Cassazione Penale, Sentenza n. 11636/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava (1) la violazione di legge e nullità della sentenza per aver celebrato l'udienza d'appello in procedimento cartolare (art. 23 D.L. 149/2020 poi art. 23-bis L. 176/2020) senza la sua partecipazione, ritenendo illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento e lamentando la mancata indicazione nel decreto di citazione dell'obbligo di richiedere la trattazione orale; in subordine chiedeva la sollevazione di una questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-bis in relazione all'art. 24, comma 2 Cost.; (2) vizio di motivazione circa la condanna per truffa aggravata, contestando presunzioni, automatismi e mancanza di prova dell'ingiusto profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima doglianza ha ritenuto correttamente applicabile la disciplina emergenziale (art. 23 e poi art. 23-bis) avendo rilevanza la data dell'udienza (5/2/2021) e non la data di emissione del decreto; la richiesta di trattazione orale doveva essere esplicita e tempestiva "a mezzo del difensore" e l'istanza di rinvio per legittimo impedimento non equivale a richiesta di partecipazione orale. La mancata avvertenza nel decreto non determina nullità, salvo i casi tassativi previsti dall'art. 601 c.p.p.; la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello congrua e coerente con l'istruttoria e ha escluso che la Cassazione possa sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione del fatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiama le norme sulle impugnazioni e sui motivi di ricorso; la Corte rileva che il motivo dedotto era in radice improcedibile rispetto alla disciplina emergenziale applicabile alla data dell'udienza.
art. 420 ter c.p.p.
art. 420 ter cod. proc. pen.
Norma sulla forma del ricorso per cassazione; utilizzata per inquadrare le doglianze procedurali del ricorrente e dichiararne l'inammissibilità
D.L. n. 149/2020, art. 23
"per la decisione" la Corte d'appello "procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori" salvo richiesta di trattazione orale
Disciplina emergenziale che permette la trattazione camerale non partecipata; la Corte osserva che la norma si applica in base alla data dell'udienza e richiede richiesta esplicita di discussione orale.
L. 176/2020, art. 23-bis
art. 23 bis (riproduce la disciplina dell'art. 23 del D.L. 149/2020)
Norma di conversione/integrazione che ha mantenuto la disciplina emergenziale per le udienze d'appello; interpretata come applicabile in base alla data dell'udienza e con termini perentori per chiedere la trattazione orale.
art. 601 c.p.p.
art. 601, comma 3 e comma 6 c.p.p.
Regole sulla vocatio in iudicium e sui requisiti del decreto di citazione: la nullità dell'atto è tassativa e sussiste solo per specifici difetti essenziali (es. identificazione certa dell'imputato o mancanza dell'indicazione del giorno, luogo e ora). L'assenza dell'avvertenza sulle modalità di comparizione non comporta nullità.
art. 429 c.p.p.
art. 429, comma 1, lett. f) (indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della comparizione)
Requisiti del decreto di citazione richiamati per valutare eventuali nullità formali dell'atto.
art. 24 Cost.
Richiamata nella prospettiva di una questione di legittimità costituzionale circa la tutela della difesa; la Corte ha ritenuto che la disciplina emergenziale non violi la ragionevolezza della tutela difensiva.
art. 23 L. 87/1953
Richiamata per affermare che il giudizio può essere definito anche indipendentemente dalla risoluzione della questione sull'avvertenza nel decreto di citazione.
art. 606 c.p.p.
art. 606, lett. e) c.p.p.
Limiti di cognizione della Cassazione in tema di vizio di motivazione: il controllo è sull'iter argomentativo e non su una rivalutazione dei fatti di merito.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso si rivela manifestamente infondato o redatto con colpa; applicata per la sanzione di Euro 3.000.
Massime di principio
- Per le norme processuali emergenziali (D.L. 149/2020 e art. 23-bis L. 176/2020) rileva la data dell'udienza per stabilire la disciplina applicabile, non la data di emissione degli atti precedenti.
- La richiesta di trattazione orale o di partecipazione personale dell'imputato deve essere espressa, tempestiva e, ove previsto, presentata "a mezzo del difensore"; un'istanza di rinvio per legittimo impedimento non sostituisce tale richiesta.
- La nullità del decreto di citazione è tassativa e limitata ai casi espressamente previsti dall'art. 601 c.p.p.; la mancata avvertenza sulle modalità di celebrazione dell'udienza, di per sé, non determina nullità salvo i vizi essenziali indicati dalla legge.
- La Corte di Cassazione controlla la correttezza dell'iter argomentativo dei giudici di merito e non può sostituirsi a essi nella valutazione della prova; ragioni di merito diverse richiedono impugnazioni sui profili di fatto nei gradi competenti.
- Le questioni di legittimità costituzionale relative a misure processuali emergenziali richiedono una concreta dimostrazione di irragionevolezza o di compressione ingiustificata dei diritti della difesa per risultare fondate.
- Se il ricorso è manifestamente infondato o contiene profili di colpa, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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