Sentenza n. 1483/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - della determinazione della Regione Lazio - Direzione ambiente, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi, Area V.I.A., n. -OMISSIS- del 21 maggio 2025, pubblicata sul BURL in data 5 giugno 2025, cambiamenti climatici, transizione energetica e sostenibilità, parchi, avente a oggetto “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il “progetto impianto di trattamento di rifiuti inerti”, nel Comune di Poggio Nativo (RI), località Casali di Poggio Nativo. Società proponente: R.E.S.S. srl Recupero Ecologico Servizi Smaltimento. Registro elenco progetti n. 027/2019”; - della determinazione del commissario ad acta n. -OMISSIS-della seduta del 26.03.2025, proposta n. -OMISSIS-del 26.03.2025, pubblicata sul BURL in data 10.04.2025, avente a oggetto: “Esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 27/1998 e s.m.i. e dell'art. 19 della L.R. n. 14/1999 e s.m.i. nei confronti del Comune di Poggio Nativo (RI) per l'emissione dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad esito del procedimento ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo al Provvedimento Unico Autorizzativo Regionale (PAUR) sul "Progetto di impianto di trattamento di rifiuti inerti", Comune di Poggio Nativo (RI) località Casali di Poggio Nativo” presentato dalla Società R.E.S.S. s.r.l. - Recupero Ecologico Servizi Smaltimento s.r.l., pubblicata in data 10.4.2025 sul Bollettino Ufficiale e sul sito ufficiale della Regione Lazio; - della determinazione della Regione Lazio nell'articolazione Direzione Regionale “Politiche Ambientali e Ciclo Rifiuti” n. -OMISSIS-dell'08.11.2023 (con successiva errata corrige n. -OMISSIS-del 24.11.2023), pubblicata in data 07.12.2023 sul BURL, avente a oggetto: “Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul "Progetto di impianto di trattamento di rifiuti inerti", Comune di Poggio Nativo (RI) località Casali di Poggio Nativo. Società proponente: R.E.S.S. s.r.l. - Recupero Ecologico Servizi Smaltimento. - Registro elenco progetti n. 027/2019”; - dei verbali delle sedute del 26.04.2021, del 19.07.2021 con aggiornamento del 20.09.2021, del 13.06.2023 con ripresa del 27.07.2023 della Conferenza dei Servizi e dei pareri favorevoli resi da parte di alcune amministrazioni invitate sul progetto di R.E.S.S. s.r.l., dettagliatamente richiamati nel citato verbale conclusivo; - nonché ove occorrere possa del Decreto del Presidente della Regione Lazio 17.02.2025, n. -OMISSIS-di nomina del commissario ad acta; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale del 21 maggio 2025, determinazione commissariale del 26 marzo 2025, pronuncia di VIA dell'8 novembre 2023 e atti della conferenza di servizi relativi a un impianto di trattamento di rifiuti inerti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e proponente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PAUR regionale, l'autorizzazione ex art. 208 d.lgs. 152/2006 adottata dal commissario ad acta in sostituzione del Comune, la precedente pronuncia di VIA e gli atti della conferenza di servizi relativi alla localizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti inerti in zona agricola nel Comune di Poggio Nativo. Hanno dedotto: violazione e falsa applicazione della disciplina regionale e degli atti regionali richiamati, degli artt. 1, comma 2-bis, 3 e 6, lett. b), l. 241/1990, con difetto di istruttoria e motivazione, travisamento, erroneità manifesta e irragionevolezza; violazione degli artt. 27-bis e 208, comma 6, d.lgs. 152/2006, degli artt. 14, comma 4, e 14-quater, commi 1 e 7, l. 241/1990 e della normativa regionale, con riferimento alla conferenza di servizi e alla formazione del PAUR; ulteriori vizi di contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione; violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 l. 241/1990, omissione di attività procedimentale e violazione dell'art. 6-bis l. 241/1990 in relazione alla determinazione commissariale. Le censure riguardavano soprattutto l'asserita omessa o insufficiente verifica della rilevanza del Cammino di San Francesco ai fini della localizzazione dell'impianto e l'inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione già svolte in sede di VIA e poi recepite negli atti successivi. La Regione e la società controinteressata hanno eccepito la tardività, sostenendo che le censure investessero in realtà la pronuncia di VIA pubblicata il 7 dicembre 2023 e gli atti della conferenza di servizi, da impugnare entro sessanta giorni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Ha ritenuto che la VIA costituisca un sub-procedimento autonomo, dotato di autonoma efficacia lesiva rispetto al PAUR, anche quando confluisca nel procedimento unico previsto dall'art. 27-bis d.lgs. 152/2006. Il PAUR ricomprende i diversi titoli acquisiti nella conferenza di servizi, ma non li fonde in un unico atto sostanziale: VIA, autorizzazione ex art. 208 e gli altri titoli mantengono autonomia formale, sostanziale ed effettuale e devono essere impugnati nei rispettivi termini quando siano immediatamente lesivi. Poiché la pronuncia di VIA era stata pubblicata sul BURL il 7 dicembre 2023, essa avrebbe dovuto essere impugnata entro sessanta giorni. Le doglianze proposte nel 2025 erano rivolte, per la loro stessa formulazione, all'istruttoria, agli studi, alle valutazioni e alle conclusioni già contenute nella VIA, in particolare quanto alla rilevanza del Cammino di San Francesco; non potevano quindi essere proposte per la prima volta contro il successivo PAUR o contro l'autorizzazione commissariale. Le questioni relative alla legittimazione di una delle parti ricorrenti e le ulteriori eccezioni non sono state esaminate, risultando assorbite dalla tardività. Le spese sono state compensate per la complessità e novità della controversia.
Norme richiamate
art. 27-bis d.lgs. 152/2006
La determinazione finale assunta dalla conferenza di servizi "costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto".
Il PAUR è il provvedimento finale del procedimento unico regionale e comprende espressamente la VIA e gli altri titoli abilitativi, senza però eliminare la loro autonomia formale, sostanziale ed effettuale né la loro autonoma lesività.
art. 208 d.lgs. 152/2006
Disciplina l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti; nel caso concreto l'autorizzazione è stata adottata dal commissario ad acta in sostituzione del Comune.
art. 5, comma 1, lett. o), d.lgs. 152/2006
Il provvedimento di VIA è il "provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto".
La VIA è un autonomo provvedimento amministrativo, dotato di effetti precettivi propri e idoneo a produrre una lesione immediata dei valori ambientali.
art. 14-ter l. 241/1990
Il procedimento PAUR si avvale della conferenza di servizi; l'unicità del modulo procedimentale non comporta la compenetrazione sostanziale dei titoli acquisiti.
art. 60 c.p.a.
Il termine per impugnare gli atti immediatamente lesivi decorre, nel caso considerato, dalla pubblicazione della VIA sul BURL; la mancata tempestiva impugnazione determina l'irricevibilità delle censure successivamente rivolte contro gli atti conclusivi collegati.
Massime di principio
- Nel procedimento previsto dall'art. 27-bis d.lgs. 152/2006, il PAUR costituisce l'esito unitario della conferenza di servizi e ricomprende la VIA e gli altri titoli abilitativi, ma l'unicità del procedimento non determina la fusione dei titoli: ciascun provvedimento conserva la propria autonomia formale, sostanziale ed effettuale.
- La pronuncia di VIA è immediatamente impugnabile quando sia autonomamente lesiva, poiché conclude un sub-procedimento autonomo finalizzato alla tutela dell'ambiente; il termine per impugnarla decorre dalla sua pubblicazione, anche se la VIA sarà successivamente inclusa nel PAUR.
- Le censure relative a istruttoria, valutazioni e motivazione già compiute in sede di VIA devono essere proposte entro il termine decorrente dalla pubblicazione della VIA e non possono essere differite sino all'impugnazione del PAUR o di un successivo titolo abilitativo, salvo che la lesione sorga soltanto con tali atti successivi.
- La partecipazione di più amministrazioni a una conferenza di servizi e l'adozione di un provvedimento unico non eliminano l'autonomia delle discipline sostanziali e procedimentali applicabili ai singoli titoli acquisiti.
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