termine è stato fissato in trenta giorni.
Adunanza plenaria, 21 aprile 2022, n. 6
Il precedente è richiamato per ritenere regolarizzabile l'irregolarità processuale, in una prospettiva analoga a quella della mera irregolarità del ricorso privo di firma digitale.
Massime di principio
- La procura alle liti depositata in copia digitale priva dell'attestazione di conformità all'originale analogico costituisce un'irregolarità processuale regolarizzabile ai sensi dell'art. 44, comma 2, c.p.a., mediante assegnazione di un termine perentorio.
- Quando la regolarizzazione della procura è necessaria per la valida prosecuzione del giudizio, la trattazione dell'incidente cautelare può essere rinviata a una successiva udienza camerale, senza definire né la domanda cautelare né il merito.
Come è indicizzato
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