Cassazione Penale, Sentenza n. 14308/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Palermo (23/02/2023) con cui era stato rigettato l'incidente di esecuzione contro l'ingiunzione alla demolizione emessa il 29/10/2020. Il ricorrente lamentava violazione di legge per errata applicazione dell'art. 31, comma 3, ultimo periodo, legge n. 47/1985 e dell'art. 39 legge n. 724/1994, nonché travisamento della prova con riferimento alla presunta legittimità delle distinte istanze di condono presentate da Benedetta e Maria Libero Condotto (madre e zia), sostenendo che l'immobile fosse stato assegnato per intero dal dante causa con costituzione del diritto di abitazione a favore delle due donne e che i pagamenti dei lavori fossero stati effettuati da loro
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato il convincimento della Corte territoriale secondo cui: l'immobile era stato realizzato abusivamente dal ricorrente su terreno ricevuto per donazione; le domande di sanatoria, pur presentate a nome del ricorrente, della madre e della zia, riguardavano un unico edificio per il quale i permessi erano stati rilasciati solo a Ferrante in quanto unico proprietario; la relazione tecnica allegata era unica e relativa all'intero fabbricato; le due donne non erano titolari di alcuna disponibilità reale o formale sul cespite e risultavano domiciliate in altro comune. Ne è conseguito che si trattò di un'unica istanza artificiosamente frazionata per aggirare il limite di cubatura (750 mc) con conseguente disapplicazione degli atti amministrativi. La Corte ha ritenuto inidonee le prove addotte dal ricorrente (assenza di atto formale di costituzione del diritto di abitazione, dichiarazioni sostitutive e dichiarazioni di terzi) a confutare l'accertamento della Corte d'appello. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, ultimo periodo, legge 28 febbraio 1985, n. 47
La norma è stata interpretata nel senso che non è ammessa la presentazione di istanze distinte di sanatoria per lo stesso immobile da più soggetti quando non sussistono titoli distinti relativi a un reale frazionamento: il frazionamento artificioso volto ad eludere limiti volumetrici è illegittimo
art. 6 e art. 38, comma 5, legge 28 febbraio 1985, n. 47
Richiamati come criteri per individuare i soggetti legittimati: i titoli di legittimazione sono riconosciuti al proprietario e a chi ha una relazione qualificata col bene (reale o obbligatoria)
art. 39, comma 6, legge 23 dicembre 1994, n. 724
Richiama i principi che impediscono la frammentazione delle domande di sanatoria per eludere limiti sostanziali e procedurali; rafforza il principio di unicità dell'istanza quando l'immobile è unico
art. 36, d.P.R. n. 380/2001
Richiamato in relazione ai soggetti legittimati alla richiesta di condono/sanatoria edilizia (proprietario o chi abbia relazione qualificata col bene)
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile; applicata per condannare il ricorrente alle spese
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per i criteri relativi alla determinazione dell'ammenda o della somma equitativa: la Corte ha ritenuto comunque opportuno comminare una somma (EUR 3.000) nonostante non emergesse colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Non è ammesso presentare istanze di sanatoria separate per lo stesso immobile con il fine di aggirare limiti volumetrici (es. 750 mc): il frazionamento artificioso determina l'illegittimità dei titoli rilasciati
- La legittimazione a chiedere il condono/sanatoria spetta al proprietario e a chi abbia una relazione qualificata con il bene; tale legittimazione deve risultare da titoli formali o da prove solide
- Il Comune ha l'onere di verificare la legittimazione del richiedente prima di rilasciare il titolo: controllo del titolo di proprietà o di altro titolo idoneo a realizzare l'attività edificatoria
- Le prove meramente dichiarative di terzi o la circostanza di aver sostenuto economicamente i lavori non sono di per sé idonee a sostituire un titolo di proprietà o un atto formale che costituisca diritti reali o di abitazione
- Gli accertamenti di fatto della Corte d'appello, coerenti con le prove acquisite, vincolano il giudice di legittimità; la Cassazione non può rivalutare i fatti se non vi è manifesta illogicità o contraddittorietà
- In caso di reiezione/inammissibilità del ricorso possono essere imposte spese processuali e somme in favore della Cassa delle Ammende; l'assenza di colpa grave non esclude, comunque, il possibile addebito equitativo
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