Cassazione Civile, Ordinanza n. 30090/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di numerosi ex dipendenti, ormai in quiescenza, di continuare a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica previste dalla disciplina collettiva applicata nel periodo di servizio. I ricorrenti avevano agito per ottenere l’accertamento del diritto al mantenimento dello sconto anche dopo la disdetta comunicata da ENEL nel 2015 e il successivo accordo aziendale che aveva previsto la cessazione del beneficio dal 31 dicembre 2015. In cassazione hanno articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 36 Cost. e di norme civilistiche e fiscali, sostenendo che l’agevolazione avesse natura retributiva, anche perché trattata come reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali; 2) violazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 1373, comma 3, c.c. e dell’art. 33 del c.c.n.l. 21.2.1989, deducendo che lo sconto fosse un diritto ormai entrato nel patrimonio dei lavoratori e quindi insensibile alla successiva contrattazione collettiva e al recesso unilaterale datoriale; 3) violazione delle norme sulla rappresentanza, contestando che i sindacati stipulanti l’accordo del 27.11.2015 potessero rappresentare i pensionati interessati; 4) violazione delle norme sulla novazione, assumendo che una nota consegnata al momento del pensionamento avesse trasformato l’obbligo di concedere l’agevolazione in un impegno incorporato nel trattamento pensionistico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché, in continuità con la giurisprudenza già formatasi su casi identici, l’agevolazione tariffaria per l’energia elettrica non ha natura retributiva in senso civilistico, essendo un beneficio collegato al rapporto di lavoro ma non corrispettivo della prestazione; inoltre non integra un diritto quesito dei pensionati, poiché la disciplina collettiva non si incorpora nel contratto individuale e può essere sostituita da una successiva regolazione collettiva, con conseguente legittimità della disdetta datoriale di un beneficio previsto a tempo indeterminato. È stato anche escluso che l’accordo sindacale del 2015 fosse necessario per rendere efficace la disdetta, poiché esso aveva solo funzione attenuativa delle conseguenze del venir meno del beneficio. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per difetto di specificità e di autosufficienza nella indicazione e trascrizione del documento invocato, sia perché le censure si risolvevano in una mera diversa lettura del documento senza dedurre violazione di canoni ermeneutici. Seguendo la soccombenza, la Corte ha posto le spese del giudizio a carico dei ricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 Cost.
la Corte esclude che il beneficio tariffario abbia natura retributiva e quindi che debba essere protetto come componente necessaria di proporzionalità e sufficienza della retribuzione; esso non è corrispettivo della prestazione lavorativa.
artt. 2099 c.c.
richiamati dai ricorrenti per sostenere la natura retributiva del beneficio; la Corte nega che la misura rientri nella retribuzione in senso civilistico.
art. 2021 c.c.
richiamato dai ricorrenti nel primo motivo, senza accoglimento della tesi svolta.
artt. 48 e 51 TUIR
la qualificazione fiscale del beneficio come reddito da lavoro dipendente è ritenuta irrilevante ai fini della sua qualificazione nel rapporto di lavoro.
art. 1373, comma 3, c.c.
la Corte afferma che il recesso unilaterale è consentito rispetto a un rapporto/beneficio collettivo a tempo indeterminato, in assenza di un diritto già consolidato nel patrimonio dei lavoratori.
art. 2099 c.c.
non è sufficiente, nel caso concreto, a trasformare lo sconto tariffario in retribuzione dovuta e intangibile.
art. 33 c.c.n.l. 21.2.1989
invocato per fondare la permanenza del beneficio, ma ritenuto superato dalla successiva disdetta e dalla disciplina collettiva sopravvenuta.
artt. 1387 c.c.
richiamato nel terzo motivo sulla rappresentanza sindacale; la censura è respinta perché il venir meno del beneficio discende direttamente dalla disdetta datoriale.
artt. 1388 c.c.
richiamato nel terzo motivo sulla rappresentanza; non incide sulla legittimità della disdetta.
artt. 1392 c.c.
richiamato nel terzo motivo sulla rappresentanza; non è decisivo nel caso concreto.
artt. 1399 c.c.
richiamato nel terzo motivo sulla rappresentanza; la Corte non vi riconnette alcun effetto favorevole ai ricorrenti.
art. 1230 c.c.
richiamato nel quarto motivo per sostenere la novazione dell’obbligo; la censura è dichiarata inammissibile e non supera il vaglio di legittimità.
art. 1333 c.c.
richiamato in relazione alla prospettata novazione/accettazione di proposta; la Corte non ne ricava conseguenze utili ai ricorrenti.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per dare continuità ai precedenti di legittimità già consolidati sulle stesse questioni.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la Corte lo applica nel dichiarare inammissibile il quarto motivo per mancata specifica indicazione e trascrizione del documento su cui il motivo si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto la previsione dell’ulteriore contributo unificato richiamata in dispositivo.
art. 12 L. n. 153 del 1969
la sottoposizione a contribuzione del beneficio è ritenuta non decisiva per qualificarlo come retribuzione in senso civilistico e per impedire la sua disdetta collettiva.
Massime di principio
- Un beneficio economico previsto dalla contrattazione collettiva può essere collegato al rapporto di lavoro senza integrare retribuzione in senso civilistico, quando non sia corrispettivo della prestazione resa e non dipenda da qualità, quantità o durata della prestazione del singolo lavoratore.
- La qualificazione fiscale o contributiva di un’erogazione come reddito da lavoro dipendente non determina automaticamente la sua natura retributiva nel rapporto di lavoro e non impedisce, di per sé, la modifica o cessazione del beneficio sul piano collettivo.
- Nel rapporto di lavoro, i diritti quesiti sono tutelati solo se già entrati stabilmente nel patrimonio del lavoratore come effetto di prestazioni già rese o di fasi già esaurite; restano invece modificabili le mere aspettative di mantenimento nel tempo di una disciplina collettiva più favorevole.
- Le clausole della contrattazione collettiva non si incorporano automaticamente nel contratto individuale come diritti intangibili; in caso di successione di contratti collettivi, le nuove clausole sostituiscono le precedenti salvo diversa salvaguardia espressa dalle parti collettive.
- Un contratto o beneficio collettivo privo di termine predeterminato può essere oggetto di disdetta/recesso unilaterale, perché l’ordinamento non consente la perpetuazione indefinita di rapporti di durata a tempo indeterminato, nel rispetto di buona fede e correttezza.
- Il difetto di rappresentanza dei sindacati stipulanti un accordo successivo non è decisivo quando la cessazione del beneficio deriva direttamente dalla disdetta datoriale e l’accordo successivo abbia solo funzione accessoria o attenuativa.
- In cassazione, il motivo fondato su un documento deve rispettare l’onere di specifica indicazione e di trascrizione o riassunto del contenuto essenziale del documento; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- Non è ammissibile in sede di legittimità limitarsi a contrapporre una diversa lettura del documento rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza denunciare in modo specifico la violazione dei canoni legali di interpretazione.
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