Cassazione Penale, Sentenza n. 25063/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza ex art. 309 c.p.p. avverso la convalida del sequestro probatorio della patente di guida (apparente patente rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina) sequestrata in occasione di un controllo del 02/01/2024. Il ricorrente ha prospettato due censure: 1) nullità/tardività della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria per violazione degli artt. 354 e 355 c.p.p., sostenendo che la polizia aveva la materiale disponibilità della patente già dal 02/01/2024 e che quindi mancava lo stato d'urgenza che giustifica il sequestro d'iniziativa; 2) nullità per mancata indicazione del fumus commissi delicti e, comunque, insufficienza degli elementi a fondare l'astratta configurabilità del reato (contestando la genuinità della patente e richiamando atti a discarico: contratto di collaborazione con società in Bosnia, richiesta AIRE, presenza degli ologrammi, assenza di difformità grafiche).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la convalida del Pubblico Ministero del sequestro sia avvenuta tempestivamente (sequestro formalizzato 04/01/2024, trasmesso il 05/01/2024, convalida del P.M. il 07/01/2024) nel rispetto dei termini di cui all'art. 355 c.p.p.; ha richiamato orientamenti giurisprudenziali che considerano il termine ordinatorio e non sanzionatorio, pur rilevando l'esistenza di pronunce difformi. Sul piano dell'urgenza, è stato ricordato che, una volta convalidato dal P.M. il sequestro d'iniziativa della P.G., il giudice del riesame non procede a una nuova verifica delle ragioni di urgenza ma verifica solo la giustificazione del sequestro in relazione alle esigenze probatorie. Quanto al fumus, il Tribunale ha ritenuto che gli elementi indicati nel verbale di P.G. (dissenso sulla genuinità del documento) fossero sufficienti a giustificare gli accertamenti conseguenti e quindi il sequestro. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma sull'istanza di riesame: il ricorrente ha proposto il ricorso ai sensi di questa norma; l'ordinanza impugnata è stata valutata nel merito secondo i limiti procedurali conseguenti.
artt. 477 - 482 cod. pen.
Norme penali relative ai reati attinenti ai documenti (tra cui falsità in documenti). La sussistenza del fumus criminis è stata prospettata con riferimento agli artt. richiamati, in quanto la patente era sospettata di falsità.
art. 354 cod. proc. pen.
Disciplina del sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria d'iniziativa: la Corte ricorda che, una volta convalidato dal P.M., le ragioni di urgenza non sono nuovamente sindacabili dal giudice del riesame.
art. 355 cod. proc. pen.
Termini e convalida del sequestro probatorio: il Tribunale ha ritenuto rispettati i termini di trasmissione e convalida (interpreta il termine come ordinatorio nella linea giurisprudenziale richiamata, quindi la tardiva trasmissione non determina automaticamente l'inefficacia).
art. 103 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in connessione con l'art. 354 per la disciplina dell'attività della polizia giudiziaria e della convalida; conferma che il giudice del riesame non deve riesaminare l'urgenza dopo convalida del P.M.
art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
Indicata come rimedio alternativo nelle ipotesi in cui il sequestro probatorio sia ritenuto tardivo secondo orientamenti giurisprudenziali divergenti: il danneggiato può chiedere restituzione al P.M. o proporre opposizione al GIP.
art. 321, comma terzo ter, cod. proc. pen.
Citato dalla giurisprudenza richiamata: la sanzione di inefficacia prevista per il sequestro preventivo non si applica automaticamente al sequestro probatorio d'iniziativa della P.G. per la mancata trasmissione nei termini.
art. 125 co.3, art. 253, art. 309 co.9, art. 324 co.7 cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente nei motivi di nullità procedurale; il Tribunale le ha valutate ma le ha ritenute non sussistenti rispetto alle censure mosse, confermando la correttezza formale e sostanziale del sequestro e della convalida.
Massime di principio
- La convalida del sequestro probatorio da parte del Pubblico Ministero, se tempestiva nei termini di legge, limita la possibilità del giudice del riesame di riesaminare le ragioni di urgenza: il giudice deve valutare soltanto la giustificazione del sequestro in relazione alle esigenze probatorie.
- Il termine di 48 ore per la trasmissione al P.M. e i termini di convalida dell'art. 355 c.p.p. sono rilevanti, ma esiste orientamento consolidato che li considera di natura ordinatoria (mancata trasmissione non sempre causa di inefficacia automatica del sequestro), sebbene esistano pronunce difformi che li ritengono a pena di decadenza.
- La verifica del fumus commissi delicti ai fini del sequestro probatorio richiede elementi idonei a rendere plausibile l'ipotesi di reato e la necessità di ulteriori accertamenti; non è richiesta la prova definitiva della falsità del documento, ma la sussistenza di indizi che giustifichino l'acquisizione peritale o altri accertamenti.
- Le prove a discarico fornite dall'interessato (contratti, iscrizione AIRE, apparenze esteriori del documento) possono essere valutate, ma, se sussistono indizi contrari nel verbale di polizia giudiziaria, esse non impediscono automaticamente il sequestro se sono necessari ulteriori accertamenti tecnici.
- In presenza di dubbi sulla tempestività o sulla legittimità del sequestro, il rimedio non è sempre il riesame: l'interessato può chiedere la restituzione al P.M. e, in caso di diniego, proporre opposizione avanti al GIP ai sensi dell'art. 263 c.p.p., secondo la giurisprudenza richiamata.
- Nel valutare censure procedurali, è fondamentale distinguere tra errori di forma che comportano nullità/sanzione e questioni sostanziali (es. insufficienza probatoria) che richiedono il prosieguo delle indagini; il sequestro probatorio è uno strumento per acquisire elementi tecnici e può ritenersi legittimo anche in presenza di elementi non univoci purché vi sia un fumus ragionevole.
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