Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33684/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che confermava la condanna per il reato di ricettazione. Il difensore deduceva violazione degli artt. 599-bis comma 3-bis, 178 lett. b) e 180 c.p.p.: era stato concordato con il Procuratore generale un patteggiamento (pena di 3 mesi e 15 giorni, convertita in €1.000 di multa) ma la Corte aveva chiesto documentazione sulla capacità reddituale dell'imputato e rinviato; al termine aveva invitato le parti a concludere e poi aveva emesso sentenza confermando la condanna. Il ricorrente sosteneva che, volendo rigettare il concordato, la Corte avrebbe dovuto ritirarsi in camera di consiglio e valutare l'accordo consentendo alle parti di modificarlo o discutere, e che la mancata procedura avrebbe costituito vizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussistesse alcuna nullità procedurale, richiamando il principio secondo cui, se l'appellante, all'udienza di discussione, conclude anche nel merito e si riferisce ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento dell'accordo, ha implicitamente rinunciato a proporre un nuovo accordo; nel caso concreto la Corte d'appello aveva fatto concludere le parti anche nel merito e si era riservata di decidere. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p. comma 3-bis

    La Corte ha ritenuto che, pur essendo prevista una specifica procedura per il concordato, non si è determinata una nullità quando l'appellante conclude anche sul merito in udienza richiamando i motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento dell'accordo; in tal caso si considera implicitamente rinunciata la proposta di un nuovo accordo

  • art. 178 c.p.p. lett. b)

    Richiamata nella prospettazione difensiva come norma rilevante alla procedura di appello; la Corte, tuttavia, non ha ritenuto violata la procedura in applicazione del principio di rinuncia implicita alla proposta di nuovo concordato

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamata nella prospettazione difensiva in relazione alle modalità di discussione e decisione in appello; la Corte ha valutato gli atti e ritenuto che le parti avevano concluso sul merito

  • art. 611 c.p.p.

    Norma richiamata nel procedimento (possibilità di richiesta di discussione): la Corte ha proceduto per trattazione scritta in cassazione per mancanza di richiesta tempestiva di discussione ex art. 611

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Se, in sede d'appello, le parti (in particolare l'appellante) concludono anche sul merito richiamandosi ai motivi di gravame per il caso di mancato accoglimento del concordato, si considera che abbiano implicitamente rinunciato a proporre un nuovo accordo; di conseguenza il giudice può decidere senza che sussista nullità per mancato ritiro in camera di consiglio
  • Quando il giudice richiede integrazioni (es. documentazione sulla capacità reddituale per la conversione della pena in multa) è importante che la difesa sfrutti l'occasione per proporre modifiche all'accordo o per chiarire se si intende proseguire con la decisione sul merito; il silenzio o una conclusione anche sul merito può determinare rinuncia implicita al patteggiamento
  • Il rigetto formale di un concordato, se non seguito da una concreta impossibilità delle parti di concludere o da mancata volontà di discutere, non determina automaticamente la nullità della successiva sentenza: va valutato il comportamento processuale complessivo
  • In Cassazione, l'assenza di una tempestiva richiesta di discussione comporta la trattazione scritta; le parti devono quindi valutare la necessità di chiedere espressamente la discussione orale quando ritenuto strategico
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza dell'impugnazione prima di proporla

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.