Ordinanza n. 1123/2026 - Roma, Sezione 1B
PER L’ANNULLAMENTO PREVIA L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI del decreto dirigenziale n. 411544 del 16.09.2025 del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare di approvazione della graduatoria definitiva del concorso bandito per l’ammissione al 15° corso triennale (2025-2028) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri, nella sua parte in cui esclude e non ammette l’odierna ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria definitiva del concorso per l'ammissione al 15° corso triennale di 626 Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non ammette la ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione della difesa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, in sede di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria definitiva del concorso, lamentando la propria esclusione e mancata ammissione. Ha chiesto in via cautelare l'adozione delle misure ritenute idonee a garantirle interinalmente gli effetti della decisione, in particolare l'ammissione con riserva alle successive prove concorsuali. Il giudizio è connesso a un precedente giudizio, instaurato contro l'atto di esclusione dal medesimo concorso. Il TAR ha esaminato d'ufficio, ai fini del fumus boni iuris, la possibile operatività del principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario, in presenza di atti distinti ma legati da un rapporto di presupposizione e consequenzialità.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. Ha ritenuto applicabile, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, il principio di alternatività anche quando il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica riguardino atti distinti, purché collegati da un rapporto di presupposizione e consequenzialità, come l'atto di esclusione dal concorso e il successivo atto di approvazione della graduatoria che non contempla l'interessata. Tale conclusione è stata collegata all'evoluzione del giudizio amministrativo da giudizio sugli atti a giudizio sul rapporto amministrativo. Non è stata quindi concessa l'ammissione con riserva alle successive prove concorsuali. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della natura della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; l'istanza è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Il principio di alternatività tra ricorso giurisdizionale e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può operare anche quando i due rimedi investono atti formalmente distinti, se tali atti sono collegati da un rapporto di presupposizione e consequenzialità e incidono sul medesimo rapporto amministrativo.
- Nel giudizio cautelare, il collegamento sostanziale tra l'atto di esclusione da una procedura concorsuale e il successivo atto di approvazione della graduatoria che non include il candidato può rilevare ai fini della verifica del fumus boni iuris e dell'ammissibilità della contestazione, alla luce del principio di alternatività.
- L'evoluzione del processo amministrativo verso un giudizio sul rapporto amministrativo, e non soltanto sul singolo atto, può giustificare l'applicazione del principio di alternatività a impugnazioni formalmente rivolte contro provvedimenti diversi ma sostanzialmente riferite alla medesima vicenda amministrativa.
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