Cassazione Penale, Sentenza n. 37837/2022 del 06/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato la custodia in carcere, lamentando: l'inutilizzabilità dei tabulati telefonici; violazioni di legge e vizi di motivazione nel quadro indiziario (in particolare sull'attendibilità della persona offesa, indicata nel provvedimento come "Sironi"); la configurazione del reato provvisorio (tentata estorsione aggravata) e la mancanza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa; la contestazione della qualificazione aggravante del cosiddetto "metodo mafioso"; nonché carenza delle esigenze cautelari e l'errata scelta della misura coercitiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché proposti per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati. Ha ritenuto che: le dichiarazioni della persona offesa, pur valutabili con cautela, non richiedono processualmente elementi di riscontro; la normativa transitoria richiamata dai ricorrenti (legge n.178/2021 di conversione del d.l. n.132/2021) è successiva all'ordinanza impugnata e, secondo precedente giurisprudenza citata, compatibile con la Direttiva 2002/58/CE, per cui i tabulati sono utilizzabili; il Tribunale aveva adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e la loro corroborazione mediante intercettazioni, tabulati e ulteriori indagini; le modalità delle minacce giustificano l'aggravante del "metodo mafioso"; i gravissimi precedenti e la condotta degli indagati giustificano il concreto pericolo di recidiva e, quindi, la custodia in carcere. Sono state altresì imposte le spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della giurisprudenza richiamata, una sanzione pecuniaria complessiva di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
adito ex art. 309 cod. proc. pen.
indica la competenza del Tribunale chiamato ad esaminare la misura cautelare; la Corte non ha contestato la competenza del giudice di merito
artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
norme che disciplinano i motivi di ricorso e la loro specificità: la Corte ha ritenuto i motivi proposti "non consentiti" e privi della specificità richiesta, determinando l'inammissibilità
art. 1, comma 1-bis, legge n. 178 del 23/11/2021 (conversione d.l. n.132/30/09/2021)
art. 1, comma 1-bis, legge n. 178 del 23/11/2021
norma transitoria sui tabulati evocata dai ricorrenti; la Corte ha osservato che tale disposizione è entrata in vigore dopo l'ordinanza impugnata e che, secondo giurisprudenza, è compatibile con la Direttiva 2002/58/CE, quindi i tabulati sono utilizzabili
Direttiva 2002/58/CE
richiamata per valutare la compatibilità della normativa nazionale sulla utilizzabilità dei dati di traffico: la Corte ha fatto riferimento a precedente decisione che ne ha escluso l'incompatibilità
Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022 (Novellino, Rv. 283029-01)
Sez. 3, n. 11991 del 31/01/2022, Novellino, Rv. 283029-01
precedente giurisprudenziale richiamato per affermare la compatibilità della normativa transitoria con la Direttiva UE e la conseguente utilizzabilità dei tabulati
art. 616 cod. proc. pen.
prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi; la Corte ha applicato tale disposizione per condannare i ricorrenti
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per giustificare l'applicazione di una sanzione pecuniaria qualora l'inammissibilità derivi da colpa dei ricorrenti; la Corte ha ritenuto sussistente tale colpa e ha liquidato la somma
art. 94, comma 1-ter
norma richiamata in merito agli adempimenti di cancelleria per l'esecuzione della sentenza; il provvedimento dispone l'inoltro per gli adempimenti previsti
circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso"
circostanza aggravante del c.d. "metodo mafioso"
la Corte ha ritenuto che le modalità delle minacce, come descritte dal Tribunale, legittimino l'applicazione della qualificazione aggravante del "metodo mafioso"
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se raccolte con procedure particolari, devono essere valutate con cautela ma non richiedono necessariamente elementi di riscontro per avere rilievo probatorio in sede cautelare
- Le impugnazioni contro misure cautelari devono rispettare i limiti di ammissibilità e la specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; motivi generici o non consentiti sono causa di inammissibilità
- I tabulati e i dati di traffico possono essere utilizzati se la normativa invocata dall'impugnante è entrata in vigore successivamente al provvedimento impugnato e/o se la giurisprudenza ne ha riconosciuto la compatibilità con la normativa europea
- La configurazione di aggravanti quali il "metodo mafioso" può fondarsi sulle modalità e sul contesto delle minacce; la valutazione in sede cautelare può desumere l'aggravante da elementi indiziari e circostanze probatorie
- Gravi modalità del fatto e precedenti penali significativi possono giustificare la misura cautelare della custodia in carcere se sussiste un concreto e attuale pericolo di recidiva non neutralizzabile con misure meno afflittive
- Nel presentare ricorso avverso misure cautelari è strategico confrontarsi espressamente con la motivazione del giudice di merito e proporre censure specifiche e pertinenti; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni economiche
- Se un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa, il giudice può irrogare sanzioni pecuniarie oltre alla condanna alle spese processuali
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