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Ordinanza

Ordinanza n. 1279/2026 - Napoli, Sezione 6

in opposizione al decreto di perenzione di questo TAR del 7 luglio 2025;

Giustizia amministrativa202402156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Decreto presidenziale che ha dichiarato estinto per perenzione il giudizio per mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro il termine annuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto opposizione al decreto di perenzione, deducendo che la mancata tempestiva presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro l’anno dal deposito del ricorso fosse dipesa da una causa non imputabile, consistente in un mero errore tecnico nella trasmissione dell’istanza, nella confidanza incolpevole dei difensori circa il buon esito dell’invio, nonché nel sovraccarico di udienze e in sopravvenute circostanze di servizio. La tardività e l’omessa presentazione dell’istanza nel termine annuale sono state pacificamente riconosciute.

La decisione

Il TAR ha respinto l’opposizione e confermato la perenzione del giudizio. Ha rilevato che, entro il termine annuale previsto dall’art. 81, comma 1, c.p.a., non era stata presentata l’istanza di fissazione dell’udienza. Le circostanze dedotte, pur riferite a errore tecnico, sovraccarico di udienze e sopravvenute esigenze di servizio, non sono state ritenute cause invincibili e insuperabili idonee a impedire l’adempimento di un onere processuale agevole e assolvibile nell’arco di un anno. Il Collegio ha inoltre precisato che la perenzione prevista dall’art. 81 c.p.a. non richiede un previo avviso, trattandosi di fattispecie distinta dall’estinzione per inattività disciplinata dall’art. 82 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.a.

    nel termine annuale previsto dall'art. 81, co. 1, cod. proc. amm.

    La mancata presentazione della domanda di fissazione dell’udienza entro un anno dal deposito del ricorso determina la perenzione; le circostanze addotte devono integrare una causa invincibile e insuperabile per escludere l’imputabilità dell’inerzia.

  • art. 82 c.p.a.

    riferito a una differente fattispecie di estinzione per inattività della parte

    La fattispecie dell’art. 82 c.p.a. è distinta da quella dell’art. 81 c.p.a. e non comporta l’applicazione del previo avviso previsto per l’ipotesi diversa di estinzione per inattività.

  • art. 85, commi 4, 5 e 6, c.p.a.

    Disciplina l’opposizione al decreto di perenzione e il relativo procedimento, richiamata dal TAR quale base processuale della decisione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione regolatrice della trattazione camerale.

Massime di principio

  • La mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza entro un anno dal deposito del ricorso determina la perenzione ai sensi dell’art. 81, comma 1, c.p.a., salvo che l’inerzia sia riconducibile a una causa realmente invincibile e insuperabile.
  • Un errore tecnico nella trasmissione dell’istanza, la confidanza dei difensori nel buon esito dell’invio, il sovraccarico di udienze e sopravvenute esigenze di servizio non costituiscono, di per sé, cause non imputabili idonee a impedire la perenzione, considerata la semplicità dell’adempimento e l’ampiezza del termine annuale.
  • La perenzione prevista dall’art. 81 c.p.a. per omessa presentazione della domanda di fissazione dell’udienza entro l’anno dal deposito del ricorso non richiede un previo avviso, trattandosi di fattispecie distinta dall’estinzione per inattività disciplinata dall’art. 82 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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