Cassazione Penale, Sentenza n. 4567/2022 del 09/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna (reati: tentata estorsione, lesioni personali aggravate dal nesso teleologico e resistenza a pubblico ufficiale) deducendo: (i) nullità/violazione di norme processuali ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. C) c.p.p. per omessa valutazione delle deduzioni e della documentazione concernente l'attendibilità della persona offesa e la sussistenza dei reati (sosteneva, tra l'altro, che le somme restituite erano a lui spettanti, che mancava la querela per le lesioni e che mancava l'elemento oggettivo della resistenza); (ii) carenza assoluta della motivazione sul giudizio di responsabilità. Il ricorso riproponeva in massima parte le stesse censure già sollevate in appello, con generiche affermazioni di omissione di valutazione documentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo reiterazione pedissequa delle censure di appello privo della specificità richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, e ha rilevato che la Corte territoriale aveva effettivamente preso in considerazione la documentazione prodotta e aveva motivato, con argomentazioni logiche e non contraddittorie, la valutazione sull'attendibilità della persona offesa e l'insussistenza delle tesi difensive riguardo agli utili a lui attribuiti. Il secondo motivo è stato ritenuto astratto e privo di relazione con la motivazione impugnata. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e al rimborso delle spese di costituzione e difesa della parte civile, da liquidarsi dalla Corte d'appello con separato decreto.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p. comma 1 lett. C)
La norma è richiamata in relazione alla censura di nullità per omessa valutazione di deduzioni/documenti; la Corte osserva che l'asserita omissione deve essere specificamente e argomentatamente denunciata in cassazione, altrimenti la doglianza è inammissibile
art. 23 comma 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alle forme di esame del ricorso (procedure straordinarie previste dal decreto), la Corte dichiara di aver esaminato il ricorso secondo le forme previste dalla norma
art. 616 c.p.p.
Applicata per irrogare la sanzione pecuniaria alla luce dei profili di colpa che hanno determinato l'inammissibilità del ricorso; si ordina il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
artt. 82 e 83 DPR 115/2002
Richiamati per la liquidazione delle spese di costituzione e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, che saranno determinate dalla Corte d'appello con separato decreto
Giurisprudenza richiamata (es. Sez. 4, n. 38202/2016; Sez. 6, n. 34521/2013; Sez. 6, n. 8700/2013, ecc.)
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 citata
La giurisprudenza è invocata per il principio secondo cui il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre le censure di appello: è necessaria specificità, confronto con la motivazione impugnata e argomentazione esaustiva; inoltre la Corte Costituzionale è richiamata in relazione alla valutazione della colpa per la condanna alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso che si limiti a ripetere le doglianze già formulate in appello senza fornire specifiche e argomentate ragioni per dimostrare il vizio della motivazione della sentenza impugnata
- Per contestare 'omessa motivazione' è necessario indicare in modo preciso quali passaggi logici manchino o siano contraddittori nella motivazione impugnata e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della Corte territoriale
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e la congruità della valutazione probatoria da parte del giudice di merito sono difficili da sindacare in cassazione se la decisione di merito espone ragioni e elementi esterni (dichiarazioni di pubblici ufficiali, riscontri oggettivi) che giustificano il convincimento
- Chi intende proporre ricorso per cassazione deve allegare e spiegare specificamente l'incidenza probatoria dei documenti prodotti, mostrando in che modo la loro omessa valutazione abbia effettivamente determinato un vizio di decisione
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali, Cassa delle ammende, rimborso spese della parte civile) quando emergano profili di colpa nella scelta di proporre un ricorso manifestamente generico o reiterativo
- Nella redazione dei motivi è essenziale il collegamento diretto e motivato fra le censure e i passi della sentenza che si intendono censurare: affermazioni astratte sull'obbligo di motivazione non sono sufficienti
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