Cassazione Penale, Sentenza n. 38009/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il provvedimento che aveva rigettato la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché non aveva allegato copia di un valido documento d'identità. Il Tribunale aveva ritenuto che le esatte generalità del richiedente fossero incerte: Privitera non era stato identificato tramite documento di identità ma solo attraverso rilievi fotografici e dattiloscopici cui era stato attribuito un Codice Unico Identificativo (CUI), il che avrebbe reso impossibile effettuare le verifiche necessarie sulle condizioni economiche previste per il beneficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, pur essendo possibile considerare comunicata all'Autorità Giudiziaria la dichiarazione proveniente dal detenuto (perché il Direttore dell'istituto di pena verifica l'identità della persona che presenta la richiesta), permangono profili distinti riguardanti la certezza delle esatte generalità dell'istante. Nel caso esaminato l'identificazione era avvenuta solo mediante rilievi dattiloscopici con attribuzione di CUI e non tramite documento di identità; ciò ha determinato incertezza sulle generalità e ha impedito le verifiche previste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Conseguentemente il rigetto del ricorso è stato ritenuto legittimo e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 93 T.U. spese giustizia
Norma richiamata dalla parte ricorrente in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la Corte richiama la disciplina ma ritiene che l'assenza di certezza sulle generalità giustifichi il rigetto della domanda.
art. 123 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria delle dichiarazioni provenienti dal detenuto; la Corte distingue tra identificazione della persona che presenta la richiesta e certezza delle sue generalità anagrafiche.
D.P.R. 445/2000, art. 38
L'articolo disciplina le modalità di identificazione e gli atti di notorietà: la Corte osserva che, in assenza di documento di identità, non possono essere effettuate le verifiche previste da tale disciplina per accertare le generalità.
D.P.R. 445/2000, art. 46
Regola le dichiarazioni sostitutive di certificazioni; la Corte evidenzia la distinzione tra diverse tipologie di dichiarazioni (art.46 vs art.47) e ritiene che nel caso concreto la mancanza del documento osti alle necessarie verifiche anagrafiche.
D.P.R. 115/2002, art. 79
Norma relativa al gratuito patrocinio che richiama l'art.46 del D.P.R. 445/2000; la Corte sottolinea che, sebbene per talune dichiarazioni la sottoscrizione possa essere sufficiente, ciò non esclude l'obbligo di accertare le generalità quando queste risultino incerte.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 96 e 98
Prevedono le verifiche sulle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: la Corte afferma che tali verifiche non possono essere efficacemente eseguite se non è certa l'identità anagrafica del richiedente.
Giurisprudenza: Cass. Sez.4, Sent. n.34192/2012 (Di Leonardo)
Citata dal ricorrente per sostenere che la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva non richiede autenticazione né copia del documento di identità; la Corte tuttavia distingue la fattispecie, ritenendo che qui l'incertezza sulle generalità renda necessario il requisito del documento.
Giurisprudenza: Cass. Sez.4, n.11792/2009
Orientamento richiamato dalla Corte che ammette il rigetto della domanda di patrocinio quando sussista incertezza sulle esatte generalità del richiedente, perché ciò impedisce le verifiche di legge sulle condizioni economiche.
Massime di principio
- Distinguere tra 'provenienza della richiesta' (la dichiarazione proviene effettivamente dal detenuto) e 'certezza delle generalità' (l'identità anagrafica precisa richiesta per le verifiche): la certificazione da parte del Direttore del carcere può attestare la provenienza ma non sempre sostituisce la prova delle generalità anagrafiche.
- Per le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è prudente allegare copia di un documento d'identità valido: l'assenza di tale documento, e l'identificazione limitata a rilievi dattiloscopici/CUI, può comportare il rigetto per impossibilità di effettuare le verifiche economiche richieste dalla normativa.
- La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva può essere sufficiente in molte ipotesi (secondo la giurisprudenza), ma non elimina l'esigenza di certezza anagrafica quando questa è funzionale all'accertamento dei requisiti per il beneficio.
- Se si è in stato di detenzione, è consigliabile ottenere dal Direttore dell'istituto una attestazione formale delle generalità basata su documento di identità o, in mancanza, altre fonti che consentano di dimostrare la corrispondenza delle generalità dichiarate con quelle ufficiali; in assenza di ciò il giudice potrà legittimamente rigettare la domanda.
- In caso di diniego per incertezza delle generalità conviene preliminarmente richiedere l'identificazione anagrafica formale (es. emissione o acquisizione di documento di identità, verifica presso anagrafe, certificazione del Direttore del carcere) prima di proporre ulteriori impugnazioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37989/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37992/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37993/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37994/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37995/2023 del 18/09/2023
- Sentenza penale · 18 set 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 37997/2023 del 18/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →