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Sentenza

Sentenza n. 3699/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la revocazione: della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI n. 02256/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 2256/2025, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento ministeriale di ritiro e richiamo di un seggiolone per asserite non conformità e rischi per la sicurezza

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha proposto revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2256/2025, deducendo errori di fatto ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c. In particolare, ha sostenuto che la sentenza revocanda avesse erroneamente ritenuto esistenti alcune non conformità del prodotto, relative al distacco dell'accessorio sparti-gambe e al foglio di imballaggio, benché tali profili sarebbero stati esclusi in sede amministrativa. Ha inoltre dedotto che la sentenza avesse erroneamente considerato non superate, dalla verificazione svolta da Catas, le criticità relative ai sistemi di ritenuta, all'altezza delle protezioni laterali e alle istruzioni d'uso, nonché che avesse dato per acquisito l'utilizzo, da parte dell'IISG, della norma tecnica EN 14988:2017 invece della versione EN 14988:2017+A1:2020. La ricorrente ha fondato le doglianze sulla lettura del rapporto di prova dell'IISG e del rapporto Catas.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti, riguardare un punto non controverso e non espressamente valutato nella decisione, ed essere decisivo, cioè causalmente determinante per la pronuncia. Ha inoltre precisato che la sentenza revocanda deve essere esaminata nel suo complesso e non mediante la valutazione atomistica di singoli passaggi motivazionali. Nel caso concreto, il Collegio ha escluso l'errore relativo allo sparti-gambe e agli imballaggi, rilevando che tali non conformità erano state indicate nel provvedimento di ritiro e nei rapporti di prova, e che la ricorrente aveva valorizzato soltanto alcuni estratti documentali senza considerare le ulteriori parti dei rapporti. Quanto al sistema di ritenuta e alle protezioni laterali, la sentenza revocanda aveva espresso un giudizio sulla valenza della verificazione Catas, ritenuta non idonea a superare il rapporto IISG: si trattava quindi di una valutazione giudiziale di fatti e non di una svista percettiva, non censurabile con la revocazione. Anche la non conformità delle istruzioni d'uso risultava confermata da entrambi i rapporti. Infine, la doglianza sull'uso della norma tecnica EN 14988:2017 è stata ritenuta priva dell'indicazione del necessario nesso causale tra l'asserita erronea presupposizione e la decisione. La declaratoria di inammissibilità ha precluso l'esame della fase rescissoria. La società è stata condannata a rifondere al Ministero le spese del giudizio, liquidate in euro 6.000, oltre accessori; nulla è stato disposto sulle spese delle parti non costituite.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 395, n. 4, c.p.c. quale base normativa del ricorso per revocazione nel processo amministrativo.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione del contenuto materiale degli atti, riferita a un punto non controverso, e deve essere decisiva per la pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il Collegio ha ritenuto esaurita la disamina dei motivi rilevanti.

Massime di principio

  • L'errore di fatto idoneo a fondare la revocazione deve derivare da una pura errata o omessa percezione del contenuto materiale degli atti processuali, avere a oggetto un punto non controverso e non espressamente valutato nella decisione, ed essere decisivo per la pronuncia mediante un rapporto causale tra la svista e il dispositivo.
  • La revocazione non è utilizzabile per censurare l'erronea valutazione dei fatti, della loro rilevanza o della forza dimostrativa degli elementi istruttori, quando la sentenza abbia compiuto un giudizio espresso sul punto controverso.
  • Per verificare l'esistenza di un errore revocatorio occorre interpretare la sentenza impugnata in modo sistematico, considerando l'ordito complessivo della motivazione e non singoli passaggi isolati.
  • La valutazione giudiziale dell'idoneità di una verificazione o di un rapporto tecnico a superare altri accertamenti costituisce giudizio sul fatto e non errore percettivo revocatorio.
  • La deduzione di un errore revocatorio richiede l'indicazione puntuale del nesso causale tra l'asserita erronea percezione e la decisione impugnata; in mancanza, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzo
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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