Cassazione Penale, Sentenza n. 33975/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Acella era imputato per il reato di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 relativamente al periodo d'imposta 2011, quale socio al 99% della "Aelle Creation s.a.d. di Acella C & c", per omessa indicazione di operazioni imponibili per 366.245 euro e imposta evasa pari a 156.021 euro. Ha proposto ricorso in Cassazione con due motivi: (1) errore di diritto nella valutazione della soglia di punibilità applicabile alla fattispecie (sosteneva l'applicazione della soglia più favorevole di 150.000 euro introdotta dal d.lgs. n.158/2015 e che lo scostamento di circa 6.000 euro configurerebbe una particolare tenuità del fatto); (2) omissione nella valutazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., avendo rilevato che l'imputato avrebbe effettuato versamenti parziali delle imposte prima dell'apertura del dibattimento e che non sono stati considerati tutti gli elementi di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo i motivi manifestamente infondati. Pur riconoscendo che, quale norma più favorevole, andava considerata la soglia di 150.000 euro, la Corte territoriale aveva valutato correttamente la complessità della condotta (mancata registrazione e contabilizzazione di diverse fatture per un periodo prolungato) e l'intensità del dolo, elementi incompatibili con la qualificazione di particolare tenuità dell'offesa. Inoltre la circostanza dei versamenti tardivi e parziali non risultava provata negli atti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, confermando la condanna; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre osservato che l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma incriminatrice utilizzata per il reato di dichiarazione infedele. Applicata nella fattispecie per la mancata indicazione di componenti imponibili, con valutazione della soglia di punibilità temporaneamente variata dalle successive modifiche legislative.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che la valutazione della tenuità richiede un giudizio complessivo sulla condotta e sul disvalore, non solo sull'entità del danno economico, e ha escluso l'applicazione alla fattispecie per l'intensità del dolo e le modalità della condotta.
art. 133, comma 1 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione del disvalore della condotta; richiamato quale parametro per valutare la particolare tenuità ex art. 131-bis, in quanto la valutazione deve considerare tutti gli elementi indicati dalla norma.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; invocate dal ricorrente e valutate dalla Corte ai fini dell'ammissibilità e del merito del gravame.
d.lgs. n. 158 del 2015
Modifica normativa che ha elevato temporaneamente la soglia di punibilità a 150.000 euro; la Corte ha riconosciuto l'applicazione della norma più favorevole al ricorrente ma ha ritenuto comunque insussistente la causa di non punibilità alla luce degli altri elementi fattuali.
d.l. n. 124 del 2019
Ha successivamente modificato la soglia di punibilità a 100.000 euro; citato nel contesto delle modifiche normative intervenute nel tempo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per la determinazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza Sezioni Unite (es. n. 13681 e n. 13682 del 2016; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000; Sez. 3, n. 16599 del 20/02/2020)
Richiamati principi giurisprudenziali secondo cui la valutazione della particolare tenuità richiede una analisi complessiva del caso concreto (non limitata alla mera entità del danno) e regole sulla inammissibilità del ricorso e i suoi effetti (esclusione della rilevazione della prescrizione successiva).
Massime di principio
- La valutazione della "particolare tenuità" ex art. 131-bis c.p. richiede un giudizio complessivo che considera modalità della condotta, durata, intensità del dolo e non può basarsi esclusivamente sull'entità numerica del danno o della soglia superata.
- Se più favorevole, va applicata la normativa cronologicamente più favorevole (lex mitior) rispetto alla soglia di punibilità; tuttavia l'applicazione della soglia più alta non determina automaticamente la non punibilità se gli altri elementi indicano elevato disvalore.
- Dichiarazioni di adempimenti tardivi o versamenti successivi devono essere provate in atti processuali: allegazioni non documentate non possono modificare la valutazione sulla tenuità o sulla colpevolezza.
- In sede di Cassazione i motivi devono essere fondati e non manifestamente generici: ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare sanzioni (spese e ammenda).
- La decisione di inammissibilità per manifesta infondatezza preclude, in generale, la possibilità di far valere la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, dato che non si forma un valido rapporto di impugnazione.
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