Cassazione Penale, Sentenza n. 23251/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.). Ha impugnato la sentenza sostenendo, in primo luogo, l'estinzione del reato per prescrizione sulla base del calcolo dei termini e contestando l'applicazione del periodo di sospensione previsto dai provvedimenti emergenziali Covid-19 (d.l. 18/2020). In secondo luogo ha censurato la motivazione della sentenza di merito, deducendo contraddizioni nella deposizione del teste d'accusa (art. 192 c.p.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione del periodo di sospensione di sessantaquattro giorni previsto dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27), in quanto i rinvii delle udienze (11/03/2020 -> 10/07/2020 e 10/07/2020 -> 12/01/2021) erano stati disposti in presenza dei provvedimenti normativi urgenti per fronteggiare la pandemia; pertanto la prescrizione non era maturata prima della sentenza impugnata. Ha poi dichiarato intrinsecamente inammissibile il motivo che investiva la valutazione della prova testimoniale, in quanto si tratta di diritto di merito non sindacabile in sede di legittimità. Conseguentemente la pronuncia di condanna è stata confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 372 cod. pen.
Norma incriminatrice del delitto di falsa testimonianza, applicata per qualificare il fatto oggetto del procedimento
artt. 157 e 159 cod. pen.
Richiamati dalla difesa in relazione alla prescrizione; nella sentenza si è valutato il corretto computo dei termini alla luce delle sospensioni
art. 192 cod. proc. pen.
Norma relativa alla valutazione della prova; la Corte ha sottolineato che le deduzioni sulla valutazione della testimonianza attengono al merito e sono inammissibili in Cassazione
d.l. 8 marzo 2020 n. 11
Provvedimento emergenziale richiamato fra quelli che hanno determinato rinvii/riconfigurazione dell'attività processuale nel periodo pandemico
d.l. 17 marzo 2020 n. 18, art. 83 comma 4 (convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
periodo di sospensione della prescrizione di sessantaquattro giorni
La Corte ha ritenuto applicabile il periodo di sospensione per i casi in cui l'udienza sia stata fissata nel periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 e i rinvii siano stati adottati in forza dei provvedimenti emergenziali; tale sospensione viene computata nel calcolo della prescrizione
Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020 (massima richiamata)
Giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto del principio secondo cui basta che l'udienza sia stata fissata nel periodo critico per far decorrere la sospensione prevista dal d.l. 18/2020
Massime di principio
- Quando le udienze sono state rinviate in conseguenza di provvedimenti normativi emergenziali (d.l. 11/2020, d.l. 18/2020 e conversioni), nel calcolo della prescrizione va considerato il periodo di sospensione previsto dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18
- La semplice circostanza che il processo abbia subito una "stasi" dovuta alla mancata celebrazione di udienze per assenza o trasferimento del giudice non esclude automaticamente l'applicazione della sospensione Covid se i rinvii sono stati comunque disposti in esecuzione dei provvedimenti emergenziali
- Le contestazioni sulla valutazione della credibilità e delle contraddizioni di una testimonianza appartengono al merito e non possono costituire motivo autonomo di ricorso in Cassazione; tali censure risultano, di regola, inammissibili
- Per impugnare con successo un calcolo della prescrizione occorre fornire elementi chiari e documentati che escludano l'applicabilità delle sospensioni normative; mere deduzioni non documentate saranno ritenute manifestamente infondate
- In caso di dichiarazione d'inammissibilità del ricorso è possibile la condanna del ricorrente alle spese processuali e all'obbligo di versare somme in favore della cassa delle ammende
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