Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20314/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra un consorzio di bonifica siciliano e un lavoratore. In appello era stata confermata la nullità del termine apposto al primo contratto del 21 ottobre 2000, con accertamento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine e condanna del consorzio al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolandolo in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva ritenuto applicabile la disciplina di diritto comune sui contratti a termine, escluso la decadenza dall’impugnazione, negato la necessità del pubblico concorso per le assunzioni nel periodo considerato e confermato la quantificazione dell’indennità. Prima che la Corte si pronunciasse sui motivi, il ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso, cui il controricorrente ha aderito.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che tale previsione non opera quando il processo si estingue per rinuncia, poiché essa ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e quindi è di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 391 c.p.c.

    la rinuncia accettata dalla controparte comporta l’estinzione del processo; in presenza di accettazione non si provvede sulle spese

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la pronuncia sulle spese

  • art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010

    richiamato dalla sentenza di merito quale base dell’indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore

  • l. n. 230 del 1962

    richiamata come disciplina ratione temporis applicabile ai contratti a termine

  • d.lgs. n. 368/2001

    richiamato come disciplina successiva dei contratti a termine

  • l.r. Sicilia n. 18 del 1999

    richiamata ai fini della questione del pubblico concorso per le assunzioni negli enti consortili

  • l.r. Sicilia n. 15 del 2004

    richiamata come termine finale del periodo rilevante per la disciplina regionale sulle assunzioni

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica al processo estinto per rinuncia, perché norma eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
  • Nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia non vi è pronuncia sulle spese quando l’accettazione della rinuncia proviene dalla parte intimata/controricorrente.
  • L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non opera nei casi di estinzione del processo per rinuncia, trattandosi di disposizione eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, soggetta a interpretazione restrittiva.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.