Cassazione Civile, Ordinanza n. 20314/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a termine stipulati tra un consorzio di bonifica siciliano e un lavoratore. In appello era stata confermata la nullità del termine apposto al primo contratto del 21 ottobre 2000, con accertamento dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine e condanna del consorzio al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolandolo in quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva ritenuto applicabile la disciplina di diritto comune sui contratti a termine, escluso la decadenza dall’impugnazione, negato la necessità del pubblico concorso per le assunzioni nel periodo considerato e confermato la quantificazione dell’indennità. Prima che la Corte si pronunciasse sui motivi, il ricorrente ha depositato memoria contenente rinuncia al ricorso, cui il controricorrente ha aderito.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e accettata dal controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando che tale previsione non opera quando il processo si estingue per rinuncia, poiché essa ha natura lato sensu sanzionatoria ed eccezionale e quindi è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, è idonea a determinare l’estinzione del giudizio di legittimità
art. 391 c.p.c.
la rinuncia accettata dalla controparte comporta l’estinzione del processo; in presenza di accettazione non si provvede sulle spese
art. 391, comma 4, c.p.c.
l’accettazione della rinuncia da parte del controricorrente esclude la pronuncia sulle spese
art. 32 del d.lgs. n. 183 del 2010
richiamato dalla sentenza di merito quale base dell’indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore
l. n. 230 del 1962
richiamata come disciplina ratione temporis applicabile ai contratti a termine
d.lgs. n. 368/2001
richiamato come disciplina successiva dei contratti a termine
l.r. Sicilia n. 18 del 1999
richiamata ai fini della questione del pubblico concorso per le assunzioni negli enti consortili
l.r. Sicilia n. 15 del 2004
richiamata come termine finale del periodo rilevante per la disciplina regionale sulle assunzioni
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica al processo estinto per rinuncia, perché norma eccezionale e sanzionatoria di stretta interpretazione
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, ove ritualmente proposta e accettata dalla controparte, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- Nel caso di estinzione del giudizio per rinuncia non vi è pronuncia sulle spese quando l’accettazione della rinuncia proviene dalla parte intimata/controricorrente.
- L’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non opera nei casi di estinzione del processo per rinuncia, trattandosi di disposizione eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, soggetta a interpretazione restrittiva.
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