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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36409/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

Il comune aveva chiesto l'ammissione al passivo del fallimento della garante per un credito complessivo derivante da una garanzia personale a prima richiesta rilasciata quando la società era in bonis, comprensivo di residuo capitale, interessi e sanzioni. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo la garanzia invalida perché il consorzio non era iscritto nell'albo speciale previsto dall'art. 106 t.u.b. Il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece accolto la domanda e ammesso il credito in via chirografaria, affermando che la nullita della garanzia, pur derivante dalla mancanza dei requisiti soggettivi per la stipula, dovesse essere eccepita o fatta valere dal contraente protetto e non potesse operare d'ufficio in assenza di iniziativa del debitore principale o della garante. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione degli artt. 106, 107 e 155 t.u.b., nonche dell'art. 13 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003, sostenendo che i confidi minori non potrebbero rilasciare garanzie diverse da quelle funzionali a favorire il finanziamento bancario e non potrebbero operare verso il pubblico, con conseguente nullita della garanzia; ha inoltre censurato l'uso dell'interpretazione analogica e dell'art. 12 preleggi. Con il terzo motivo ha dedotto ultrapetizione/extrapetizione per avere il tribunale fatto leva sull'art. 167 cod. ass., non richiamato nel ricorso ex art. 98 l. fall.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del fallimento. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, correggendo la motivazione del decreto impugnato alla luce di Sezioni Unite n. 8472/2022: la garanzia personale prestata da un confidi minore iscritto nell'elenco di cui all'art. 155, comma 4, t.u.b. non è nulla per violazione di norma imperativa, perché il rilascio di fideiussioni non è attività riservata ai soggetti autorizzati e non è preclusa alle societa cooperative purché operino in coerenza con il proprio oggetto sociale. Il terzo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Sul ricorso incidentale del comune, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché introduceva una questione nuova sul privilegio generale ex art. 2752, comma 3, c.c.; il secondo motivo è stato assorbito. Le spese sono state compensate per metà e il fallimento è stato condannato alla residua metà; è stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, per entrambi i ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 106 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la mancata iscrizione nell'albo speciale escluderebbe la possibilita di rilasciare la garanzia; la Corte non ne accoglie questa lettura.

  • art. 107 d.lgs. n. 385/1993

    invocato per sostenere la riserva di attivita in favore degli intermediari autorizzati; la Corte osserva che il rilascio di fideiussioni non e attivita riservata.

  • art. 155 d.lgs. n. 385/1993

    norma richiamata in relazione ai confidi minori e alle limitazioni dell'attivita; la Corte, seguendo Sezioni Unite, esclude che da essa derivi la nullita della fideiussione.

  • art. 13 d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003

    richiamato per delimitare l'operativita dei confidi minori; non fonda, secondo la Corte, una nullita testuale della garanzia.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato per censurare l'uso dell'interpretazione analogica; la Corte respinge la censura nel quadro dell'interpretazione seguita dalle Sezioni Unite.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dal comune per denunciare omessa pronuncia sul privilegio; il motivo e dichiarato inammissibile.

  • art. 2752, comma 3, c.c.

    richiamato per il preteso privilegio generale del credito del comune; la Corte non esamina il merito perche la questione e nuova e il motivo e inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, indicando e riassumendo gli atti su cui si fonda.

  • art. 6, par. 1, CEDU

    richiamato per affermare la compatibilita del principio di autosufficienza con il diritto a un processo equo, nei limiti del divieto di eccessivo formalismo.

  • art. 93, comma 3, n. 4, l. fall.

    la mancata indicazione del titolo di prelazione nel ricorso per l'ammissione al passivo comporta che il credito sia considerato chirografario; la successiva specificazione in opposizione integra una modifica non consentita.

  • art. 93, comma 4, l. fall.

    la Corte lo richiama quale sanzione incompatibile con un successivo aggiustamento della domanda in sede di opposizione.

  • art. 98 l. fall.

    indica il rito con cui il comune aveva introdotto l'opposizione allo stato passivo.

  • art. 167 codice delle assicurazioni private

    norma richiamata dal tribunale per analogia; la Corte non accoglie la censura di ultrapetizione, assorbita dal rigetto del ricorso principale.

Massime di principio

  • La garanzia personale rilasciata da un confidi minore non è nulla per il solo fatto che il garante non sia iscritto nell'albo degli intermediari finanziari, quando la fideiussione non appartiene a un'attività riservata e la società cooperativa opera entro il proprio oggetto sociale.
  • Le limitazioni normative sull'attività dei confidi incidono sull'ambito operativo del soggetto, ma non comportano automaticamente la perdita della capacità di prestare garanzie non riservate né la nullità testuale del contratto stipulato.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo che deduce un error in procedendo deve essere autosufficiente: la parte deve indicare con precisione il contenuto degli atti rilevanti e i fatti processuali posti a base della censura.
  • Nel procedimento di verifica del passivo fallimentare, l'eventuale titolo di prelazione deve essere indicato nella domanda originaria di insinuazione; la sua specificazione solo in sede di opposizione configura una modifica della domanda non consentita.
  • La mancata indicazione del titolo di prelazione nella domanda di ammissione al passivo comporta la qualificazione del credito come chirografario, senza possibilità di successivo recupero del privilegio in sede oppositiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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