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Sentenza

Sentenza del 13/12/2016 n. 2227 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irpef - Redditi di capitale - Società di capitali a ristretta base sociale o a base familiare - Presunzione di distribuzione di utili extracontabili - Necessità prova contraria contribuente sul fatto che gli utili siano distribuiti o accantonati - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'imputazione personale di utili non contabilizzati accertati in capo alla società, sostenendo implicitamente che non fosse stata dimostrata la loro effettiva distribuzione. La questione riguarda la presunzione, elaborata dalla giurisprudenza, secondo cui nelle società a ristretta base sociale o familiare gli utili extracontabili si presumono distribuiti ai soci, salvo prova contraria fornita dal singolo socio.

La decisione

La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è stata ritenuta applicabile. Il socio deve dimostrare concretamente che gli utili non sono stati distribuiti, oppure che sono stati accantonati o destinati ad altri impieghi. La ristrettezza della compagine sociale rafforza la presunzione, in ragione della maggiore conoscibilità e della possibile complicità tra i soci. In assenza di prova contraria, l'imputazione degli utili al socio ai fini Irpef è quindi legittima.

Norme richiamate

  • Disciplina Irpef dei redditi di capitale

    Gli utili distribuiti ai soci costituiscono redditi di capitale imponibili. Nel caso di utili extracontabili di società a ristretta base sociale, la loro distribuzione può essere presunta sulla base di elementi presuntivi, salvo prova contraria del socio.

  • Presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale

    La ristrettezza della compagine sociale, soprattutto quando è familiare, consente di presumere che i soci siano a conoscenza degli utili non contabilizzati e che questi siano stati distribuiti. La presunzione non è assoluta: il socio può superarla dimostrando che gli utili sono rimasti nella società, sono stati accantonati o sono stati destinati ad altre finalità.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con pochi soci o con struttura familiare, un maggior reddito extracontabile accertato in capo alla società può essere imputato per presunzione ai soci come utile distribuito.
  • La presunzione non rende automaticamente responsabile il socio, ma gli impone di fornire una prova concreta e specifica della mancata distribuzione degli utili.
  • Non è sufficiente una contestazione generica o la sola affermazione di non aver ricevuto denaro: occorre documentare, ad esempio, l'accantonamento degli utili, il loro reinvestimento o l'assenza di disponibilità finanziarie.
  • Quanto più ristretta e familiare è la compagine sociale, tanto più forte viene normalmente considerata la presunzione di conoscenza e distribuzione degli utili extracontabili.
  • La presunzione opera sul piano tributario e può giustificare l'accertamento Irpef del socio anche se la società non ha formalmente deliberato la distribuzione degli utili.

Testo integrale

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